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<decisione id="p31990">
  <meta>
    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12823 - IFG FINANCING/OCTIUM HOLDING</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31990</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 2026;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta dalla società IFG Financing Limited in data 23 aprile 2026;</testo>
    <testo>VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 29 maggio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I.	LE PARTI</testo>
    <testo>1.	IFG Financing Limited (di seguito, “IFG”) è una società controllata indirettamente da International Financial Group Limited (di seguito, “IFGL”), a sua volta indirettamente controllata da Cinven Strategic Financials Fund Limited Partnership, che è controllata in ultima istanza da Cinven Capital Management (SFF) General Partner Limited (di seguito, “Cinven SFF GP”). Cinven SFF GP fa parte di Cinven1[NOTE:1:Cinven indica Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP, le società/entità associate e/o i fondi gestiti da (o che si avvalgono della consulenza di) uno dei suddetti soggetti. Cinven non ha sede legale in un particolare Paese in quanto non è un’entità societaria.], una società di private equity attiva nella fornitura di servizi di gestione e consulenza in materia di investimenti a fondi di investimento in diversi settori.</testo>
    <testo>Cinven, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [1-2]*[NOTE:2:Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] miliardi di euro.</testo>
    <testo>2.	Octium Holding S.A. (di seguito, “Octium”), società controllata esclusivamente da Havilland Group Limited Octium (di seguito, “Havilland”), detiene il controllo di Octium Life Designated Activity Company, Octium International Insurance Agent AG e Octium Services (Switzerland) AG (di seguito collettivamente, il “Gruppo Octium”). Octium opera nella progettazione, strutturazione e distribuzione di prodotti di assicurazioni sulla vita di tipo unit-linked, destinati a persone con un patrimonio netto elevato e alle loro famiglie.</testo>
    <testo>Il Gruppo Octium, nel 2024, ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa [100-595] milioni di euro.</testo>
    <testo>II.	DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) ha a oggetto l’acquisizione del controllo esclusivo su Octium e sulle sue società controllate (di seguito, “Gruppo Target”) da parte di IFG e quindi, indirettamente, per il tramite di IFGL, da parte di Cinven SFF GP.</testo>
    <testo>4.	L’Operazione prevede da alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione di dipendenti che prevedono, per un periodo di [omissis] a far data dall’esecuzione del closing dell’Operazione, l’impegno da parte di Havilland a: [omissis].</testo>
    <testo>III.	QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5.	L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro2[NOTE:3:Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, “Rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990”, in Bollettino n. 11/ 2026.].</testo>
    <testo>6.	Le descritte clausole di non concorrenza e non sollecitazione possono essere qualificate come accessorie all’Operazione nella misura in cui contengono restrizioni direttamente connesse e necessarie al suo perfezionamento , in quanto limitate ai soli mercati (del prodotto e geografici) in cui è attivo il Gruppo Target e non eccedono la durata di due anni3[NOTE:4:Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni” (2005/C 56/03), in GUUE del 5 marzo 2005, §§. 18 e ss..].</testo>
    <testo>IV.	IL PARERE DELL’IVASS</testo>
    <testo>7.	Con parere pervenuto in data 29 maggio 2026, l’IVASS ha evidenziato che, sulla base delle informazioni disponibili, l’Operazione non è in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale dei mercati assicurativi rilevanti.</testo>
    <testo>V.	VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>V.1	I mercati rilevanti</testo>
    <testo>8.	L’Operazione interessa la produzione e la distribuzione di prodotti assicurativi del comparto vita.</testo>
    <testo>V.1.1	Mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi Rami vita</testo>
    <testo>9.	Nel settore assicurativo, per consolidato orientamento dell’Autorità4[NOTE:5:Cfr., tra gli altri, C12733 - Poste Vita/Compendio di Cronos Vita Assicurazioni, provvedimento n. 31657 del 5 agosto 2025, in Bollettino n. 33/2025; C12738 - Fideuram Vita/Compendio di Cronos Vita Assicurazioni, provvedimento n. 31658 del 5 agosto 2025, in Bollettino n. 33/2025; C12764 - Groupama Assicurazioni/Assicurazioni rischi agricoli VMG 1857, provvedimento n. 31752 del 25 novembre 2025, in Bollettino n. 48/2025 e C12757 - Unipol Finance/Pegaso Finanziaria-Assicoop, provvedimento n. 31719 del 24 novembre 2025, in Bollettino n. 45/2025.], in ciascun ramo assicurativo è individuato un mercato del prodotto distinto. Tale distinzione si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio reso, sui rischi assunti, sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo e sull’assenza di sostituibilità delle polizze erogate a fronte del particolare oggetto del servizio reso. L’Operazione interessa in particolare il comparto vita, all’interno del quale è possibile individuare distinti rami, ciascuno dei quali può configurare un diverso mercato:</testo>
