﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decisione id="P28329">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12308 - SNAM 4 EFFICIENCY/MIECI-EVOLVE</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28329</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2020;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Snam4 Efficiency S.r.l., pervenuta il 6 luglio 2020;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Snam4 Efficiency S.r.l. (nel seguito anche “Snam4”) è una società attiva nel settore dell’efficienza energetica. Snam4 è controllata da Snam S.p.A. (nel seguito, anche solo “Snam”), società a sua volta soggetta al controllo di fatto di Cassa Depositi e Prestiti (di seguito, “CDP”)1[NOTE:1:[Cfr. provvedimento AGCM n. 23824, dell’8 agosto 2012, C11695-Cassa Depositi e Prestiti/Snam.]] e attiva direttamente e tramite le proprie controllate nella gestione e sviluppo delle attività di trasporto, rigassificazione, stoccaggio di gas naturale, realizzazione e manutenzione di impianti di gas naturale, di gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.</testo>
    <testo>Snam opera altresì nei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica attraverso la propria controllata TEP Energy Solution S.r.l.2[NOTE:2:[Cfr., provvedimento AGCM n. 27119, dell’11 aprile 2018, C12155 – Snam/Tep Energy Solution.]]</testo>
    <testo>Il gruppo CDP ha realizzato, nel 2019, un fatturato in Italia pari a circa [10-20]*[NOTE:3:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro.</testo>
    <testo>2.	Mieci S.p.A. (nel seguito, anche solo “Mieci”) è una ESCo (Energy Service company), ovvero una società attiva nella gestione integrata dell’energia termica ed elettrica, riqualificazione energetica e multiservizio tecnologico integrato, prevalentemente per il mercato pubblico, per la sanità privata e per il settore terziario e ad esclusione, dunque, di quello industriale. Mieci è altresì attiva, fino alla realizzazione della presente operazione, nella commercializzazione di prodotti petroliferi, attività che verrà dismessa prima della cessione della società. Tra i servizi offerti da Mieci figurano altresì il servizio energia per il settore privato e pubblico e i servizi di facility management</testo>
    <testo>Il capitale sociale di Mieci è detenuto, direttamente o indirettamente, da tre persone fisiche, anche attraverso la società Gemma S.r.l., che possiede il 95% delle azioni di Mieci. Quest’ultima detiene a sua volta una partecipazione di controllo (pari all’85% del capitale sociale) di TLux S.r.l. (nel seguito, anche “TLux”), attiva nel medesimo mercato della controllante; il restante 15% del capitale sociale di TLux è detenuto da FEN Energia S.p.A. (nel seguito anche “FEN Energia”), posseduta direttamente o indirettamente dalle medesime persone fisiche che detengono il capitale sociale di Mieci.</testo>
    <testo>Mieci ha realizzato nel 2019, in Italia, un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui circa [31-100] milioni di euro nelle attività oggetto della presente operazione e il resto in quelle che saranno dismesse.</testo>
    <testo>3.	Evolve S.r.l. (nel seguito, anche “Evolve”) è una ESCo (Energy Service Company), ovverosia una società attiva nella gestione integrata dell’energia termica ed elettrica, riqualificazione energetica e multiservizio tecnologico integrato, prevalentemente per il mercato dei condomini ed anche per il pubblico.</testo>
    <testo>Tra i servizi offerti da Evolve figurano i servizi di facility management, i servizi di progettazione, costruzione e manutenzione di centrali termiche e di gestione energia, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di cogenerazione, di sistemi di teleriscaldamento, di impianti di biomassa, solare-termico e fotovoltaici nonché di interventi di efficientamento dell’involucro edilizio.</testo>
    <testo>Il capitale sociale di Evolve è detenuto per il 75% dalla FEN Energia S.p.A. e, per il restante 25%, da un’altra persona fisica, diversa dalle tre cui fa riferimento FEN Energia.</testo>
    <testo>Evolve detiene a sua volta il 100% del capitale sociale di Termoroma S.r.l. (nel seguito, anche “Termoroma”), attiva nel medesimo mercato della controllante.</testo>
