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<decisione id="P31331">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12664 - AUTOMATION SYSTEMS/PIOVAN</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31331</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 17 settembre 2024;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Automation Systems S.p.A., pervenuta in data 26 agosto 2024;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Automation Systems S.p.A. (di seguito, “Automation Systems”) è una società di investimento di diritto italiano costituita ai fini dell’operazione in esame, detenuta da Automation Systems Investments S.p.A., il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da Automation Systems Participations S.à r.l. (di seguito, “Automation Systems Participations”). Quest’ultima è indirettamente detenuta da [omissis]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]], società appartenenti al Gruppo Investindustrial, al cui vertice si trova Investindustrial S.A. (di seguito, Gruppo Investindustrial).</testo>
    <testo>2. Il Gruppo Investindustrial è un gruppo d’investimento, specializzato nell’acquisizione di società principalmente attive in quattro settori: i) industria manifatturiera; ii) consumo; iii) salute e iv) servizi.</testo>
    <testo>3. Nel 2023, il Gruppo Investindustrial ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa [10-20] miliardi di euro, di cui circa [4-5] miliardi realizzati nell’Unione europea e circa [2-3] miliardi realizzati in Italia.</testo>
    <testo>4. Piovan S.p.A. (di seguito, “Piovan”) è una società holding dell’omonimo gruppo (di seguito, “Gruppo Piovan”), quotata sull’Euronext Star di Milano, attiva, anche per il tramite delle società da essa controllate, nel settore dello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari a livello globale.</testo>
    <testo>5. Il capitale sociale di Piovan è detenuto per il 58,35% da Pentafin S.p.A. (di seguito, “Pentafin”), per il 6,47% da 7-Industries Holding B.V. (di seguito, “7-Industries”), mentre il 4,62% è costituito da azioni proprie di Piovan e la rimanente quota da flottante sul mercato.</testo>
    <testo>6. Nel 2023, il Gruppo Piovan ha realizzato un fatturato consolidato mondiale pari a circa [100-567] milioni di euro, di cui circa [100-567] milioni realizzati nell’Unione Europea e circa [35-100] milioni realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) ha a oggetto l’acquisizione del controllo esclusivo, da parte del Gruppo Investindustrial, di Piovan.</testo>
    <testo>8. In particolare, l’Operazione prevede l’acquisizione, per il tramite di Automation Systems, del 64,82% delle azioni complessivamente detenute da Pentafin e 7-Industries in Piovan. Contestualmente, Pentafin reinvestirà parte del prezzo di cessione delle azioni acquisendo una partecipazione di minoranza [omissis] di Automation Systems Participations.</testo>
    <testo>9. Secondo quanto stabilito nello Shareholders Agreement, finalizzato a regolare, tra l’altro, la gestione di Piovan e delle società veicolo coinvolte nell’Operazione, i poteri riservati all’azionista di minoranza all’esito dell’Operazione, sono limitati a operazioni straordinarie e non conferiscono al predetto azionista la facoltà di esercitare un’influenza determinante rispetto all’indirizzo strategico degli affari dell’impresa1[NOTE:2:[Cfr. “Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese”, §§. 62 e ss..]].</testo>
    <testo>10. Le Parti hanno inoltre previsto un patto di non concorrenza e non sollecitazione in base al quale Pentafin e il dott. N.P. (detentore del 85% del capitale sociale di Pentafin) si impegnano, per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento dell’Operazione, a: (i) non svolgere alcuna attività in concorrenza con il Gruppo Piovan; (ii) non acquisire o detenere partecipazioni in società in concorrenza con il Gruppo Piovan; (iii) non assumere, indurre ad assumere o contattare ai fini di assunzione dipendenti chiave del Gruppo Piovan, ai fini dello svolgimento di attività in concorrenza con il Gruppo Piovan e (iv) a non sollecitare o sviare clienti o fornitori del Gruppo Piovan, ai fini dello svolgimento di attività in concorrenza con il Gruppo Piovan nel seguente territorio: Cina, Hong Kong, India, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Svizzera e Unione europea.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>11. L’Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa.</testo>
    <testo>12. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>13. Il patto di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritto può essere qualificato come direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita e del suo know-how, a condizione che esso sia limitato, geograficamente, all’area d’attività dell’impresa oggetto di acquisizione, merceologicamente, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività economica dell’impresa oggetto di acquisizione e, temporalmente, a un periodo di tre anni2[NOTE:3:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in GUCE del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>I mercati interessati</testo>
