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<decisione id="p31989">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12819 - CANARBINO/RAMO DI AZIENDA DI TISCALI ITALIA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31989</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 9 giugno 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Canarbino S.p.A., pervenuta in data 13 aprile 2026;</testo>
    <testo>VISTA la richiesta di parere comunicata in data 29 aprile 2026 all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I.	LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Canarbino S.p.A. (di seguito, “Canarbino”; C.F. 01317810115) è la sub-holding mista dell’omonimo gruppo verticalmente integrato che opera in Italia principalmente nella fornitura di energia elettrica e gas naturale, sia all’ingrosso che al dettaglio. In particolare, Canarbino è attiva nella compravendita di energia elettrica e gas naturale all’ingrosso tramite la controllata HB Trading S.p.A. unipersonale, nonché nella fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali tramite le controllate Segnoverde S.p.A., Energia Pulita S.r.l. e la partecipata Nuovenergie S.p.A., le quali offrono anche prodotti di efficienza energetica. A partire dal 2025 Canarbino, tramite Segnoverde S.p.A., offre anche servizi di telefonia mobile. Canarbino è controllata da Luna Verde S.r.l., la holding capogruppo, il cui capitale sociale è detenuto al 100% da una persona fisica. Il Gruppo Canarbino, nell’ultimo esercizio chiuso il 31 marzo 2025, ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa [700-1.000]*[NOTE:1:Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] milioni di euro, di cui circa [595-700] milioni di euro realizzati in Italia1[NOTE:2:A partire dal 2025 il bilancio consolidato del Gruppo Canarbino è redatto dalla società controllante Luna Verde S.r.l. (per gli anni precedenti era, invece, redatto da Canarbino S.p.A.).].</testo>
    <testo>2.	Il ramo d’azienda oggetto di acquisizione, attualmente di proprietà di Tiscali Italia S.p.A. (di seguito, “Tiscali”), comprende un insieme di attività, rapporti giuridici e asset materiali e immateriali dedicati all’erogazione dei servizi relativi all’attività telco consumer B2C, allo svolgimento dell’attività web-mail e di raccolta pubblicitaria (di seguito, “Ramo d’Azienda”). Il Ramo d’Azienda comprende anche partecipazioni in diverse società, tra le quali una partecipazione di controllo in Veesible S.r.l., che fornisce servizi pubblicitari. Saranno inoltre trasferiti anche i marchi “Tiscali” e “Linkem” (di seguito, i “Marchi”), di proprietà di Tessellis S.p.A. (società controllante di Tiscali, di seguito “Tessellis”). Nel 2025 il Ramo d’Azienda ha realizzato un fatturato di [100-595] milioni di euro, realizzati interamente in Italia.</testo>
    <testo>II.	DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Canarbino del Ramo d’Azienda e dei Marchi, indirettamente per mezzo della società veicolo Smeraldo S.p.A., e si inserisce nel contesto di una procedura di composizione negoziata della crisi di Tiscali e Tessellis ai sensi degli artt. 12 e ss. del D.Lgs. n. 14/2019. Essa si articola in due fasi: nella prima fase, della durata di 12 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi, Canarbino prenderà in affitto il Ramo d’Azienda e otterrà in licenza d’uso esclusiva i Marchi e nella seconda fase, da realizzarsi al momento dell’omologa dello strumento di regolazione della crisi di Tiscali e Tessellis, Canarbino acquisterà il Ramo d’Azienda e i Marchi.</testo>
    <testo>4.	L’Operazione prevede anche un patto di non concorrenza in base al quale, per la durata dell’affitto del Ramo d’Azienda, a Tessellis e Tiscali è fatto divieto di esercitare, nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, attività in concorrenza con quelle esercitate mediante il Ramo d’Azienda, nonché qualsiasi attività che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela del Ramo d’Azienda.</testo>
    <testo>5.	L’accordo tra le parti prevede inoltre un obbligo di fornitura. In particolare, Canarbino si impegna a far sì che il Ramo d’Azienda presti a favore di Tiscali e Tessellis, per un periodo di [omissis] alcuni servizi, quali [omissis].</testo>
    <testo>III.	QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6.	L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.</testo>
    <testo>7.	Il patto di non concorrenza sopra descritto può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita2[NOTE:3:Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, § 18 e ss.].</testo>
    <testo>8.	Anche l’obbligo di fornitura sopra descritto può essere considerato accessorio all’operazione3[NOTE:4:Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, § 32 e ss.].</testo>
    <testo>IV.	VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>9.	In considerazione dell’attività svolta dal ramo d’azienda oggetto di acquisizione, l’Operazione interessa: (i) il mercato dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio, (ii) il mercato della distribuzione di ricariche telefoniche, (iii) il mercato dei servizi di telefonia fissa al dettaglio per clienti residenziali e Small Office Home Office (c.d. SOHO), (iv) i mercati della raccolta pubblicitaria online, e (v) i mercati dei software e servizi di posta elettronica.</testo>