    <testo>Evolve ha realizzato nel 2019, in Italia, un fatturato pari a circa [10-31] milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4.	L’operazione in esame riguarda l’acquisizione da parte di Snam4 di una partecipazione di maggioranza nelle società Mieci ed Evolve (inclusive a loro volta dell’intero capitale sociale delle sole loro controllate TLux e Termoroma)3[NOTE:4:[Non rientrano nel perimetro dell’acquisizione le attività di Mieci relative alla commercializzazione di carburanti che cesseranno prima della vendita delle altre attività di Mieci, oggetto della presente operazione. Parimenti esulano dal perimetro della presente operazione le ulteriori partecipazioni detenute da Evolve nelle società Esmart S.r.l., Soquik Roma S.r.l., Evener Ch. E 21 Medical Device S.r.l. che saranno oggetto di cessione entro la data di esecuzione del contratto Evolve. ]].</testo>
    <testo>5.	A tal fine, innanzitutto, in data 8 giugno 2020, le Parti della cd. “operazione Mieci” e quelle della cd. “operazione Evolve” hanno stipulato due distinti contratti di compravendita di partecipazioni sociali (rispettivamente “il contratto Mieci” ed “il contratto Evolve”), con la previsione di un vincolo di condizionalità reciproca tra le due operazioni, di modo che all’una non possa essere data esecuzione senza l’altra.</testo>
    <testo>6.	Con specifico riferimento alla “operazione Mieci”, il contratto stipulato tra Snam4 e la società Gemma prevede che ad esito dell’operazione la prima deterrà il 70% del capitale sociale di Mieci, mentre la società Gemma manterrà una partecipazione pari al 30%. Il medesimo contratto prevede inoltre che Gemma consentirà l’acquisto, da parte di Mieci, della partecipazione detenuta da FEN Energia in TLux.</testo>
    <testo>Ad esito dell’operazione, pertanto, Snam4 deterrà anche il controllo esclusivo di TLux.</testo>
    <testo>7.	Con specifico riferimento all’ “operazione Evolve”, il contratto stipulato tra Snam4, FEN Energia e la persona fisica socia al 25% di Evolve, prevede che, ad esito dell’operazione, Snam4 deterrà il 70% del capitale sociale di Evolve (inclusiva del 100% del capitale sociale di Termoroma) con le seguenti modalità:</testo>
    <testo>a)	FEN Energia si impegna a cedere a Snam4 una quota pari al 52,5% del capitale sociale di Evolve;</testo>
    <testo>b)	la persona fisica si impegna a cedere a Snam4 una quota pari a17,5% del capitale sociale di Evolve.</testo>
    <testo>Il capitale sociale di Evolve, una volta conclusa l’operazione, sarà così suddiviso: i) 70% Snam4; ii) 30% Newco Evolve, società appositamente costituita dai futuri soci di minoranza di Evolve (FEN Energia e la persona fisica), alla quale essi avranno conferito le loro partecipazioni residue in Evolve (pari al 22,5% del capitale totale detenuto da FEN Energia e al 7,5% detenuto dalla persona fisica).</testo>
    <testo>8.	Al momento dell’esecuzione delle due operazioni, le parti di ognuna di esse sottoscriveranno dei patti parasociali (Snam4 e Gemma sottoscriveranno il cd. “patto parasociale Mieci”, mentre Snam4 e Newco Evolve sottoscriveranno il cd. “patto parasociale Evolve”), volti a regolare la gestione e la governance delle due società oltre al trasferimento delle relative partecipazioni e la reciproca concessione di opzioni di acquisto e vendita sulle quote di partecipazione detenute dai soci di minoranza.</testo>
    <testo>9.	Entrambi i patti parasociali prevedono che la gestione delle società interessate sarà affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, tre dei quali nominati dai soci di maggioranza (cui compete la nomina di Presidente e Amministratore delegato della società) e due dal socio di minoranza. Il CdA opererà sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge. Sebbene i patti parasociali conferiscano ai soci di minoranza un diritto di veto su alcune decisioni strategiche delle società, in entrambi i patti è contemplata, altresì, una cd. deadlock breaking clause, in virtù della quale, in presenza di divergenze sulle decisioni strategiche ed in assenza di eventuali possibili conciliazioni tra i soci, è prevista la vendita delle azioni del socio di minoranza al socio di maggioranza entro un tempo definito e ad un prezzo già stabilito. Le citate pattuizioni conferiscono dunque a Snam4 il controllo esclusivo sia su Mieci che su Evolve4[NOTE:5:[Così il paragrafo 60 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento CE n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GUUE serie C95/1 del 16 aprile 2008, nonché, nei medesimi termini, provvedimento AGCM n. 21987 del 22 dicembre 2010, C10875 – Gucci Group Italia Holding/Ramo d’azienda di Arte e Pelle.]].</testo>
