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<decisione id="P28498">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12339 - LINEA GROUP HOLDING/AGRIPOWER</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28498</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Linea Group Holding S.p.A. pervenuta il 24 novembre 2020;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Linea Group Holding S.p.A. (di seguito, LGH) è un’impresa a capo di un gruppo societario attivo in Italia nei settori dell’ambiente, dell’energia elettrica, del gas naturale e del calore. In particolare, il gruppo LGH opera nella generazione di energia elettrica, nella compravendita di energia elettrica e gas all’ingrosso e al dettaglio, nella distribuzione di gas, nel teleriscaldamento, nel servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti, nel trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché marginalmente nelle telecomunicazioni, efficienza energetica e nell’ICT (Information and Communication Technologies). Da agosto 20161[NOTE:1:[Cfr. provvedimento C12044 - A2A/LGH, n. 26012 del 18 maggio 2016 in Bollettino n. 17/2016.]] la società è sottoposta alla direzione e al coordinamento di A2A S.p.A., impresa multiutility, quotata in borsa, a capo dell’omonimo gruppo societario, attivo in Italia e in Europa principalmente nei settori dell’energia elettrica (approvvigionamento all’ingrosso, produzione, distribuzione, vendita), del gas naturale (approvvigionamento all’ingrosso, distribuzione, vendita), dei servizi idrici integrati, della gestione e smaltimento dei rifiuti e pulizia delle strade, della cogenerazione e del riscaldamento, della gestione del calore, del facility management nonché in altri servizi (illuminazione pubblica, regolazione del traffico, sistemi di videosorveglianza e lampade votive, servizi internet e fornitura di dati). A2A è controllata congiuntamente dai Comuni di Milano e Brescia, che ne detengono ciascuno il 25% del capitale. Il gruppo A2A ha realizzato nel 2019 un fatturato mondiale di circa 7,3 miliardi di euro, di cui circa [5-6]*[NOTE:2:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2. Agripower S.r.l. (di seguito, Agripower) è la holding operativa del gruppo Maccaferri che ne detiene il capitale sociale tramite la società S.E.C.I. Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.A.. Agripower è attiva nel settore del biogas. Essa opera, in particolare, in due segmenti della filiera: nella produzione di energia elettrica attraverso 18 impianti di produzione di energia a biogas e nella fornitura di servizi di O&amp;M degli impianti a biogas (operation &amp; maintenance).</testo>
    <testo>Nel 2019, il fatturato di Agripower è stato di circa 43,6 milioni di euro, integralmente realizzato in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di LGH del 100% del capitale sociale di Agripower e quindi, in particolare, di 16 società attraverso le quali Agripower gestisce 18 impianti di produzione2[NOTE:3:[Con riferimento a uno di essi sito in Finale Emilia (MO), la società detiene una partecipazione di minoranza pari al 20% del capitale.]] di energia elettrica da biogas della potenza di 999 kW, distribuiti in 9 Regioni italiane per una potenza installata di circa 18 MW che producono annualmente circa 147 GWh. In particolare, LGH ha partecipato alla procedura fallimentare indetta dal Tribunale di Bologna, aggiudicandosi l’asta che si è tenuta il 30 settembre 2020.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b della legge n. 287/90, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>Il settore interessato</testo>
    <testo>5. Il settore interessato dall'operazione è quello della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica, in cui sono attive entrambe le Parti.</testo>
    <testo>La produzione di energia elettrica da biogas</testo>
    <testo>6. Il biogas è una miscela gassosa composta da metano e anidride carbonica utilizzata per produrre energia elettrica. Gli impianti di produzione da biogas sono alimentati da materiali provenienti da aziende agricole e consistono in sottoprodotti agricoli, colture energetiche, deiezioni animali, scarti di macellazione e residui agro-industriali. Gli impianti oggetto di acquisizione sono collocati in Umbria, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.</testo>
    <testo>Il mercato della produzione e approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica e gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>7. Per quanto concerne la produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica, il mercato include sia le transazioni a termine e a pronti concluse attraverso le piattaforme organizzate dal GME (Gestore del Mercato Elettrico), sia i contratti bilaterali (OTC o over the counter). La dimensione geografica del mercato è subnazionale, a causa dei macro-vincoli di rete che portano alla separazione delle zone in cui è stata divisa la rete di trasmissione nazionale ai fini dell’individuazione dei prezzi di equilibrio su MGP. Tali macro-vincoli permettono di identificare quattro “macro-zone” costituenti altrettanti mercati geografici distinti: la macro-zona Nord, la macro-zona Sud, la macro-zona Sicilia e la macro-zona Sardegna. Nel caso di specie, vengono in rilievo la macro-zona Nord, la macro-zona Sud e la macro-zona Sardegna. In tutte tali macro-aree, tuttavia, l’acquisita detiene quote di mercato marginali, sempre inferiori all’1% e, dunque, l’operazione non inciderà sulle quote già detenute dal gruppo acquirente sui mercati rilevanti in termini di energia venduta, peraltro inferiori al 10% nelle macro-zone Nord e Sud e inferiore all’1% nella macro zona Sardegna. In detti mercati risultano altresì presenti altri e più rilevanti operatori quali ENEL, ENI, Sorgenia e EPH.</testo>
    <testo>8. Anche sotto il profilo di possibili effetti verticali tra la produzione di energia elettrica e le attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali di A2A la Parte ha sottolineato che la materia prima che approvvigiona gli impianti di Agripower è esclusivamente proveniente da aziende agricole, e per tale motivo A2A non concorrerà nell’approvvigionamento di materia prima agli impianti a biogas oggetto di acquisizione. Pertanto, l’Operazione non condurrà ad alcuna modifica di rilievo della struttura del mercato in esame.</testo>
    <testo>9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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