﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decisione id="P27922">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12250 - EUROVITA/PRAMERICA LIFE</testo>
    <testo>Provvedimento n. 27922</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 1° ottobre 2019;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione di Eurovita S.p.A., pervenuta in data 12 agosto 2019;</testo>
    <testo>VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 18 settembre 2019;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Eurovita S.p.A. (nel seguito, anche, ‘Eurovita’) è una società di diritto italiano attiva nella produzione e distribuzione di prodotti assicurativi del solo ramo vita. Eurovita è controllata dal fondo di private equity Cinven Capital Management (V) General Partner Limited (nel seguito, anche, ‘Cinven’), che detiene partecipazioni di controllo di imprese attive sul territorio nazionale in diversi settori merceologici (servizi finanziari, servizi assicurativi, industria, tecnologia, consumo). Per ciò che concerne il settore assicurativo, oltre ad Eurovita, Cinven controlla Viridium Gruppe (nel seguito, anche, ‘Viridium’), compagnia di assicurazioni tedesca attiva in modo marginale in Italia in un singolo ramo del settore vita.</testo>
    <testo>Nel 2018, il fatturato consolidato realizzato in Italia da Cinven, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è risultato pari a circa [1-2]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]] miliardi di euro.</testo>
    <testo>2.	Pramerica Life S.p.A. (nel seguito, anche, ‘Pramerica’) è una società attiva nel settore assicurativo in Italia, occupandosi della produzione e distribuzione di prodotti assicurativi nei settori vita e danni. La società è controllata da Prudential International Insurance Holdings Limited (nel seguito, anche, ‘Prudential’), gruppo finanziario statunitense attivo nel settore assicurativo, immobiliare e del risparmio gestito.</testo>
    <testo>Nel 2018, il fatturato realizzato in Italia da Pramerica, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa [100-498] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. LA DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata ha ad oggetto l’acquisizione da parte di Cinven e per mezzo della società Eurovita del controllo esclusivo di Pramerica, nonché della controllata Pramerica Marketing S.r.l.. Nello specifico, Cinven, per il tramite di Eurovita, acquisirà il 100% del capitale sociale di Pramerica, attualmente detenuto da Prudential.</testo>
    <testo>III. LA QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4.	L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. IL PARERE DELL’IVASS</testo>
    <testo>5.	Con parere pervenuto in data 18 settembre 2019, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l’equilibrio concorrenziale nei mercati assicurativi interessati.</testo>
    <testo>V. VALUTAZIONI</testo>
    <testo>6.	In considerazione dell’attività svolta dalle Parti, la presente operazione di concentrazione interessa il settore assicurativo. Il consolidato orientamento dell’Autorità considera ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni un distinto mercato del prodotto. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale secondo la prassi dell’Autorità.</testo>
    <testo>7.	Per ciò che concerne i mercati della produzione assicurativa, alla luce dei dati del 2018, le quote aggregate post-merger risultano sempre inferiori all’1% in tutti i rami, sia vita che danni, in cui si registra la sovrapposizione delle attività delle Parti. Nel solo ‘Ramo 1’ del settore vita la quota post-merger risulta pari a circa il [1-5%] nel 2018.</testo>
    <testo>8.	Con riguardo alla distribuzione provinciale dei vari rami del settore vita, sempre in base ai dati del 2018, si registrano quote aggregate post-merger inferiori al 10% in tutte le province in cui si registra la sovrapposizione delle attività delle Parti. Nella distribuzione assicurativa dei rami danni non sono presenti sovrapposizioni tra le Parti in quanto la società acquirente non risulta attiva.</testo>
    <testo>9.	Pertanto, anche in virtù della presenza di numerosi ed importanti concorrenti nei mercati interessati, si ritiene che l’operazione non sollevi preoccupazioni ai sensi della normativa sul controllo delle concentrazioni, in quanto inidonea a modificare in modo significativo l’assetto concorrenziale nei mercati interessati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <tabella ref="P27922_tab1.csv" />
  </contenuto>
</decisione>