    <testo>10.	Infine, sia il “patto parasociale Mieci” che il “patto parasociale Evolve” prevedono, a carico del rispettivo socio di minoranza, e delle persone fisiche che possiedono direttamente o indirettamente sia Gemma che FEN, un obbligo valido su tutto il territorio italiano di non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella della società oggetto di acquisizione e di non assumere personale che sia stato dipendente di quest’ultima nei 18 mesi antecedenti la sottoscrizione del patto. Detti obblighi di non concorrenza sono assunti sino al trentesimo mese successivo alla data di scadenza dei patti parasociali, che hanno validità quinquennale.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>11.	L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di due imprese attraverso due atti di compravendita contestuali e legati da un vincolo di interconnessione reciproca5[NOTE:6:[Il vincolo di interconnessione è previsto dai contratti stipulati tra le Parti che legano espressamente l’esecuzione di un’operazione all’altra nonché  è riconducibile alla circostanza che il controllo su Mieci ed Evolve è acquisito da Snam4. Tale impostazione trova  conferma nei criteri sulle operazioni interconnesse individuati nei paragrafi 38, 39 e 41 della Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del Regolamento CE n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in GUUE serie C95/1 del 16 aprile 2008.]], costituisce un’unica operazione di concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da due delle imprese interessate è superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>12.	I patti di non concorrenza descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori alla concentrazione comunicata, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dei cespiti ceduti e alla protezione, oltre che dell’avviamento dell’impresa, del know how necessario per lo svolgimento dell’attività nei nuovi mercati da parte dell’acquirente. Ciò a condizione che essi abbiano una durata limitata nel tempo e un ambito geografico circoscritto al territorio in cui le imprese acquisite sono allo stato attive.</testo>
    <testo>In particolare, si ritiene che entrambi i patti di non concorrenza non debbano eccedere il periodo di due anni dal perfezionamento dell’operazione nei mercati nei quali Snam4 è già presente (i.e. mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica). Gli stessi possono avere durata triennale dal perfezionamento dell’operazione con riferimento al mercato dei servizi di facility management6[NOTE:7:[Cfr. Commissione Europea, Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), in GUUE serie C56/24 del 5 marzo 2005, paragrafi 18 e ss.. ]], non essendo Snam4 ivi direttamente presente.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>13.	In ragione dell’operatività delle società target, l’operazione di concentrazione interessa il mercato dei servizi di facility management e, in misura residuale, il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica.</testo>
    <testo>Il mercato dei servizi di facility management</testo>
    <testo>14.	I servizi di facility management sono servizi integrati, richiesti sia da enti pubblici che da soggetti privati e coinvolgono attività afferenti alla gestione di immobili ed edifici, unitamente ai loro impianti e servizi connessi.</testo>
    <testo>Schematicamente, i servizi da prestare nell’ambito del facility management sono riconducibili a: servizi di manutenzione degli impianti di un immobile; servizi di pulizia ed igiene ambientale degli spazi di un immobile, nonché altri servizi relativi alla gestione di immobili (i.e. facchinaggio, logistica interna, sorveglianza).</testo>
    <testo>In particolare, tra i servizi relativi alla gestione di immobili rientrano anche quelli di gestione calore per edifici e i servizi energetici e impiantistici, che consistono nella gestione degli impianti termici e nell’esercizio degli impianti energetici e tecnologici degli edifici.</testo>