    <testo>14. Piovan è attiva nella realizzazione di sistemi ausiliari per l’automazione dei processi produttivi, vale a dire sistemi (quali, ad esempio, nastri trasmettitori) di supporto e affiancati alle macchine operatrici primarie (ad esempio, presse, estrusori, soffiatrici, non prodotte da Piovan) che sono utilizzati ai fini dello stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari. Dunque, i prodotti di Piovan includono quei sistemi che automatizzano il processo di trasformazione della plastica da granulo in prodotto finale a eccezione della macchina operatrice primaria che rappresenta l’ultima fase del processo produttivo.</testo>
    <testo>15. La Parte, pertanto, ritiene che il mercato interessato dall’Operazione possa essere quello dello sviluppo e produzione dei sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri e polveri plastiche e alimentari. Sulla base delle applicazioni finali dei macchinari3[NOTE:4:[In tal senso, cfr. C12439 - Angelini Holding/ Fameccanica Data, provvedimento n. 30113 del 12 aprile 2022, in Bollettino n. 16/2022.]], tale mercato può essere segmentato come segue:</testo>
    <testo>i)	sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nell’industria della plastica;</testo>
    <testo>ii)	sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nell’industria alimentare.</testo>
    <testo>16. In alcuni precedenti nazionali, è stato altresì delineato, lasciandone tuttavia aperta la definizione merceologica, il mercato della produzione di sistemi di automazione industriale che comprende tutti quei sistemi, anche di informatica industriale, che permettono di automatizzare e controllare le diverse fasi di un processo produttivo4[NOTE:5:[Cfr. C11605 - Nidec Corporation/ Ansaldo Sistemi Industriali, provvedimento n. 23599 del 16 maggio 2012, in Bollettino n. 20/2012.]]. Si tratta, in particolare, dei sistemi hardware e software industriali utilizzati per automatizzare la produzione industriale di una determinata tipologia di prodotti.</testo>
    <testo>17. Nel caso di specie, si ritiene che la definizione merceologica del mercato possa essere lasciata aperta, in particolar modo laddove si possano individuare distinti mercati in ragione della tipologia di sistemi (macchinari primari o ausiliari) o del processo industriale per cui i macchinari siano destinati (industria plastica, industria alimentare, ecc.), in ragione dell’assenza di effetti concorrenziali di rilievo a prescindere dalla definizione adottata.</testo>
    <testo>18. Sotto il profilo geografico, sulla base dell’orientamento nazionale e comunitario5[NOTE:6:[Cfr. C12439 - Angelini Holding/ Fameccanica Data, cit.; C11605 - Nidec Corporation/ Ansaldo Sistemi Industriali, cit. e decisione della Commissione europeaM.3589 - Korber/Winkler-Donnebier del 30 novembre2004.]], i possibili mercati sopra individuati possono essere considerati, in prima approssimazione, di dimensione sovranazionale, coincidente quantomeno con lo SEE. Tuttavia, anche in questo caso, sulla base considerazioni analoghe svolte sopra, la delimitazione geografica del mercato può essere lasciata aperta.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>19. Si ritiene che l’Operazione non sia tale da determinare alcun effetto di rilievo sotto il profilo concorrenziale in quanto non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali o integrazioni verticali significative.</testo>
    <testo>20. Con riferimento al mercato dei sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nel segmento dell’industria della plastica, si osserva che, a livello di SEE, il Gruppo Piovan detiene una quota di mercato pari a circa il [10-15%], mentre la parte acquirente non è attiva su tale mercato. Inoltre, si tratta di un mercato frammento in cui operano numerosi e qualificati concorrenti.</testo>
    <testo>21. Quanto al mercato della dei sistemi ausiliari di automazione dei processi produttivi nel segmento dell’industria alimentare, a livello di SEE, il Gruppo Piovan detiene una quota di mercato pari a circa lo [inferiore all’1%], mentre il Gruppo Investindustrial, per il tramite della propria controllata, Omnia Technologies, detiene una quota di mercato pari allo [inferiore all’1%]. La quota di mercato post merger sarebbe, quindi, estremamente marginale, pari a circa lo [inferiore all’1%], con un delta HHI dello 0,002.</testo>
    <testo>22. Sotto il profilo verticale, l’Operazione non appare, del pari, idonea a determinare effetti di rilievo. Infatti, nonostante l’esistenza di alcuni limitati rapporti di fornitura tra il Gruppo Piovan e alcune società detenute da fondi del Gruppo Investindustrial6[NOTE:7:[Al 2023, i ricavi associati a tali rapporti rappresentano [omissis] dei ricavi complessivi realizzati dal Gruppo Piovan.]], si ritiene che, alla luce delle quote di mercato e delle alternative presenti, le parti non abbiano né le capacità né gli incentivi ad adottare condotte di tipo preclusivo nei confronti dei fornitori (c.d. input foreclosure) o nei confronti della clientela (c.d. customer foreclosure).</testo>
    <testo>23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza e non sollecitazione descritte possono ritenersi accessorie all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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