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<decisione id="P28502">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12344 - ESPRINET/IDMAINT-DACOM</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28502</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2020;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta da parte della società Esprinet S.p.A., pervenuta in data 1° dicembre 2020;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Esprinet S.p.A. (di seguito “Esprinet”) è una società quotata alla Borsa di Milano, attiva nella distribuzione “business-to-business” di prodotti informatici (hardware e software) e di elettronica di consumo e di apparati di telefonia mobile, nonché – tramite la società controllata Celly S.p.A. – nella distribuzione all’ingrosso di accessori di apparati di telefonia mobile. Esprinet si rivolge a una clientela costituita da rivenditori orientati a utenti finali sia di tipo “consumer” sia di tipo “business”. I mercati geografici su cui è principalmente attivo il gruppo Esprinet sono Italia, Spagna e Portogallo.</testo>
    <testo>Nel 2019 Esprinet ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa [4-5]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa [2-3] miliardi di euro a livello nazionale.</testo>
    <testo>2.	Dacom S.p.A. (di seguito “Dacom”) svolge la propria attività nel commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software. Dacom è distributore specializzato nella fornitura di prodotti e servizi per il settore AIDC ( “automatic identification and data capture”, ovvero prodotti per il mobile computing, la stampa di codici a barre, la lettura, l'identificazione automatica e una serie completa di servizi pre e post vendita). Inoltre, Dacom svolge la propria attività nel settore della commercializzazione (ma non nella produzione) di prodotti e servizi inerenti all’identificazione automatica delle merci per la logistica e punti vendita, fornendo anche supporto ed assistenza tecnica ai propri clienti. Dacom è soggetta al controllo di quattro persone fisiche ed è attiva principalmente in Italia.</testo>
    <testo>Nel 2019 Dacom ha realizzato un fatturato a livello eurounitario pari a circa [31-100] milioni di euro, di cui a livello nazionale circa [31-100] milioni di euro.</testo>
    <testo>3.	Idmaint S.r.l. (di seguito “Idmaint”) è una società del gruppo Dacom, attraverso cui vengono forniti servizi di manutenzione e un supporto tecnico hardware e software, nella fase pre e post vendita. Idmaint è soggetta al controllo di RD Software s.r.l. (di seguito “RD”), la quale, a sua volta, è soggetta al controllo di tre dei quattro azionisti di Dacom.</testo>
    <testo>Nel 2019 Idmaint ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a circa [1-10] milioni di euro, di cui [1-10] milioni di euro a livello nazionale.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4.	L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Esprinet, del 100% del capitale sociale di Dacom e Idmaint e, indirettamente, delle società controllate da quest’ultima.</testo>
    <testo>5.	Il contratto di acquisizione prevede un patto di non concorrenza a carico delle società venditrici e dei relativi soci. La durata del patto è di cinque anni e ha efficacia circoscritta all’area geografia interessata dall’attività svolta precedentemente alla conclusione dell’accordo. La società venditrice e i relativi soci si impegnano, in particolare, a non svolgere attività in concorrenza con l’attività svolta dalle società oggetto di cessione. La dimensione geografica del patto di non concorrenza comprende l’Unione europea, la Gran Bretagna, la Svizzera e gli Stati Uniti d’America.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6.	L’operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dalla società di cui è prevista l’acquisizione è stato superiore a 31 milioni di euro1[NOTE:2:[V. Delibera AGCM 17 marzo 2020, n. 28177, in Bollettino n. 12 del 23 marzo 2020.]].</testo>
    <testo>7.	Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto in precedenza può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di due anni decorrenti dalla data di perfezionamento della presente operazione e che sia limitato al territorio nazionale2[NOTE:3:[Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>8.	L’operazione in esame interessa il settore dell’Information Technology (IT). All’interno di tale settore, la prassi decisionale dell’Autorità ha individuato un distinto mercato della distribuzione all’ingrosso di prodotti hardware e software effettuata principalmente nei riguardi di rivenditori professionali indipendenti3[NOTE:4:[V. provvedimento n. 26811 del 18 ottobre 2017, C12118 – Computer Gross Italia/Icos, in Bollettino n. 42/2017; provvedimento n. 25939 del 23 marzo 2016, C12036 – Esprinet/Ramo Di Azienda Di Edslan, in Bollettino n. 11/2016; provvedimento n. 16204 del 30 novembre 2006, C8083 – Esprinet/Actebis Computer Italia, in Bollettino n. 28/2006.]].</testo>
    <testo>9.	In considerazione dell’ambito di operatività delle imprese interessate, il mercato rilevante del prodotto, nel caso in esame, è quello della distribuzione all’ingrosso di prodotti hardware e software effettuata principalmente nei riguardi di rivenditori professionali indipendenti. Inoltre, la prassi della Commissione UE, considera anche i servizi ancillari alla distribuzione all’ingrosso di hardware e software (ad esempio assistenza post-vendita, addestramento) quali afferenti a tale mercato4[NOTE:5:[V. M.8248 – Tech Data / Avnet’s Technology Solutions, par. 10 e 19. ]].</testo>
    <testo>10.	Dal punto di vista geografico, in considerazione dell’ambito di operatività delle imprese oggetto di acquisizione, la dimensione geografica è rappresentata dal mercato nazionale della distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici e di elettronica di consumo.</testo>
    <testo>11.	In base alle informazioni fornite dalle parti, su tale mercato Esprinet è attualmente il primo operatore, detenendo una quota pari al [25-30%] circa del mercato, che si incrementerà in misura [inferiore all’1%] a seguito dell’operazione in esame, date le quote detenute dalle società oggetto di acquisizione.</testo>
    <testo>12.	Sullo stesso mercato sono, inoltre, presenti numerosi e qualificati operatori con capillari reti di vendita diffuse sull’intero territorio nazionale quali, ad esempio: Computer Gross Italia (con una quota di mercato pari a [15-20%]), Tech Data ([10-15%]), e Ingram Micro Italia ([10-15%]).</testo>
    <testo>13.	Inoltre, si rileva che il settore della distribuzione IT, dal punto di vista dei prodotti, è contraddistinto da un’elevata sostituibilità dal lato della domanda, in quanto i prodotti di marca non sono distribuiti in esclusiva sul territorio italiano, e dalla presenza di numerosi e qualificati operatori con capillari reti di vendita diffuse sull’intero territorio nazionale5[NOTE:6:[C8083 – Esprinet/Actebis Computer Italia (2006).]].</testo>
    <testo>14.	Infine, lo stesso mercato appare tuttora caratterizzato, sulla base delle informazioni fornite dalla parte notificante, dall’assenza di elevate barriere all’ingresso, che assicura il mantenimento di una pressione concorrenziale sugli operatori attivi sul mercato.</testo>
    <testo>15.	Per questi motivi si ritiene che l’operazione in esame non sia idonea a produrre significativi effetti sull’assetto concorrenziale del mercato interessato.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza stipulato tra le parti è accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 287/90.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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