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<decisione id="P28499">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12340 - PENINSULA HOLDING-AZIMUT LIBERA IMPRESA/D.M.O. PET CARE</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28499</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione effettuata dalle società Peninsula Holding Sàrl e a Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., pervenuta in data 26 novembre 2020 e integrata in data 4 dicembre 2020;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Peninsula Holding Sàrl (di seguito anche Peninsula) è una holding company di diritto lussemburghese, controllata da persone fisiche, che opera nel settore del Private and Public Equity. Le società del gruppo Peninsula gestiscono il capitale di alcuni fondi sovrani e investitori istituzionali internazionali. Peninsula, in particolare, è presente in Italia con partecipazioni in diverse società, tra le quali Italo, KIKO e Azimut Holding.</testo>
    <testo>Nell’esercizio finanziario 2019, Peninsula ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa [504-700]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni di euro, di cui circa [100-504] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>2. Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. (di seguito anche Azimut) è una società posseduta dalla Azimut Holding S.p.A., società il cui azionariato risulta essere all’80% flottante e al 20% distribuito tra gestori, consulenti e dipendenti uniti in un patto di sindacato. Le società del gruppo Azimut sono attive nella gestione di fondi di private capital. Azimut, in particolare, è una piattaforma integrata di prodotti e servizi dedicata a imprenditori/PMI, da un lato, e investitori/risparmiatori, dall’altro. Nell’esercizio finanziario 2019, Azimut ha realizzato, in Italia, un fatturato di circa [700-1.000] milioni di euro.</testo>
    <testo>3. D.M.O. Pet Care S.r.l. (di seguito anche DMO) è una società posseduta dalla D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A., a sua volta controllata, indirettamente, da persone fisiche. Il Gruppo DMO gestisce e sviluppa, direttamente e indirettamente, punti vendita di profumeria, igiene della persona, pet food e accessori per animali. La DMO possiede, in particolare, la catena italiana di negozi per piccoli animali di compagnia “L’Isola dei Tesori”, in parte gestita direttamente e in parte affidata in franchising; inoltre, prima della realizzazione della presente operazione, alla DMO sarà trasferita l’attività attualmente svolta dalla controllante, relativa all’affidamento in franchising di punti vendita della catena di negozi “Dog&amp;Cat”, attivi nel medesimo settore. Il fatturato complessivamente realizzato in Italia della DMO, comprensivo di entrambe le catene di negozi, è stato pari, nel 2019, a circa [100-504] milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Peninsula e Azimut, tramite una BidCo, del controllo congiunto di DMO, società nella quale, prima del completamento dell’operazione, la controllante D.M.O. Dettaglio Moderno Organizzato S.p.A. trasferirà anche la piccola catena a insegna “Dog&amp;Cat”.</testo>
    <testo>L’accordo preliminare tra le Parti prevede altresì un patto di non concorrenza del venditore della durata di 36 mesi.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa. Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 , in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>6. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell’operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore integrale dell’azienda acquisita: esso ha infatti una durata di tre anni e la cessione è comprensiva anche dell’avviamento e del know how1[NOTE:2:[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), §§ 18-20.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>IV.1 I mercati interessati</testo>
    <testo>7. Il settore principalmente interessato dalla presente operazione è quello della vendita al dettaglio di prodotti per l’alimentazione e la cura di animali da compagnia. Nel proprio precedente C12139 - Noah 2/Mondial Pet Distribution2[NOTE:3:[C12139-Noah 2/Mondial Pet Distribution, provv. n. 27148 del 24.04.2018.]], l’Autorità ha individuato diversi canali di distribuzione per tali prodotti, tra i quali i principali sono: i) i punti vendita di generi alimentari (come le grandi catene di supermercati); ii) le grandi superfici di vendita specializzate; iii) i petshop tradizionali; iv) il canale delle vendite online. I canali di vendita ii) e iii) sono stati considerati come un unico mercato rilevante, rappresentato dai punti vendita specializzati. In tale mercato, l’Autorità ha preso in considerazione anche la possibilità di includere i reparti specializzati delle grandi catene di supermercati e le vendite online, senza tuttavia arrivare a una soluzione conclusiva sul punto.</testo>
    <testo>8. Nel caso di specie, una più precisa definizione dei mercati rilevanti del prodotto non appare comunque necessaria in quanto, qualsiasi sia la segmentazione del settore utilizzata, la valutazione degli effetti dell’operazione non si modifica.</testo>
    <testo>9. Dal punto di vista geografico, i mercati della distribuzione di prodotti per l'alimentazione e la cura degli animali domestici possono essere ritenuti di dimensione locale, sostanzialmente coincidente con le aree site intorno ai punti vendita delle Parti e percorribili in 20 minuti di tragitto in auto (cd. isocrone).</testo>
    <testo>IV.2 Gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>10. Poiché le società acquirenti non operano, né direttamente né attraverso le proprie controllate, nel settore di attività della target o in mercati collegati a monte o a valle dello stesso, l’operazione non produce effetti di sovrapposizione orizzontale o verticale.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza intercorso tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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