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<decisione id="P27506">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12213 - F2I ENERGIE RINNOVABILI-MARTE/ENEL F2I SOLARE ITALIA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 27506</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2019;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società F2i Energie Rinnovabili S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 21 dicembre 2018;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	F2i Energie Rinnovabili  S.p.A. (di seguito anche F2i ER) è una società interamente controllata da F2i – Terzo Fondo Italiano per le Infrastrutture, gestito da F2i SGR S.p.A., che detiene partecipazioni in aziende attive nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La strategia di investimento dei fondi in questione si concentra in particolare su partecipazioni in imprese attive, principalmente in Italia, nei settori infrastrutturali quali: la generazione di energia elettrica; la distribuzione di gas; la gestione aeroportuale; la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici per istituzioni, imprese e pubbliche amministrazioni; la fornitura di prestazioni sociosanitarie e ospedaliere; la gestione del servizio idrico integrato. F2i SGR è interamente partecipata da investitori istituzionali, nessuno dei quali controlla da solo o congiuntamente ad altri la società. I primi tre soci (Cassa Depositi e Prestiti, Intesa San Paolo e Unicredit) detengono ciascuno il 14,01% del capitale sociale. Nel 2017 F2i SGR ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa [1-2]1[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2.	Enel F2i Solare Italia S.p.A. (di seguito anche EF Solare) è un’impresa comune controllata pariteticamente da F2i ER e Enel Green Power S.p.A. (attraverso la società veicolo Marte S.r.l.), che gestisce 130 impianti fotovoltaici distribuiti sul territorio italiano, per una capacità installata pari a circa 400 MW. Nel 2017 EF Solare ha realizzato un fatturato pari a circa 156 milioni di euro, interamente in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione in esame riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di EF Solare da parte di F2i ER.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4.	L’operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>5.	In ragione dell’operatività della società acquisita nell’ambito dell’operazione, quest’ultima coinvolge le attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica, con particolare riferimento a quella proveniente da fonte solare.</testo>
    <testo>6.	L’estensione geografica di detto mercato è da ritenersi sovraregionale, articolandosi in particolare in macro-zone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna)2[NOTE:2:[Cfr. C12127 – EP Power Europe / Biomasse Italia-Biomasse Crotone, provv. n. 26861 del 22 novembre 2017 in Boll. 47/2017 e C12101 - F2i ER 1/Sette Società di Veronagest,  provv. n. 26684, del 19 luglio 2017 in Boll. 30/2017.]]. Considerata l’operatività degli impianti gestiti da F2i ER, la presente operazione coinvolge le macro-zone Nord, Sud, Sicilia e Sardegna.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>7.	L’operazione non determina effetti rilevanti rispetto al mercato della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica in nessuna delle macro-zone coinvolte, in quanto, in base alle stime delle quote di mercato fornite dalle Parti, nell’ultimo triennio il gruppo F2i risulta detenere in ciascuna di queste una quota di mercato mai superiore al [5-10%], sia in termini di capacità installata sia di produzione; EF Solare detiene una quota di mercato sempre inferiore al [1-5%]. Peraltro, ai fini della valutazione della presente operazione, va rilevato che l’acquisizione del controllo esclusivo di EF Solare inciderà sulla quota di mercato detenuta da F2i ER in maniera del tutto marginale, considerato che F2i ER già controllava congiuntamente EF Solare, detenendone il 50% del capitale sociale.</testo>
    <testo>8.	A fronte di ciò, si rileva come nel mercato della produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica sono presenti noti e qualificati concorrenti quali, tra gli altri, Enel, Edison (particolarmente attivo nel Nord, Sud e in Sardegna) ed EON (oggi EPH, particolarmente attivo in Sardegna).</testo>
    <testo>9.	Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza in alcuno dei mercati rilevanti citati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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