    <testo>15.	In ragione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, nonché dell’assenza di vincoli amministrativi che limitino l’esercizio dell’attività ad un ambito locale, il mercato in esame può essere ritenuto di dimensione geografica nazionale.</testo>
    <testo>16.	Il mercato dei servizi di facility management ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni ed è caratterizzato dalla presenza di società di grandi e medie dimensioni in grado di offrire una gamma integrata di servizi.</testo>
    <testo>17.	Con riferimento alle quote di mercato detenute in tale mercato dalle Parti, si osserva che Snam4 non è attiva su tale mercato e che le quote di mercato ivi detenute dalle società acquisite sono largamente inferiori all’1%. Ne consegue che l’operazione comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro.</testo>
    <testo>Il mercato dei servizi di consulenza e progettazione in materia di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica</testo>
    <testo>18.	I servizi di consulenza e progettazione degli interventi di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica sono forniti nell’ambito dei programmi di incentivazione previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di efficienza energetica. Lo strumento per la implementazione di tali normative è rappresentato dai titoli di efficienza energetica (“TEE”, noti anche come Certificati Bianchi). I TEE sono rilasciati dal GSE in favore delle società di distribuzione di energia elettrica e del gas naturale e delle loro controllate, nonché delle Energy Service Companies (c.d. ESCo, società accreditate dall’ARERA, tra cui figurano anche Mieci ed Evolve), in ragione della realizzazione di interventi di risparmio energetico. I grandi distributori di gas o di energia elettrica che hanno degli obblighi specifici di risparmio energetico (c.d. “soggetti obbligati”) possono poi assolverli o effettuando direttamente interventi di miglioramento dell’efficienza energetica che comportino il rilascio da parte del GSE, di TEE corrispondenti ai risparmi conseguiti, o avvalendosi di TEE offerti sul mercato dagli altri soggetti cui tali titoli possono essere rilasciati (cd. “soggetti volontari”)7[NOTE:8:[Tra questi ultimi operatori, che realizzano programmi per il risparmio energetico al fine di ottenere i relativi TEE da vendere sul mercato, si possono annoverare oltre alle ESCo anche le imprese di distribuzione di energia o gas non soggetti a obbligo, nonché altre tipologie di soggetti.]].</testo>
    <testo>19.	Sebbene, in via generale, le ESCo operino su un mercato che, anche in ragione del quadro normativo armonizzato a livello comunitario, potrebbe essere di dimensione sovranazionale8[NOTE:9:[In tal senso si è espressa anche l’Autorità con provvedimento n. 23842, dell’8 agosto 2012, C11726 - EDISON/CSE.]], il mercato dei TEE è organizzato su base nazionale, non esistendo accordi di reciprocità tra Italia e altri paesi europei in relazione a tale meccanismo di sostegno dell’efficienza energetica. Dai dati forniti dal GSE, risulta che nel 2019, in Italia, sono stati negoziati TEE per un valore di oltre 1,4 miliardi di euro.</testo>
    <testo>20.	Su tale mercato sono attivi sia l’acquirente Snam4, che nel 2019 ha negoziato TEE per una quota pari al [1-5%] del valore totale negoziato a livello nazionale, che, in misura marginale, le società acquisite Mieci ed Evolve, alle quali nello stesso anno è attribuibile una quota di gran lunga inferiore all’1%. Pertanto l’operazione non sembra idonea a incidere significativamente su tale mercato, anche in considerazione della presenza, tra i concorrenti, di gruppi importanti quali ENEL ed ENI.</testo>
    <testo>Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante né nel mercato dei servizi di facility management né in quello dei servizi di consulenza e progettazione degli interventi di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza analizzati sono direttamente connessi e necessari alla presente operazione, nei limiti sopra descritti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <tabella ref="P28329_tab1.csv" />
  </contenuto>
</decisione>