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<decisione id="P31859">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12799 - HERA/S.T.A. SOCIETÀ TRATTAMENTO ACQUE</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31859</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 17 febbraio 2026;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Hera S.p.A., pervenuta il 3 febbraio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Hera S.p.A. (di seguito, “Hera”; Partita IVA04245520376) è la società holding del Gruppo Hera, una multiutility di servizi primari, nei settori dell’ambiente (raccolta di rifiuti urbani e speciali e trattamento di rifiuti urbani e industriali), reti (distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica e teleriscaldamento), energia (vendita di gas ed elettricità, generazione elettrica) e in altre attività.</testo>
    <testo>Hera ha realizzato nel 2024 un fatturato mondiale pari a circa 13 miliardi di euro, di cui circa [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2.	S.T.A. Società Trattamento Acque S.p.A. (di seguito, “STA”; Partita IVA 01892840206) è una società, posta al vertice di un gruppo Sostelia, attivo nel settore del trattamento delle acque, sia nel settore industriale che in quello municipale, in particolare nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti per il trattamento e la depurazione delle acque reflue, potabili, primarie e meteoriche. In via residuale, il gruppo è attivo nel trattamento di rifiuti liquidi e nei servizi funerari. Il fatturato attribuibile al gruppo Sostelia, nel 2024, risulta pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui circa [35-100] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) riguarda l’acquisizione del 100% del capitale di STA e, indirettamente, delle società da questa controllate N.T.W. S.r.l., Coms S.r.l., CID S.r.l. (e società da questa controllate), Arcobaleno GC S.r.l., NPC S.r.l., Trentino Acque S.r.l., Acque della Concordia S.r.l. e società da questa partecipate, eccetto il ramo di azienda della partecipata Depura S.r.l. avente a oggetto il trattamento di rifiuti liquidi speciali tramite un impianto sito a Castiglione delle Stiviere (MN), di cui è prevista la cessione.</testo>
    <testo>4.	Le Parti hanno, inoltre, previsto un patto di non concorrenza e di non sollecitazione della durata di tre anni in capo ai venditori esteso a numerosi Stati.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5.	L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>6.	Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>7.	Le pattuizioni relative alle clausole di non concorrenza possono essere considerate accessorie all’Operazione nella misura in cui non eccedano la durata di tre anni e siano limitate geograficamente a ciascuna delle aree geografiche in cui il gruppo acquisito svolge le proprie attività 1[NOTE:2:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)”, par. 20.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti e gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>8.	In ragione delle attività svolte da STA, l’Operazione interessa i mercati dell’impiantistica ambientale, dei servizi di manutenzione, gestione e assistenza a questa associati nonché, in via residuale, i mercati dei servizi funerari e cimiteriali e quelli dei servizi di selezione e trattamento di rifiuti non pericolosi.</testo>
    <testo>Il mercato dell’impiantistica ambientale</testo>
    <testo>9.	L’acquisita STA e le controllate target sono attive nel settore dell’impiantistica ambientale, ossia nelle attività di produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di impianti di depurazione e trattamento delle acque, l’abbattimento dei fumi e lo smaltimento dei rifiuti2[NOTE:3:[Cfr. C12703 - Suez International/Ecotec-Econet-Ecosistem, provvedimento n. 31471 del 25 febbraio 2025, in Bollettino n. 10/2025.]]. Sebbene l’Autorità nei propri precedenti non abbia distinto tra tipologie di impianti, STA opera esclusivamente nell’ambito di impianti riferibili alla depurazione e trattamento delle acque. In termini geografici, il mercato è, in base ai precedenti dell’Autorità, di tipo nazionale3[NOTE:4:[Cfr. ibidem.]]. La quota di mercato attribuibile a STA è limitata e pari a circa il [5-10%], anche laddove si considerino unicamente gli impianti per la depurazione e il trattamento delle acque, mentre Hera non risulta attiva né in tale segmento più circoscritto né nel più ampio mercato dell’impiantistica ambientale. L’Operazione, pertanto, non determina sovrapposizioni orizzontali in tale settore.</testo>
