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<decisione id="P31651">
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    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12735 - MARIGLIANO/ENERGIA ITALIA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31651</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 29 luglio 2025;</testo>
    <testo>SENTITA il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Marigliano S.p.A, pervenuta in data 12 giugno 2025;</testo>
    <testo>VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 2 luglio 2025, con conseguente interruzione dei termini, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTE le informazioni aggiuntive della società Marigliano S.p.A., pervenute in data 7 luglio 2025;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Marigliano S.p.A. (di seguito, “Marigliano”; Partita IVA 07169051211) è una società attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile e industriale, principalmente attraverso l’assunzione di partecipazioni in società direttamente operanti in tale settore.</testo>
    <testo>Marigliano è controllata da persone fisiche e il suo capitale è suddiviso tra quattro persone fisiche.</testo>
    <testo>2. Il fatturato consolidato realizzato da Marigliano, nell’anno finanziario 2023, è stato pari a circa [700-1.000]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni di euro ed è stato quasi interamente conseguito in Italia.</testo>
    <testo>3. Energia Italia S.r.l. Società Benefit (di seguito, “Energia Italia” o “Target”; Partita IVA 02160470817) è una società attiva nella distribuzione specialistica all’ingrosso di materiali e soluzioni di energia rinnovabile ed eventuali accessori. Il capitale sociale di Energia Italia è interamente detenuto da Energia Italia Holding S.r.l.</testo>
    <testo>4. Il fatturato realizzato da Energia Italia nel 2024 è stato pari a circa [35-100] milioni di euro ed è stato quasi interamente conseguito in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di Energia Italia da parte di Marigliano (di seguito, “Operazione”), mediante l’acquisto del 100% del capitale sociale della Target.</testo>
    <testo>6. L’Operazione prevede un patto di non concorrenza in base al quale Energia Italia Holding, il suo legale rappresentante e il Vice Presidente della Target si impegnano ad astenersi, [omissis]. Tale patto è efficace dalla data di [omissis] e la sua durata si protrae per [omissis]. È, altresì, previsto un patto di non sollecitazione, della [omissis], in base al quale i medesimi soggetti si impegnano [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7. L’Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>8. Il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita e temporalmente a un periodo di due anni dal closing dell’Operazione1[NOTE:2:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni”, in G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005, paragrafi 18-26.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>a) I mercati del prodotto e geografici interessati</testo>
    <testo>9. Per quanto riguarda il mercato del prodotto, la Target opera nella fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica e, in via del tutto marginale, nella commercializzazione all’ingrosso di materiali elettrico, civile e industriale.</testo>
    <testo>a.1) La fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica</testo>
    <testo>10. Per quanto riguarda il mercato della fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica2[NOTE:3:[Cfr. C12681 - PM Service/Greensun, provvedimento n. 31380 del 19 novembre 2024, in Bollettino n. 47/2024.]], gli impianti per la sua produzione3[NOTE:4:[Tali prodotti comprendono i pannelli fotovoltaici e i prodotti tecnologici accessori al loro funzionamento quali, ad esempio, inverter, batterie e strutture di fissaggio.]] sono solitamente commercializzati: (i) direttamente dai produttori, oppure (ii) tramite i distributori all’ingrosso che, a loro volta, si rivolgono al canale degli utenti “professionali”, quali installatori o riveditori finali di tali prodotti. Nel caso di specie, l’offerta delle società interessate dall’Operazione appare essere rivolta non ai clienti finali ma agli installatori (in via principale) o ai rivenditori professionali.</testo>
    <testo>11. Sotto il profilo geografico, il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che la capacità connessa relativa gli impianti fotovoltaici risulta essere localizzata, per quanto non in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale.</testo>
    <testo>a.2) La commercializzazione all’ingrosso di materiali elettrico, civile e industriale</testo>
    <testo>12. Per quanto riguarda il settore della commercializzazione all’ingrosso e, in misura marginale, al dettaglio, di materiali elettrico, civile e industriale4[NOTE:5:[Cfr. C12449 - Marigliano/Barcella Elettroforniture, provvedimento n. 28607 del 10 maggio 2022, in Bollettino n. 20/2022; C12636 - Marigliano/Edif-Edif Holding, provvedimento n. 28207 del 16 marzo 2021, in Bollettino n. 14/2021; C12232 - Sacchi Giuseppe/Demo, provvedimento n. 27796 del 5 giugno 2019, in Bollettino n. 25/2019.]], tale ambito merceologico concerne la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di materiali elettrici di diverso tipo che vengono destinati sia al settore elettromeccanico sia a quello elettronico e che sono acquistati dai clienti, in prevalenza industrie, enti pubblici, imprese edili, quadristi, specialisti dell’automazione industriale, installatori elettrici nonché, in misura minore, distributori al dettaglio che rivendono a persone fisiche o, in misura ancora inferiore, direttamente da privati.</testo>
    <testo>13. In base ai precedenti in materia, da un punto di vista geografico, la distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico si ritiene di dimensione regionale, ovvero provinciale/pluri-provinciale, in considerazione dell’ambito di operatività dei grossisti che, in generale, servono un’area territoriale piuttosto estesa (la distribuzione al dettaglio assume invece una rilevanza tipicamente locale). Nel caso di specie, comunque, non occorre addivenire ad una precisa delimitazione geografica del mercato, in quanto la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’Operazione non muta, quale che sia la definizione adottata.</testo>
    <testo>14. In considerazione dell’attività svolta dalla Target, dal punto di vista geografico risultano interessate dall’Operazione le regioni di Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Marche, Toscana e le rispettive province. In tali ambiti geografici o Marigliano non è attiva (Sicilia, Valle d’Aosta e Toscana) o la Target è attiva in misura del tutto marginale.</testo>
    <testo>b) Effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>15. L’Operazione non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza.</testo>
    <testo>16. In particolare, sotto il profilo orizzontale, con riferimento al mercato della fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica, di dimensione nazionale, a seguito della concentrazione le parti verranno a detenere quote di mercato congiunte, calcolate in valore, inferiori al [5-10%]. Inoltre, il mercato considerato appare essere piuttosto frammentato e vede la presenza di numerosi concorrenti, alcuni dei quali detengono quote di mercato significative, quali Coenergia, P.M. Service e Genertec Italia.</testo>
    <testo>17. Sempre sotto il profilo orizzontale, con riferimento alla commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di materiali elettrico, civile e industriale, commercio all’ingrosso di materiale elettrico, di dimensione geografica regionale o subregionale, nelle aree in cui la Target è presente non vi sono sovrapposizioni o le stesse sono del tutto marginali. A livello nazionale, peraltro, la Target detiene una quota di mercato largamente inferiore all’[1-5%] e l’Operazione darà luogo a una quota di mercato congiunta del [15-20%], in presenza di concorrenti con quote di mercato analoghe o superiori.</testo>
    <testo>18. Infine, per quanto riguarda i potenziali effetti verticali dell’Operazione, la Target è attiva solo marginalmente nella commercializzazione all’ingrosso di materiali elettrico, civile e industriale, mercato collocato a valle rispetto a quello della fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica.</testo>
    <testo>19. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Operazione non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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