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<decisione id="P31938">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12812 - FSI SGR/MISSONI</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31938</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 21 Aprile 2026;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta dalla società FSI SGR S.p.A. in data 27 marzo 2026 e successivamente integrata in data 30 marzo 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	FSI SGR S.p.A. (di seguito “FSI” o “Acquirente”; CF 09422290966) è una società di gestione del risparmio con sede in Italia, attiva nella gestione di fondi di investimento, controllata da Magenta 71 S.r.l., che ne detiene il [90-100%]1[NOTE:1:[*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] riconducibile a tre persone fisiche2[NOTE:2:[Nello specifico, Magenta 71 S.r.l. detiene il di FSI SGR S.p.A., della quale si configura come veicolo di controllo, riconducibile a tre persone fisiche ([omissis], [omissis], [omissis]).]], che agisce come mero veicolo di controllo di FSI.</testo>
    <testo>2.	FSI attualmente è titolare, direttamente o attraverso le società veicolo “FSI I” e “FSI II”, di partecipazioni in cinque società italiane, tra le quali Missoni, attiva nel settore del Luxury Fashon, e di altre quattro società attive in nei settori dei servizi di pagamento, nei servizi digitali e nel settore alimentare.</testo>
    <testo>3.	Il fatturato consolidato realizzato da FSI, nel 2024, è stato pari a circa [1-2] miliardi di euro, di cui [700-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.</testo>
    <testo>4.	Missoni S.p.A. (di seguito, “Missoni” o “Target” e, congiuntamente all’Acquirente, “Parti”; CF 00213650120) è una società di diritto italiano, controllata congiuntamente da FSI e da Finro S.r.l., attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di abbigliamento (uomo, donna, bambino), accessori (borse, calzature, sciarpe, cappelli) e prodotti lifestyle e home nel segmento luxury/premium fashion.</testo>
    <testo>5.	Il fatturato realizzato dalla Target, nel 2024, è stato pari a circa [100-595] milioni di euro, di cui [36-100] milioni realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di Missoni da parte di FSI, in nome e per conto del fondo di investimento, mobiliare alternativo, di tipo chiuso, denominato “FSI I”, da quest’ultima gestito.</testo>
    <testo>7.	[omissis].</testo>
    <testo>8.	[omissis].</testo>
    <testo>9.	L’Operazione non prevede alcuna restrizione accessoria.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>10.	L’Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro3[NOTE:3:[Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, “Rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990”, in Bollettino n. 11/ 2026.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>Il mercato del prodotto</testo>
    <testo>11.	L’Operazione riguarda il mercato della produzione e commercializzazione di beni di lusso, rappresentato dal mercato della ideazione, del design, della produzione e della commercializzazione di un’ampia gamma di beni considerati nel loro complesso come un unico ambito merceologico4[NOTE:4:[Cfr. C12737 - Aurora Growth Capital s.a. Sicav-raif/eurmoda, provvedimento n. 31627 del 15 luglio 2025, in Bollettino n. 30/2025; C12572 - San Quirico/Goretti-Deadema-Tecknomabel-Estrolab, provvedimento n. 31040 del 23 gennaio 2024, in Bollettino n. 6/2024; C12263 - LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton-Stella Mccartney/Anin Star Holding Limited, provvedimento n. 27973 del 29 ottobre 2019, in Bollettino n. 46/2019 e C10806 - L Capital Management-Florac/Sandro Andy-Maje-Storenext-HF Biousse, provvedimento n. 21837 del 24 novembre 2010, in Bollettino n. 46/2010.]].</testo>
    <testo>12.	Nello specifico, Missoni è attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti nel settore luxury/premium fashion, in particolare, abbigliamento (uomo, donna, bambino), accessori (borse, calzature, sciarpe, cappelli, cinture) e prodotti per la casa.</testo>
    <testo>13.	Dal lato della domanda, i beni di lusso si qualificano come articoli di alta qualità e si caratterizzano per essere venduti a prezzi tipicamente elevati e sotto marchi prestigiosi che, proprio in virtù del valore aggiunto rappresentato dal marchio, si caratterizzano per uno scarso grado di sostituibilità con i beni che appartengono alla stessa categoria merceologica ma che sono venduti con marchi non conosciuti. Per converso, dal lato dell’offerta, la strategia di sviluppo seguita dalla maggior parte delle società produttrici di beni di lusso risulta caratterizzata da un elevato grado di diversificazione e d’innovazione.</testo>
    <testo>14.	Nell’ambito del descritto mercato del lusso, possono individuarsi segmenti specifici sia in ragione della categoria di prodotto, distinguendo (ad esempio, articoli di abbigliamento, accessori, profumi e cosmetici, gioielli e orologi) sia in base al differente posizionamento nella filiera produttiva, distinguendosi la lavorazione del prodotto finito rispetto a quella dei beni semilavorati o intermedi che sono acquistati dalle case di moda di lusso per essere a loro volta incorporati nel confezionamento del prodotto finale.</testo>
    <testo>Il mercato geografico</testo>
    <testo>15.	Dal punto di vista geografico il mercato dei beni e prodotti di lusso presenta dimensione sovranazionale, corrispondente all'intero territorio dello Spazio economico europeo, e ciò in considerazione della bassa incidenza dei costi di trasporto rispetto al prezzo, tenuto anche conto delle ridotte dimensioni delle componenti, nonché dell'insussistenza di barriere tecniche o di natura giuridica tali da impedire la circolazione degli stessi5[NOTE:5:[Cfr. C12737 - Aurora Growth Capital s.a. Sicav-Raif/Eurmoda, cit.; C12572 - San Quirico/Goretti-Deadema-Tecknomabel-Estrolab, cit. e C5178 - Gucci Luxembourg/Frosini Giuliano, provvedimento n. 10641 dell’11 aprile 2002, in Bollettino n. 15/2002.]].</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>16.	L’Operazione, consistendo nel passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo della Target, non determina effetti concorrenziali in quanto non darà luogo ad alcuna sovrapposizione tra le attività delle Parti. Infatti, nella situazione pre-merger, FSI non detiene, oltre alla partecipazione già acquisita in Missoni, interessenze in società attive nel mercato rilevante, né in mercati a monte o a valle di quest’ultimo. Di conseguenza, l’Operazione si presenta come neutra sotto il profilo concorrenziale, in assenza di sovrapposizioni orizzontali, nonché di relazioni verticali rilevanti tra le attività delle società di portafoglio di FSI e quelle Missoni.</testo>
    <testo>17.	Inoltre, in tale mercato sono attivi numerosi e importanti concorrenti (quali, ad esempio, Armani Group, Prada Group, Max Mara Group, Brunello Cucinelli, ecc.) con quote anche superiori alla Target, che esercitano una rilevante pressione competitiva.</testo>
    <testo>18.	Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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