    <testo>10.	Le attività di STA sono verticalmente collegate con alcune attività del gruppo Hera, il quale risulta attivo nel mercato dei servizi idrici integrati, posto a valle del mercato dell’impiantistica ambientale. In particolare, il gruppo Sostelia opera come prestatore di servizi nei confronti di Hera all’interno dell’ambito territoriale ottimale (di seguito, “ATO”) di Bacchiglione. A ogni modo, tale relazione verticale non appare idonea a comportare criticità di tipo concorrenziale quali, ad esempio, ipotesi di customer foreclosure, in quanto il gruppo Hera detiene una quota di mercato stimabile in un livello inferiore al 30% nel detto ATO e, comunque, una quota limitata nella gestione dei servizi idrici integrati a livello nazionale, stimabile in circa il [5-10%].</testo>
    <testo>Il mercato dei servizi di manutenzione, gestione e assistenza degli impianti di depurazione e trattamento delle acque</testo>
    <testo>11.	STA effettua attività di manutenzione, gestione e assistenza riguardante gli impianti per la depurazione e il trattamento delle acque. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, la prassi dell’Autorità, relativa a servizi simili riferiti a impianti di biogas e biometano4[NOTE:5:[Cfr. C12429 - SNAM 4 Environment/Ies Biogas, provvedimento n. 30051 del 1° marzo 2022, in Bollettino n. 10/2022.]], indica una dimensione quantomeno di tipo nazionale. Nello stesso senso depone la circostanza, rappresentata dalle Parti, per cui la clientela e le commesse di STA in tale mercato sono dislocati nell’intero territorio nazionale.</testo>
    <testo>12.	La posizione di STA nel mercato così definito è comunque limitata, risultando inferiore al 10% (e segnatamente pari a circa il [5-10%] del mercato), mentre la quota attribuibile a Hera risulta trascurabile e inferiore all’1%.</testo>
    <testo>Con riferimento alle relazioni verticali tra tale mercato e quello del servizio idrico integrato (inclusi quelli svolti da Hera nell’ATO di Bacchiglione), valgono le medesime considerazioni effettuate con riferimento al mercato dell’impiantistica ambientale (cfr. supra, ⸹.10). L’Operazione, pertanto, non è idonea a comportare effetti restrittivi in tale mercato.</testo>
    <testo>Il mercato dei servizi obituari, funerari e cimiteriali</testo>
    <testo>13.	STA opera in via residuale, tramite la propria controllata Arcobaleno GC S.r.l., nel settore dei servizi obituari, funerari e cimiteriali nel Comune di Rovigo, che ha dimensione geografica locale (tendenzialmente comunale). Hera effettua servizi analoghi, tramite una propria controllata, soltanto nei comuni di Falconara Marittima (AN) e Castelferretti (AN), che rappresentano mercati geograficamente distinti rispetto a quello in cui opera STA. L’Operazione, pertanto, non presenta problematicità concorrenziali in tale mercato.</testo>
    <testo>Il mercato della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi</testo>
    <testo>14.	Infine, STA opera, in via secondaria, anche nel mercato della selezione e trattamento dei rifiuti differenziati non pericolosi. In base alla prassi dell’Autorità, nelle fasi a valle della filiera dei rifiuti, occorre infatti distinguere non tanto tra rifiuti urbani e speciali quanto tra rifiuti differenziati e indifferenziati5[NOTE:6:[Cfr. C12648 - Iren-Egea/Egea Holding, provvedimento n. 31277 del 26 giugno 2024, in Bollettino n. 28/2024.]], in quanto sottoposti a lavorazione diversa prima di essere avviati allo smaltimento. In termini geografici, la dimensione del mercato è da intendersi di tipo sovra-regionale. Ciò premesso, STA opera nel mercato unicamente tramite un impianto sito a Casalmaggiore (CR) e detiene una quota di mercato inferiore all’1% della macro-area Nord, mentre l’acquirente Hera detiene una quota inferiore al 15% nella macro-area Nord e inferiore al 10% a livello nazionale. L’Operazione, pertanto, non determina effetti restrittivi nel mercato.</testo>
    <testo>15.	Alla luce di quanto esposto, l’Operazione a non risulta pertanto idonea a comportare effetti anti competitivi nei mercati rilevanti in questione.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che le pattuizioni che prevedono obblighi di non concorrenza in capo ai venditori possono considerarsi accessorie all’Operazione nei soli limiti indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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