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<decisione id="P27906">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12252 - AXPO ITALIA/RAMO DI AZIENDA DI AXOPOWER</testo>
    <testo>Provvedimento n. 27906</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2019;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Axpo Italia S.p.A., pervenuta il 21 agosto 2019;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Axpo Italia S.p.A. (di seguito, Axpo Italia) è una società appartenente al gruppo svizzero controllato da Axpo Holding AG, attiva in Italia nel trading energetico e nella vendita di energia elettrica e gas naturale alle PMI e famiglie, con particolare riferimento alla gestione del portafoglio dei clienti industriali, nell’ottica di ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico. Axpo Italia, nell’ultimo esercizio chiuso al 30 settembre 2018, ha realizzato un fatturato consolidato di circa [1-5]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa [1-5] miliardi di euro per vendite in Italia.</testo>
    <testo>2. Axopower S.p.A. è una società attiva nel settore energetico il cui capitale sociale è detenuto da persone fisiche. Il ramo d’azienda di Axopower S.p.A. oggetto di acquisizione (di seguito, ramo d’azienda Axopower) è attivo nella vendita all’ingrosso di energia elettrica, nella vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici e non domestici, nella vendita all’ingrosso di gas naturale, nella vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali con consumi superiori e inferiori a 200.000 mc. Nell’esercizio 2018, il ramo d’azienda Axopower ha realizzato un fatturato complessivo pari a circa [100-200] milioni di euro, interamente in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di Axpo Italia del controllo esclusivo del ramo d’azienda Axopower.</testo>
    <testo>4. Il contratto di acquisto prevede un impegno a carico di Axopower nei confronti di Axpo a non svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quelle del ramo d’azienda oggetto della concentrazione in Italia per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di efficacia dell’operazione.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>6. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.</testo>
    <testo>7. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene una restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessaria. In particolare, nel caso di specie l’impegno assunto dal venditore va a beneficio dell’acquirente e risponde all’esigenza di garantire a quest’ultimo il trasferimento dell’effettivo valore dell’acquisizione. Tuttavia, per non travalicare i limiti di quanto ragionevolmente richiesto allo scopo, è necessario che la durata sia limitata a due anni, essendo l’acquirente già presente nel mercato, e che la portata geografica non ecceda l’attuale ambito geografico di operatività del ramo d’azienda oggetto di acquisizione1[NOTE:2:[Cfr. punto 20 della Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti e gli effetti della concentrazione</testo>
    <testo>8. I mercati interessati dall’operazione, in ragione dell’operatività dell’acquirente e dell’acquisita, devono essere individuati con riguardo alle attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale. Per tali attività, la prassi decisionale dell’Autorità prevede una suddivisione in diversi mercati sulla base delle varie tipologie di clienti finali2[NOTE:3:[Cfr., ex multis, provvedimento n° 27610 del 27 marzo 2019, caso C12222 - Canarbino/Gesam Gas &amp; Luce, in Bollettino n° 15/2019; provvedimento n° 27487 del 12 dicembre 2018, caso C12208 - Axpo Italia/Ramo di Azienda di Bp Energy Europe, in Bollettino n° 2/2019; provvedimento n° 27457 del 12 dicembre 2018, caso C12200-Alperia/Servizi Industriali Multiutilities, in Bollettino n° 49/2018; provvedimento n° 27308, Caso C12186 - Iren/Spezia Energy Trading, del 5 settembre 2018, Bollettino n° 35/2018; provvedimento n° 27248 del 27 giugno 2018, caso C12170-Green Network/Ramo d’azienda di Burgo Energia, in Bollettino n° 27/2018.]], in particolare vanno considerati:</testo>
    <testo>i) il mercato dell’approvvigionamento e vendita all’ingrosso di energia elettrica;</testo>
    <testo>ii) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in media e alta tensione;</testo>
    <testo>iii)  il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici allacciati in bassa tensione;</testo>
    <testo>iv)  il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici allacciati in bassa tensione;</testo>
