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<decisione id="P27595">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12220 - SALINI IMPREGILO/COSSI COSTRUZIONI</testo>
    <testo>Provvedimento n. 27595</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2019;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTO l’atto della società Salini Impregilo S.p.A., pervenuto in data 20 febbraio 2019;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Salini Impregilo S.p.A. (di seguito, Salini Impregilo) è una società attiva a livello mondiale nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse. In particolare, Salini Impregilo opera mediante l’assunzione in appalto e/o in concessione, sia da enti pubblici che da privati, di lavori edilizi, stradali, aeroportuali, idraulici, marittimi e ferroviari e di costruzione in genere, tanto in Italia quanto all’estero.</testo>
    <testo>Salini Impregilo è quotata presso la Borsa di Milano, il cui capitale sociale è detenuto per il 67% da Salini Costruttori S.p.A. e il resto è fluttuante. A sua volta, Salini Costruttori S.p.A. è controllata, con una quota del 47% del capitale sociale, dalla Salini Simonpietro e C.S.A.p.A. (di seguito, Gruppo Salini).</testo>
    <testo>Nel 2017 il Gruppo Salini ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato di circa [6-7]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui [495-700] milioni di euro per vendita in Italia e [1-2] miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea.</testo>
    <testo>2. Cossi Costruzioni S.p.A. (di seguito, Cossi Costruzioni) è una società attiva nel settore delle costruzioni civili e industriali, sia in ambito pubblico che privato, specializzata in particolare nella costruzione di gallerie, dighe, strade, autostrade e opere di difesa del suolo.</testo>
    <testo>Cossi Costruzioni è controllata da Ferfina S.p.A. (di seguito, Ferfina), in amministrazione straordinaria, la quale ne detiene direttamente e indirettamente, tramite la controllata La Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.1[NOTE:2:[Cfr. provv. n. 19032 del 23 ottobre 2008, C9681 – SOCIETA’ ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA/COSSI COSTRUZIONI.]] (di seguito Condotte), l’80% del capitale sociale. Le restanti quote di capitale sociale di Ferfina sono detenute da persone fisiche appartenenti alla famiglia Cossi direttamente e per il tramite della società Liri S.r.l..</testo>
    <testo>Nel 2017 Cossi Costruzioni ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa [100-495] milioni di euro, di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite in Italia e circa [30-100] milioni di euro per vendite verso l’Unione europea.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Salini Impregilo, dell’80% del capitale sociale di Cossi, mentre la restante quota sarà detenuta dalla Liri S.r.l. e da una persona fisica appartenente alla famiglia Cossi.</testo>
    <testo>In base allo Statuto sociale del gruppo Cossi, tanto l’assemblea dei soci, quanto l’organo amministrativo deliberano a maggioranza e non sussiste alcun altro patto parasociale che conferisce in maniera diretta o indiretta diritti di veto ai soci di minoranza. Pertanto, con l’acquisizione comunicata Salini Impregilo deterrà il controllo esclusivo della Cossi.</testo>
    <testo>4. Secondo quanto comunicato, l’operazione in esame ha luogo nell’ambito di un accordo di risanamento del gruppo Cossi, essendo le due società che detengono direttamente e indirettamente la maggioranza del capitale sociale del gruppo Cossi attualmente soggette ad una procedura concorsuale.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, così come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di Euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di Euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>6. La presente operazione interessa il settore dell’edilizia civile, in quanto entrambe le Parti sono attive nella progettazione e realizzazione di lavori di ingegneria civile e industriale con prevalenza di opere pubbliche e infrastrutturali. In particolare, il mercato interessato dall’operazione è quello della costruzione e manutenzione di infrastrutture e grandi opere con prevalenza di opere pubbliche (quali strade, autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane reti fognarie, opere in sotterraneo, opere idrauliche e edilizia abitativa) 2[NOTE:3:[Cfr., tra gli altri, provv. n. 26823 del 31.10.2017, C1212 – Intesa Sanpaolo/Autostrade Lombarde, provv. n. 26101 del 6.7.2016, C12057 – Albertis Infraestructuras/A4 Holding; provv. n. 25480 del 20.5.2015, C11994 – Cooperativa Muratori &amp; Cementisti-C.M.C. Di Ravenna/ Empedocle 2; provv. 24236 del 20.2.2013, C11779B – Salini/Impregilo; provv. 20340 del 23.9.2009, C10268 – Salini Costruttori/Todini Costruzioni Generali.]].</testo>
    <testo>7. Tale mercato si caratterizza, in via prevalente, dalla presenza di un legame contrattuale tra un soggetto che intende realizzare l’opera (il più delle volte una pubblica amministrazione) e le imprese esecutrici dei relativi lavori. A livello nazionale, il settore delle opere pubbliche è regolato dalla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 che, tra le altre cose, predispone criteri di pubblicità e trasparenza nelle fasi di selezione, partecipazione alle gare, presentazione delle offerte, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti e fissa, altresì, i requisiti minimi per poter accedere al mercato.</testo>
    <testo>8. Si ritiene che il mercato della costruzione di infrastrutture e grandi opere abbia dimensione geografica mondiale o quanto meno sovra-nazionale, atteso che la domanda si rivolge a operatori attivi su scala sovra-nazionale. In ogni caso, ai fini della valutazione della presente operazione non è necessario procedere ad un’esatta definizione geografica del mercato rilevante, in quanto, anche nell’ipotesi più restrittiva, l’operazione non appare idonea a modificare le condizioni di concorrenza esistenti. Infatti, secondo quanto comunicato, quale che sia la dimensione del mercato, le Parti detengono una quota congiunta inferiore all’1%.</testo>
    <testo>9. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dalle Parti, tale mercato è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di operatori, nessuno dei quali detiene una quota superiore al 10%. Ne discende che l’operazione comunicata non è idonea a modificare in maniera sostanziale le condizioni concorrenziali presenti nel mercato interessato.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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