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<decisione id="P31897">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12806 - SOCOGAS RETE/RAMO DI AZIENDA DI F.LLI GIBERTINI FU GINO</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31897</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 17 marzo 2026;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Socogas Rete S.r.l. in data 25 febbraio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I.	LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Socogas Rete S.r.l. (di seguito, “Socogas”; C.F. 03782510014), è una società attiva a livello nazionale nel settore della commercializzazione di prodotti petroliferi e gestione di reti di impianti. Socogas appartiene al Gruppo Socogas, attivo nella distribuzione e vendita di prodotti energetici.</testo>
    <testo>Nel 2024 Socogas ha realizzato interamente in Italia un fatturato pari a circa [100-582]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni di euro.</testo>
    <testo>2.	New Rete S.r.l. (di seguito, “New Rete” o “Target”; C.F. 03137560342) è la società, appartenente a F.lli Gibertini fu Gino S.p.A. (di seguito, “Gibertini”), nella quale sarà conferito il ramo d’azienda relativo alla rete di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria situati in alcune province dell’Emilia Romagna1[NOTE:2:[In particolare, nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia.]]. L’attività comprende la vendita al dettaglio di benzina, gasolio e GPL.</testo>
    <testo>Il ramo d’azienda in questione ha realizzato, nel 2024 e interamente in Italia, un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro2[NOTE:3:[Il dato indicato della società target New Rete, costituita nel 2026, corrisponde al fatturato pro forma realizzato nel 2024 dal ramo d’azienda oggetto di conferimento e cessione, come ricostruito dalla contabilità gestionale del venditore.]].</testo>
    <testo>II.	DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, da parte di Socogas, dell’intero capitale sociale e, quindi, del controllo esclusivo, di NewRete.</testo>
    <testo>4.	Al fine di preservare l’avviamento e la clientela fidelizzata, l’Operazione prevede un Accordo in forza del quale il venditore si deve astenersi,, per un periodo di cinque anni dal closing e per il territorio italiano: (i) dall’esercitare, direttamente o indirettamente, attività di distribuzione al pubblico di carburanti (a eccezione degli specifici impianti elencati nell’Accordo e nei casi specificati nello stesso), nonché (ii) dall’instaurare o sollecitare rapporti di lavoro subordinato o autonomo con dipendenti della Target.</testo>
    <testo>III.	QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5.	L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>6.	I patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all’Operazione, a condizione che essi siano limitati geograficamente a ciascuna delle aree geografiche in cui il ramo d’azienda acquisito svolge le proprie attività e qualora non eccedano la durata di due anni, in quanto risulta assente il trasferimento di know-how nei confronti dell’acquirente, essendo quest’ultimo già attivo nei mercati interessati3[NOTE:4:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)”, par. 20.]].</testo>
    <testo>IV.	VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>Il mercato rilevante</testo>
    <testo>7.	Il ramo d’azienda oggetto di conferimento e cessione opera nella vendita di carburanti (benzina, gasolio e GPL) attraverso impianti di distribuzione stradale situati nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Parma, Ravenna e Reggio Emilia, la quasi totalità dei quali è a marchio Esso.</testo>
    <testo>8.	In base ai precedenti dell’Autorità4[NOTE:5:[Cfr., inter alia, C12773 - Vega carburanti/Ramo di azienda di EG Italia, provvedimento n. 31762 del 2 dicembre 2025, in Bollettino 49/2025; C12535 - IP Italiana Petroli/Esso Italiana, provvedimento n. 30745 del 1° agosto 2023, in Bollettino n. 30/2023 e C12386 - Tamoil Italia/Repsol Italia, provvedimento n. 29824 del 14 settembre 2021, in Bollettino n. 39/2021.]], nei mercati della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete non si effettuano distinzioni, in termini merceologici, tra la tipologia di carburante distribuito. Vi è, in ogni caso, una distinzione tra distribuzione di carburati in rete autostradale e quella, interessata dall’Operazione, in rete stradale ordinaria. La dimensione geografica del mercato è di tipo locale e, in particolare, corrisponde ai bacini di utenza (c.d. catchment areas) tracciabili attorno a ciascun impianto, utilizzando un raggio pari, nel caso della rete stradale ordinaria, a una percorrenza di 15 minuti5[NOTE:6:[Cfr. C12535 - IP Italiana Petroli/Esso Italiana, cit..]].</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>9.	Nel caso di specie, possono essere individuate quattro catchment areas in cui si verificano sovrapposizioni competitive tra gli impianti del gruppo Socogas e quelli del ramo d’azienda ceduto, situate a Parma, Carpi, Modena e Novi di Modena.</testo>
    <testo>10.	Sulla base di un’analisi della posizione di mercato delle Parti svolta utilizzando, per la stima dei volumi, dati dettagliati, basati sui volumi erogati direttamente dagli operatori presenti nelle catchment areas indicate, risulta che la quota congiunta ottenuta post-merger dalle Parti risulta nella prima e nella terza area (Parma e Modena) inferiore al 3%, nella seconda (Carpi) inferiore al 10% e nella quarta (Novi di Modena) inferiore al 20%.</testo>
    <testo>11.	L’Operazione non appare, dunque, idonea a comportare criticità concorrenziali nei mercati locali della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria interessati6[NOTE:7:[Cfr. la recente decisione della Commissione europea M10438 - MOL/OMV Slovenija del 17 maggio 2023, in cui la Commissione europea ha esaminato gli effetti di sovrapposizioni orizzontali a livello retail.]].</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che le pattuizioni tra le Parti possono considerarsi accessorie all’Operazione nei soli limiti indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287 del 1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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