    <testo>v)  il mercato dell’approvvigionamento e vendita all’ingrosso di gas naturale;</testo>
    <testo>vi)  il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di medio-grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc di gas/anno;</testo>
    <testo>vii)  il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni con consumi inferiori a 200.000 mc di gas/anno.</testo>
    <testo>Il settore elettrico</testo>
    <testo>9. Per quanto riguarda l’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica dal lato merceologico esso include, in Italia, sia le transazioni a termine che a pronti (“Mercato del Giorno Prima” e “Mercato Infra-giornaliero”) concluse attraverso le piattaforme organizzate dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”), sia i contratti bilaterali (OTC). Dal punto di vista geografico, nella prassi dell’Autorità, il mercato all’ingrosso di energia elettrica è tradizionalmente considerato di dimensioni sovraregionali, sulla base di una suddivisione in macro-zone (Nord, Sud, Sicilia e Sardegna) dettata sia da vincoli di trasmissione che da differenze nella struttura dell’offerta, che si riflettono in differenze stabili nei prezzi di vendita dell’energia elettrica.</testo>
    <testo>10. La concentrazione non comporta effetti rilevanti nel mercato dell’approvvigionamento e della vendita all’ingrosso di energia elettrica, in quanto la società target agisce esclusivamente in qualità di trader di energia sul Mercato del Giorno Prima e sul Mercato Infragiornaliero, per volumi largamente inferiori all’1% del totale scambiato a livello nazionale.</testo>
    <testo>11. L’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica consiste nella commercializzazione, fornitura e consegna dell’energia ai clienti finali, e si distingue, in base alla tipologia di clientela finale servita, tra vendita a: a) clienti non domestici connessi in alta e media tensione; b) clienti non domestici connessi in bassa tensione; c) clienti domestici, anch’essi connessi in bassa tensione3[NOTE:4:[Cfr. da ultimo, caso C12222, cit..]].</testo>
    <testo>12. In particolare, il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici connessi in media e alta tensione è di dimensione geografica nazionale.</testo>
    <testo>13. In questo mercato, pur collocandosi Axpo Italia, in termini di volumi venduti nel 2018, fra i primi 6 operatori del mercato (insieme a Enel, Edison, Hera, ENI e A2A), con una quota pari al [5-10%], gli effetti dell’operazione non sembrano rilevanti dal punto di vista concorrenziale in considerazione del fatto che il ramo d’azienda oggetto dell’acquisizione detiene una quota di mercato a livello nazionale [ben inferiore all’1%] e lo stesso può dirsi in termini di punti di prelievo.</testo>
    <testo>14. Per quel che riguarda invece la dimensione geografica dei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti connessi in bassa tensione (sia domestici che non domestici), nella propria prassi l’Autorità tiene conto di effetti di compartimentazione dei mercati locali, tuttora caratterizzati da una forte rilevanza dei venditori collegati alla società di distribuzione, che dopo aver esercitato in monopolio la vendita ai clienti vincolati hanno comunque ereditato la posizione di fornitori in regime di maggior tutela4[NOTE:5:[Come noto, la fornitura in maggior tutela può essere scelta dalla totalità dei clienti domestici e, per quanto riguarda i non domestici, dalle imprese con meno di 50 dipendenti e di 10 milioni di fatturato.]]. Tale incidenza è, evidentemente, maggiore nei contesti locali che coincidono con l’area di copertura della concessione di distribuzione e, per questo motivo, la vendita di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione nella prassi decisionale dell’Autorità ha una dimensione locale, tendenzialmente coincidente con le aree di esercizio del servizio di distribuzione. Ciò posto, va osservato che, a causa di una sempre maggiore contendibilità della clientela da parte di operatori esterni alla località interessata, soprattutto per la clientela non domestica caratterizzata da un maggior dinamismo nella ricerca attiva di un fornitore, laddove necessario tale limite geografico potrebbe dover essere sottoposto a ulteriori verifiche. Nel caso di specie, in ogni caso, considerato che nessuna delle Parti esercisce in alcun ambito territoriale il servizio di maggior tutela, non è necessario adottare una precisa definizione dell’ambito geografico per nessuno dei due mercati della vendita di energia elettrica a clienti allacciati in bassa tensione, posto che, qualunque sia la definizione adottata, non muta l’esito della valutazione.</testo>
