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<decisione id="P31688">
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    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12755 – CALLISTO AGGREGATOR-BAYVIEW OPPORTUNITIES VII UK HOLDINGS I/PEPPER MONEY GROUP</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31688</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 7 ottobre 2025;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle società Callisto Aggregator L.P. e Bayview Opportunities VII UK Holdings I, LLC, pervenuta in data 12 settembre 2025;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Callisto Aggregator L.P. (di seguito, “KKR Aggregator”) è una società in accomandita semplice di diritto canadese, controllata in ultima istanza da KKR &amp; Co. Inc. (di seguito, unitamente alle società da quest’ultima controllate, “KKR”).</testo>
    <testo>KKR è una società di investimento globale, con sede negli Stati Uniti, che offre servizi di gestione di asset alternativi oltre a soluzioni nei mercati dei capitali e assicurativi. KKR promuove fondi di investimento che operano in ambito di private equity, credito e asset reali, e collabora con partner strategici che gestiscono hedge fund.</testo>
    <testo>Nel 2024 il fatturato consolidato realizzato dalle società controllate da KKR è stato pari a circa [100-200]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello globale, di cui circa [20-30] miliardi di euro nell’Unione europea e circa [5-6] miliardi di euro in Italia.</testo>
    <testo>2. Bayview Opportunities VII UK Holdings I, LLC (di seguito, “Bayview”) è una società globale di investimenti alternativi, in particolare è specializzata nel credito residenziale, al consumo e commerciale, compresi whole loans, operazioni di trasferimento del rischio di credito, prodotti strutturati e diritti di servicing di mutui.</testo>
    <testo>La società controllata Bayview Asset Management LLC (di seguito, “BAM”), registrata presso il Securities Exchange Committee negli Stati Uniti, è la capogruppo di Bayview Italy Holdings LLC, che possiede due filiali operative in Italia: Bayview Italia 106 S.p.A., prestatore di mutui ipotecari residenziali e servicer di prestiti autorizzato dalla Banca d’Italia, e Bayview Italia S.r.l., gestore di patrimoni immobiliari.</testo>
    <testo>BAM gestisce e fornisce consulenza a diversi fondi di investimento che, direttamente o tramite investimenti in un fondo multicomparto lussemburghese gestito da BAM, investono direttamente in strutture immobiliari in Italia. Tali attività includono tra le altre l’accensione indiretta di mutui immobiliari commerciali e residenziali, l’acquisizione secondaria di portafogli di prestiti (principalmente sofferenze e “unlikely-to-pay”) e investimenti azionari in attività immobiliari</testo>
    <testo>Nel 2024, il fatturato consolidato realizzato dalle società controllate da Bayview è stato pari a circa [6-7] miliardi di euro a livello globale, di cui circa [35-100] milioni di euro nell’Unione Europea e circa [35-100] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>3. Pepper Money Group Limited (di seguito, “Pepper Money Group UK” o “Target”) è una società di diritto inglese con sede nel Regno Unito, attualmente controllata esclusivamente da KKR, che non svolge alcuna attività né genera fatturato in Italia o nell’Unione europea.</testo>
    <testo>La società opera come holding nel settore dei servizi finanziari e, attraverso le sue principali controllate (UK Mortgage Lending Limited, Pepper Money (PMB) Limited e Pepper Money Limited), è specializzata in mutui ipotecari sia di prima che di seconda istanza, coprendo una varietà di prodotti come mutui residenziali, prestiti buy-to-let, programmi sostenuti dal governo britannico come Help to Buy e Shared Ownership, e prestiti garantiti per proprietari di case. Tutti i mutui sono erogati e gestiti all’interno del Regno Unito e la società distribuisce i suoi prodotti esclusivamente attraverso una rete di ipotecari e broker, non vendendo direttamente ai consumatori.</testo>
    <testo>Pepper Money Group UK è un “carve-out” del gruppo Pepper Money Group, che opera a livello globale e che continuerà a essere controllato esclusivamente da KKR.</testo>
    <testo>Nel 2024, il fatturato consolidato realizzato da Pepper Money Group UK è stato pari a circa [100-582] milioni di euro a livello globale.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Pepper Money Group UK da parte di Bayview e KKR (che attualmente ne detiene il controllo esclusivo).</testo>
    <testo>In particolare l’Operazione prevede:</testo>
    <testo>˗ la cessione del 100% del capitale sociale di Pepper Money Group UK, attualmente controllata indirettamente da KKR, a una società di nuova costituzione (di seguito, “NewCo”);</testo>
    <testo>˗ la sottoscrizione da parte di una società di nuova costituzione controllata da KKR Aggregator e di Bayview (di seguito, “Investitori”) di azioni ordinarie di NewCo;</testo>
    <testo>˗ a seguito del completamento dell’acquisizione della Target da parte della NewCo, gli Investitori si impegneranno a versare [omissis] sterline di capitale da iniettare nella NewCo, in tutto o in parte.</testo>
    <testo>5. A seguito dell’Operazione, la Target sarà pertanto soggetta al controllo congiunto da parte di KKR e di Bayview attraverso la NewCo, il cui capitale sociale sarà così suddiviso: una quota tra il 51 e il 60% delle azioni sarà detenuto da KKR Aggregator (tramite una costituenda società controllata), il 30% da Bayview e una quota tra il 10 e il 19% dagli attuali altri azionisti.</testo>
    <testo>6. L’ accordo tra le Parti prevede che Bayview, a esito dell’Operazione, avrà specifici diritti di veto su decisioni fondamentali attinenti alle attività della NewCo, tra cui l’approvazione del budget annuale e del business plan pluriennale. Tali diritti conferiscono a Bayview la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulla strategia della società, configurando un controllo congiunto ai sensi della normativa antitrust.</testo>
    <testo>7. Secondo quanto notificato dalle Parti, l’Operazione consentirà a Pepper Money Group UK di beneficiare del capitale e del know-how messi a disposizione da Bayview.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>8. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate (nel caso di specie, KKR e Bayview) è stato superiore a 35 milioni di euro1[NOTE:2:[Cfr. provvedimento n. 31088 del 18 marzo 2025 “Rivalutazione soglie fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90”, in Bollettino n. 11/2025.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>9. Pepper Money Group UK opera nel Regno Unito e non opera né ha mai operato nel mercato italiano e non detiene né ha detenuto negli ultimi anni attività commerciali, clientela, rapporti distributivi, attività di R&amp;S o qualsiasi altro asset in Italia. Conseguentemente non vi sono mercati interessati dall’Operazione e la stessa non determina alcuna sovrapposizione orizzontale né sussiste alcuna relazione verticale tra le attività della Target e quelle di KKR e Bayview in Italia.</testo>
    <testo>10. Alla luce di tali considerazioni, l’Operazione in esame non appare suscettibile di determinare alcun impatto concorrenziale in Italia.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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