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<decisione id="P28580">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12356 - OPENJOBMETIS/QUANTA-QUANTA RESSOURCES HUMAINES</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28580</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 16 febbraio 2021;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle società Openjobmetis S.p.A., pervenuta in data 22 gennaio 2021;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Openjobmetis S.p.A. (di seguito OPJM) è una società attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana.</testo>
    <testo>2. Il capitale sociale di OPJM è detenuto da diversi soggetti, nessuno dei quali esercita il controllo sulla società, individuale o congiunto. In particolare, il maggiore azionista è la società Omniafin S.p.A. (di seguito Omniafin) che detiene il 17,8% del capitale di OPJM, corrispondente al 26% dei diritti di voto in assemblea1[NOTE:1:[Omniafin ha stipulato un patto parasociale con la società M.T.I. Investimenti S.r.l. (che detiene il 5% del capitale di OPJM) che non determina alcun controllo congiunto su OPJM. Omniafin e MTI detengono complessivamente il 31% dei diritti di voto nell’assemblea di OPJM, inferiore alla soglia del 35% fissata dallo Statuto di OPJM per la configurabilità di un controllo congiunto.]].</testo>
    <testo>La società ha realizzato nel 2019 un fatturato a livello mondiale pari a [504-700]*[NOTE:2:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni di euro, interamente per vendite in Italia.</testo>
    <testo>3. Quanta S.p.A. (di seguito Quanta Italia) è una agenzia per il lavoro che opera prevalentemente nel settore della somministrazione di lavoro temporaneo (lavoro interinale), attività dalla quale genera oltre il 90% dei propri ricavi. Essa svolge, inoltre, seppure in maniera residuale, attività di somministrazione del lavoro a tempo indeterminato, di formazione, di ricerca e selezione del personale nonché di outplacement.</testo>
    <testo>4. Quanta Ressources Humaines S.A. (di seguito Quanta Svizzera) opera in Canton Ticino nell’attività di collocamento di personale “a prestito”. Quanta Svizzera controlla società operanti negli Stati Uniti, in Romania, in Repubblica Ceca e in Canada nonché – in via del tutto residuale - in altri Paesi tra cui gli Emirati Arabi.</testo>
    <testo>5. Quanta Italia e Quanta Svizzera (di seguito, unitamente, Quanta) sono soggette al controllo di F.D.Q. S.r.l. che ne detiene il 100% del capitale. F.D.Q. è a sua volta controllata da una persona fisica. Le due società hanno complessivamente realizzato, nel 2019, un fatturato mondiale pari a [100-504] milioni di euro, di cui [100-504] milioni in UE e [100-504] milioni in Italia. Nello stesso anno, Quanta Italia ha realizzato in Italia un fatturato pari a [100-504] milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6. L’Operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di OPJM del controllo esclusivo di Quanta, al netto di alcuni asset non strumentali allo svolgimento delle attività core delle società acquisite, che verranno scorporati dal patrimonio delle stesse, sulla base di un Contratto Preliminare di Compravendita di Azioni ("Contratto") con il quale F.D.Q. S.r.l. si impegna a vendere, e OPJM si impegna ad acquistare, il 100% del capitale sociale di Quanta, sottoscritto in data 25 gennaio 2021.</testo>
    <testo>7. L’operazione ha lo scopo di consolidare la presenza di OPJM in Italia e di consentirle di operare in altri Paesi nei quali Quanta è già attiva.</testo>
    <testo>8. L’operazione è accompagnata da un patto di non concorrenza della durata di cinque anni, in base al quale una persona fisica, che attualmente controlla indirettamente Quanta, si impegnerà a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle di Quanta in Italia, Svizzera, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Canada e Romania, nonché attività di storno e/o sollecitazione di dipendenti, clienti e fornitori.</testo>
    <testo>La Parte giustifica la durata del patto, eccedente quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in quanto ritenuta strettamente inerente e necessaria a preservare il valore dell’investimento che l’Operazione intende realizzare, in un mercato nel quale le relazioni e l’expertise sono fondamentali.</testo>
    <testo>La Parte osserva che l'obbligo di non concorrenza e non sollecitazione è limitato all’attività svolta dalla suddetta persona fisica.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>9. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa.</testo>
    <testo>10. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>11. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui esso contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione. In particolare, nel caso di specie, gli impegni assunti dal venditore vanno a beneficio dell’acquirente e rispondono all’esigenza di garantire a quest’ultimo il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione. Tuttavia, al fine di non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l’acquirente già presente nei mercati in cui opera la target2[NOTE:3:[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>IV.1	I mercati del prodotto e geografico interessati</testo>
    <testo>IV.1.1 Premessa</testo>