    <testo>15. In particolare, nei mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti non domestici allacciati in bassa tensione, in base alle quote provinciali sui volumi venduti fornite dalle parti (e relative al 2017) l’operazione non risulta produrre effetti concorrenziali di rilievo, in quanto post merger la nuova entità verrà a detenere per ciascun ambito provinciale considerato quote in volume generalmente inferiori al [1-5%] e inferiori al 2% in termini di punti di prelievo; nei pochi casi in cui dette quote vengono superate (Bergamo, Como, Monza Brianza, Biella, Parma, Piacenza e Arezzo) l’apporto derivante dalla concentrazione è decisamente trascurabile, e la quota complessiva post merger rimane comunque inferiore al [5-10] in termini di volumi venduti e inferiore al [0-5%] in termini di punti di prelievo.</testo>
    <testo>16. Infine, nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti domestici allacciati in bassa tensione, in tutti gli ambiti provinciali interessati, le quote in volumi venduti nel 2017 di entrambe le parti non superano il 2% e lo stesso vale per i punti di prelievo.</testo>
    <testo>Il settore del gas naturale</testo>
    <testo>17. Il mercato all’ingrosso del gas naturale ha dimensione nazionale e consiste nell’attività svolta dagli operatori che acquistano il gas da fornitori nazionali o esteri, i quali possono destinarlo, a loro volta, sia alla vendita all’ingrosso sia alla vendita al dettaglio ai clienti finali, nonché all’autoconsumo.</testo>
    <testo>18. In questo mercato gli effetti dell’operazione sono del tutto trascurabili, in quanto la presenza del gruppo Axpo risulta limitata – con una quota inferiore al 2% – mentre la quota del ramo d’azienda Axopower è ben inferiore all’1%.</testo>
    <testo>19. La vendita al dettaglio del gas naturale comprende l’attività di fornitura e consegna ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione o alla rete di trasporto del gas e, nella prassi decisionale dell’Autorità, si distingue in diversi mercati. Nel caso di specie, sono interessati: a) il mercato della vendita di gas naturale a clienti finali di medie o grandi dimensioni con consumi superiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensione nazionale; b) il mercato della vendita di gas naturale a clienti finali di piccole dimensioni con consumi inferiori a 200.000 mc/anno, che ha dimensioni tendenzialmente inferiori a quella nazionale. Le dimensioni geografiche del mercato sub b) sono ritenute ancora locali, o comunque subnazionali, alla luce della permanenza di posizioni di preminenza a livello locale, ancorché nel caso della vendita al dettaglio del gas naturale il percorso verso una apertura del mercato nazionale sia più avanzato rispetto all’energia elettrica, sia per la minore diffusione dell’integrazione verticale tra distribuzione e vendita, sia per le caratteristiche diverse assunte nel gas naturale dal servizio di maggior tutela, che non è riservato in esclusiva a una società facente riferimento al titolare della concessione di distribuzione5[NOTE:6:[Cfr. da ultimo, caso C12222, cit..]]. Nel caso di specie, tuttavia, non è necessario adottare una definizione geografica precisa del mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a piccoli clienti, in quanto l’esito della valutazione non cambierebbe.</testo>
    <testo>20. Nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali medio-grandi (con consumi superiori a 200.000 mc/anno) la quota di mercato nazionale in termini di volumi venduti di Axpo Italia è pari al [1-5%] e quella del ramo d’azienda acquisito è ben inferiore all’1% e lo stesso vale in termini di punti di riconsegna.</testo>
    <testo>21. Infine, nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale ai clienti finali di piccole dimensioni (con consumi inferiori a 200.000 mc/anno), a seguito dell’operazione, le quote di mercato risultanti non superano il 2% in nessuna delle regioni interessate, né in termini di volumi venduti né di punti di riconsegna.</testo>
    <testo>22. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza in nessuno dei mercati rilevanti considerati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati della vendita di gas naturale e di energia elettrica tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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