    <testo>-	Ramo vita I - Durata vita umana: si tratta delle assicurazioni sulla vita umana attraverso le quali un soggetto (l’assicuratore), a fronte di un premio dell’assicurato, si impegna a pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento collegato alla vita umana, quale morte dell’assicurato o raggiungimento di una certa età;</testo>
    <testo>-	Ramo vita II – Nuzialità e natalità: si tratta delle assicurazioni che riguardano la famiglia e, in particolare, matrimonio e nascita dei figli;</testo>
    <testo>-	Ramo vita III - Fondi di investimento: si tratta di contratti di assicurazione le cui prestazioni sono collegate (i) al valore di quote di fondi comuni di investimento; (ii) indici azionari e a (iii) altri valori di riferimento;</testo>
    <testo>-	Ramo vita IV - Malattia: si tratta dell’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza garantite mediante contratti di lunga durata;</testo>
    <testo>-	Ramo vita V - Capitalizzazione: si tratta di operazioni di capitalizzazione del risparmio attraverso le quali l’assicurato affida alla compagnia di assicurazione una determinata somma, per un certo arco temporale, a fronte di una rivalutazione dell’investimento, normalmente legata alla misura dei rendimenti di una particolare gestione separata con garanzia di minimo;</testo>
    <testo>-	Ramo vita VI - Fondi pensione: si tratta di operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazione in caso di morte, di vita o di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.</testo>
    <testo>10.	Sotto il profilo geografico, i descritti mercati della produzione risultano di dimensione nazionale, essendo questo l’ambito dove sono definite le principali condizioni delle polizze offerte e quindi la politica commerciale dei servizi assicurativi offerti.</testo>
    <testo>11.	L’Operazione, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Parti, appare incidere sul solo mercato nazionale della produzione del Ramo vita III.</testo>
    <testo>V.1.2	Mercati provinciali della distribuzione di prodotti assicurativi Rami vita</testo>
    <testo>12.	L’attività distributiva è caratterizzata dalla presenza di reti differenziate, tra le varie compagnie, a livello locale (agenti in mono-mandato, agenti in pluri-mandato, promotori, brokers, ecc.) le quali competono definendo alcune componenti essenziali della polizza, ad esempio il prezzo finale con l’applicazione o meno di sconti e con adeguamenti della polizza stessa alle specifiche esigenze della domanda. Si osservi, inoltre, che gli stessi operatori non sono sempre e necessariamente attivi nella fase produttiva e in quella distributiva (si pensi, ad esempio, ai rapporti di bancassurance, laddove una banca opera come solo distributore e non come produttore a monte) e che alcuni distributori operano per più produttori (brokers o agenti in pluri-mandato) 5[NOTE:6:Cfr. ibidem].</testo>
    <testo>13.	Il grado di pressione competitiva a livello distributivo appare valutabile considerando, distintamente, da un lato l’insieme dei Rami danni e dall’altro quello dei Rami vita, in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti: ad esempio, la tipica rete distributiva di polizze vita risulta essere quella degli sportelli bancari, diversamente dai Rami danni che vedono quasi del tutto assente il canale bancario e, invece, predominante quello degli agenti. Per le caratteristiche descritte appare, pertanto, possibile individuare due mercati della distribuzione distinti per l’insieme dei Rami vita e per l’insieme dei Rami danni. Nell’Operazione rileva esclusivamente il mercato della distribuzione dei Rami vita.</testo>
    <testo>14.	Sotto il profilo geografico, in considerazione della mobilità della domanda, i predetti mercati distributivi appaiono, come da vari precedenti dell’Autorità, in prima approssimazione di dimensione provinciale.</testo>
    <testo>15.	In considerazione dell’attività svolta dal Gruppo Target, l’Operazione risulta interessare i mercati provinciali della distribuzione di prodotti assicurativi relativi ai Rami Vita.</testo>
    <testo>V.2	Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>16.	Sulla base dei dati forniti, l’Operazione comporterà delle marginali sovrapposizioni orizzontali nel mercato nazionale della produzione relativa al Ramo vita III, in quanto in questo mercato la quota di ciascuna delle Parti è inferiore all’1%.</testo>
    <testo>17.	L’Operazione avrà effetti marginali anche nei mercati provinciali della distribuzione di prodotti assicurativi Rami vita, in quanto, in tutte le province italiane interessate, ciascuna delle Parti detiene una quota inferiore all’1%.</testo>
    <testo>18.	Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assenza di sostanziali sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l’Operazione non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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