    <testo>12. L’Operazione interessa il mercato della fornitura di lavoro temporaneo (lavoro interinale). In tale ambito, sia l’acquirente sia l’acquisita realizzano oltre il 90% del proprio fatturato nazionale. Si tratta, inoltre, dell’unico ambito merceologico tra quelli in cui le attività delle Parti si sovrappongono, nel quale le società acquisite realizzano una quota di mercato non inferiore all’1%.</testo>
    <testo>13. Si rileva la presenza marginale di Quanta anche nella fornitura di servizi di collocamento, servizi di ricollocazione professionale (career transition), servizi di organisational consulting e servizi di formazione.</testo>
    <testo>Sebbene anche OPJM operi nella prestazione di tali servizi, non si ritiene necessaria una più precisa articolazione del mercato merceologico, in considerazione del fatto che la quota congiunta detenuta dalle Parti ad esito dell’operazione resterà ampiamente inferiore al 15% nella fornitura di tutti i servizi sopra individuati.</testo>
    <testo>14. Quanto alla dimensione geografica, il mercato dell’offerta dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo può essere considerato di estensione nazionale, in linea con i precedenti dell’Autorità, in base a considerazioni legate alle differenze linguistiche e ai diversi regimi normativi vigenti nei vari Stati, che possono agire dal lato dell’offerta nel senso di richiedere un’adeguata presenza nei diversi contesti nazionali, nonché da considerazioni legate alle preferenze dei lavoratori e alle indicazioni delle imprese utilizzatrici in termini di sede lavorativa, che possono invece agire dal lato della domanda (dei servizi di agenzia per il lavoro)3[NOTE:4:[Cfr. C10937 - OPENJOB AGENZIA PER IL LAVORO/METIS, provv.to n. 22163 del 23 febbraio 2011, in Bollettino 10/2011. ]].</testo>
    <testo>15. Anche con riferimento agli ulteriori ambiti di attività delle Parti, nei propri precedenti l’Autorità ha ritenuto che gli stessi abbiano le seguenti dimensioni geografiche:</testo>
    <testo>-	servizi di collocamento - dimensione nazionale;</testo>
    <testo>-	servizi di ricollocazione professionale (career transition) e organisational consulting – dimensione potenzialmente sovranazionale, in quanto la domanda dei suddetti servizi proviene, in ampia misura, da imprese multinazionali che necessitano di soggetti in grado di operare su scala internazionale;</testo>
    <testo>-	servizi di formazione professionale – dimensione nazionale.</testo>
    <testo>Tuttavia, ai fini della valutazione dell’Operazione in esame, non si ritiene necessario giungere ad una più precisa definizione degli ambiti geografici inerenti ai settori di attività identificati supra in quanto, anche adottando la più prudenziale segmentazione geografica, l’Operazione non comporterebbe alcuna</testo>
    <testo>problematica concorrenziale per i motivi di seguito chiariti.</testo>
    <testo>IV.1.2 Effetti dell’operazione</testo>
    <testo>16. L’operazione in esame comporterà l’acquisizione del controllo esclusivo di Quanta da parte di OPJM, con alcune sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività delle Parti nel mercato della somministrazione di lavoro temporaneo e, in misura residuale, in altri ambiti merceologici che – in linea con i precedenti dell’Autorità - potrebbero idealmente configurare mercati distinti4[NOTE:5:[Cfr. C11219 – ADECCO/DRAKE BIN MORIN, provv. N. 22772, del 7 settembre 2011, in Bollettino 36/2011.]]. Tuttavia, come si spiegherà di seguito, l’Operazione di concentrazione non appare idonea a determinare restrizioni della concorrenza in nessuno di tali ambiti, in ragione delle quote di mercato vantate dalle Parti, nonché della presenza di un ampio numero di imprese concorrenti.</testo>
    <testo>17. In particolare, Quanta e OPJM detengono una quota di mercato rispettivamente pari a circa il [1-5%] e al [5-10%] nel mercato della somministrazione di lavoro temporaneo, nel quale sono peraltro attivi vari operatori concorrenti, quali Adecco, Randstad, GI Group, Manpower, con quote di mercato individuali superiori al 10% e, cumulativamente, prossime al 50%.</testo>
    <testo>18. Allo stesso modo, con riguardo alle ulteriori attività nelle quali si realizza una sovrapposizione tra le Parti (servizi di collocamento, di ricollocazione professionale, organisational consulting e di formazione professionale), l’Operazione non appare idonea a sollevare criticità dal punto di vista concorrenziale, sia in ragione delle quote vantate dalle Parti, sia per l’elevata frammentazione dell’offerta, che si connota per la presenza di molteplici operatori. La quota di mercato di OPJM nell’erogazione di tali servizi risulta inferiore al [5-10%] e incrementerà in misura marginale ad esito dell’Operazione, dal momento che la quota vantata da Quanta non supera il [1-5%] in nessuno di tali segmenti. Si consideri anche che tali quote sono suscettibili di ridursi laddove si consideri una dimensione geografica sovranazionale per alcuni di tali mercati.</testo>
    <testo>19. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame, consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo di Quanta da parte di OPJM, non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza sopra descritto può ritenersi accessorio alla presente operazione nei limiti sopra precisati e che l’Autorità si riserva di valutare la medesima clausola, laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui essa si realizzi oltre la durata indicata;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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