    <testo>10.	Il mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio comprende tutti i servizi che consentono agli utenti di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in mobilità, ossia le chiamate vocali nazionali e internazionali, gli Short Messaging Service (“SMS”), i Multimedia Messaging Services (“MMS”) e Internet mobile (accesso dati). In tale mercato sono attivi sia gli operatori dotati di infrastruttura propria di rete mobile (“MNO”) sia gli operatori virtuali (“MVNO”) che acquistano l’accesso alla rete mobile dagli MNO. Secondo la prassi nazionale ed europea, tale mercato ha estensione nazionale, in ragione della regolazione di settore vigente in Italia, nonché dell’estensione nazionale delle reti di telecomunicazione mobile e della loro indipendenza dagli altri Stati membri4[NOTE:5:Cfr. C12726 – Poste Italiane/Telecom Italia, provvedimento n. 31664 del 3 settembre 2025, paragrafi 49 e 50.].</testo>
    <testo>11.	Il mercato della distribuzione di ricariche telefoniche, anch’esso di dimensione nazionale, è rappresentato dai servizi di ricarica telefonica che sono rivolti agli utenti di schede telefoniche prepagate5[NOTE:6:Cfr. C12726 – Poste Italiane/Telecom Italia, provvedimento n. 31664 del 3 settembre 2025, paragrafi 65 e 66.].</testo>
    <testo>12.	Il mercato dei servizi di telefonia fissa al dettaglio per clienti residenziali e SOHO, di dimensione nazionale, consiste nei servizi di fornitura di un collegamento alla rete attraverso tecnologie di linea fissa direttamente alla clientela residenziale, e si distingue dal mercato di servizi analoghi rivolti ai clienti aziendali e alla Pubblica Amministrazione6[NOTE:7:Cfr. C12659 – Swisscom Italia/Vodafone Italia, provvedimento n. 31416 del 19 dicembre 2024, paragrafi 177-184; C12726 – Poste Italiane/Telecom Italia, provvedimento n. 31664 del 3 settembre 2025, paragrafi 65 e 66.].</testo>
    <testo>13.	I mercati della raccolta pubblicitaria online comprendono la vendita di spazi grafici pubblicitari su siti Internet e hanno dimensione nazionale7[NOTE:8:Cfr. C12284 – Speedster Bidco/Autoscout24-Ffg Finanzcheck Finanzportale, provvedimento n. 28215 dell’8 aprile 2020, paragrafi 12 e 14.]. La Commissione europea ha distinto tali attività in due mercati rilevanti: pubblicità search e pubblicità non search o display8[NOTE:9:Cfr. decisione della Commissione europea del 27 gennaio 2022, caso M.10262 – Meta (formerly Facebook)/Kustomer, paragrafi 29 e seguenti.]. Nel primo caso, gli annunci pubblicitari somministrati agli utenti sono erogati a partire dalle ricerche che essi conducono attivamente su apposite search bar all’interno di applicazioni o, più in generale, dei web browser. Nel secondo caso, invece, gli input alla base del funzionamento della pubblicità display sono costituiti dai dati precedentemente (o contestualmente) raccolti relativi agli utenti, ai loro dispositivi, e alla loro attività di navigazione su tali dispositivi, che possono riguardare informazioni puntuali sugli utenti o informazioni contestuali ma più generiche.</testo>
    <testo>14.	Per quanto riguarda i software e i servizi di posta elettronica, la Commissione europea ha distinto due mercati, quello rivolto alle aziende e quello rivolto agli utenti consumer, individuando la dimensione geografica del primo come quantomeno estesa ai mercati allo Spazio economico europeo9[NOTE:10:Cfr. decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2013, caso M.7047 – Microsoft/Nokia, paragrafi 67 e 85.]. La definizione esatta di questi mercati può ad ogni modo essere lasciata aperta, in quanto l’Operazione non solleva in ogni caso preoccupazioni concorrenziali.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>15.	L’Operazione non appare idonea a sollevare criticità sotto il profilo concorrenziale.</testo>
    <testo>16.	In particolare, essa comporterà una limitata sovrapposizione orizzontale tra le attività delle parti nei mercati dei servizi di telecomunicazione mobile al dettaglio e in quello della distribuzione dei servizi di ricariche telefoniche, con quote di mercato congiunte in entrambi i casi inferiori all’1%.</testo>
    <testo>17.	Per quanto riguarda gli altri mercati, non sono presenti sovrapposizioni tra le parti e, pertanto, l’Operazione comporterà una mera sostituzione di un operatore con un altro. Inoltre, il Ramo d’Azienda risulta detenere quote molto basse in tali mercati: inferiori al [1-5]% nel mercato dei servizi di telefonia fissa al dettaglio per clienti residenziali e SOHO, inferiori all’1% nei mercati della raccolta pubblicitaria online e, secondo quanto indicato dal notificante, verosimilmente ampiamente inferiori all’1% nei mercati dei software e dei servizi di posta elettronica.</testo>
    <testo>18.	Infine, tra le parti non sussiste alcuna relazione verticale, tanto che l’Operazione non determina alcun effetto verticale.</testo>
    <testo>19.	Pertanto, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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