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<decisione id="P31096">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12606 - ENILIVE/RAMI DI AZIENDA DI SIRTAM-NEW GREEN FUEL</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31096</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2024;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Enilive S.p.A., pervenuta il 31 gennaio 2024;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Enilive S.p.A. (“Enilive”) è una società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A. (“Eni”), società quotata (il cui capitale sociale è attualmente detenuto per il 26,369% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per il 3,934% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il restante è flottante) a capo dell’omonimo gruppo industriale (“Gruppo Eni”), storicamente attivo a livello globale nella filiera Oil&amp;Gas, chimica ed energetica nonché, da ultimo, nel processo di transizione verso soluzioni energetiche alternative (tra cui l’impiego di fonti rinnovabili e progetti innovativi di economia circolare).</testo>
    <testo>Per quanto attiene alla presente Operazione, Eni gestisce una rete di impianti di distribuzione carburanti sul territorio nazionale composta da impianti di proprietà, in locazione o in concessione. A questi impianti si aggiungono stazioni di servizio i cui titolari hanno stipulato un contratto di convenzionamento con Eni. Il gruppo Eni ha realizzato nel 2022 un fatturato mondiale pari a circa 143,3 miliardi di euro, di cui circa [60-70]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2. Sirtam S.p.A. (“Sirtam”) è una società attiva nel settore della distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di carburanti, anche tramite la società controllata New Green Fuel S.r.l. (“New Green Fuel”). Il ramo d’azienda oggetto di cessione, costituito complessivamente da 24 stazioni di rifornimento localizzate prevalentemente in Toscana e Piemonte, ha realizzato, nel 2022, un fatturato pari a circa [32-100] milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Enilive (e quindi di Eni) dei rami d’azienda costituiti, complessivamente, da 24 stazioni di rifornimento carburanti - 21 dei quali localizzati in Toscana e 3 in Piemonte – da Sirtam e da New Green Fuel, tramite contratti di vendita (per 9 impianti) e di affitto di durata decennale (per i restanti 15 impianti).</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’Operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di imprese.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>5. In ragione delle attività svolte dall’impresa oggetto di acquisizione, l’Operazione comporta sovrapposizioni nel settore della distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria.</testo>
    <testo>6. In base ai precedenti dell’Autorità1[NOTE:2:[Cfr. inter alia C12535 – IP Italiana Petroli/Esso italiana, provv. n. 30745 del 1° agosto 2023, in Boll. 30/2023.]], nei mercati della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete non si effettuano distinzioni, in termini merceologici, tra la tipologia di carburante distribuito. Con riferimento alla dimensione geografica, essa è di tipo locale e, in particolare, corrisponde ai bacini di utenza (detti “catchment areas”, di seguito anche “c.a.”) tracciabili attorno a ciascun impianto, utilizzando un raggio pari, nel caso della rete stradale ordinaria, a una percorrenza di 15 minuti2[NOTE:3:[Cfr. supra, C12535.]].</testo>
    <testo>7. Nel caso di specie, la posizione delle Parti può essere valutata, pertanto, nelle c.a. tracciabili attorno ai 24 impianti oggetto di acquisizione da parte del gruppo Eni.</testo>
    <testo>8. Di seguito si riportano le quote di mercato, calcolate in base alle stime delle Parti, in termini di erogato (cfr. infra Tabella 1) che si attestano su valori intorno al 30% e solo in 6 casi su valori superiori o prossimi al 30%.</testo>
    <testo>Tabella 1 - Quote di mercato nelle c.a. in termini di volumi stimati</testo>
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    <testo>9.	Nelle c.a. in cui la quota congiunta stimata dalle Parti supera il 30% in termini di volumi (Cascina, Castelfiorentino, Massarosa, Monteriggioni, Cuorgnè e Civitella Val di Chiana) si è proceduto a stimare le quote di mercato usando dati più dettagliati basati sui volumi erogati direttamente dagli operatori ivi presenti. In base a tali informazioni, la quota congiunta ottenuta post-merger dalle Parti è risultata sempre inferiore al 25% o con un delta non superiore al 2%.</testo>
    <testo>10.	Alla luce di quanto esposto, l’Operazione prospettata risulta inidonea a produrre effetti anticompetitivi nel mercato in questione.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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