﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decisione id="P31881">
  <meta>
    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12795 - NEXTURE/SIPRAL PADANA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31881</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Nexture S.p.A. in data 26 gennaio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la richiesta di informazioni, inviata in data 11 febbraio 2026, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTE le informazioni aggiuntive pervenute dalla società Nexture S.p.A. in data 18 febbraio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Nexture S.p.A. (di seguito, “Nexture”; C.F. 14209040964) è una società d’investimento indipendente, indirettamente controllata dal fondo di investimento Investindustrial VII L.P., gestito da Investindustrial Advisors Limited, la quale in ultima istanza è controllata da Investindustrial S.A., società a capo dell’omonimo gruppo Investindustrial. Nexture è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di ingredienti e soluzioni semilavorate per l’industria alimentare.</testo>
    <testo>2. Il Gruppo Investindustrial controlla molteplici società, tra cui Sammontana Italia S.p.A. (di seguito, “Sammontana”), e lo spagnolo Gruppo Alacant (di seguito, “Alacant”), attivo nella produzione di gelati a marchio privato (c.d. private label).</testo>
    <testo>Il Gruppo Investindustrial ha realizzato, nel 2024, un fatturato pari a circa [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [5-6] miliardi di euro nell’Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.</testo>
    <testo>3. Sipral Padana S.r.l. (di seguito, “Sipral” o “Target”; C.F. 00811750157) è la società a capo dell’omonimo gruppo, attivo nella produzione di ingredienti semilavorati alimentari.</testo>
    <testo>Il capitale sociale di Sipral è detenuto per il 68,80% da Bravo Capital Partners II SCA-SICAV-RAIF (di seguito, “Bravo”) e, per il rimanente 31,2%, da una serie di società e persone fisiche (di seguito, “Azionisti di Minoranza”).</testo>
    <testo>La Target, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro, conseguito quasi interamente in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Nexture del controllo esclusivo di Sipral mediante l’acquisizione del suo intero capitale sociale.</testo>
    <testo>5. È previsto un patto di non concorrenza, della durata di [omissis] anni dal completamento dell’acquisto della Target e circoscritto al territorio dell’Unione europea, della Svizzera, del Regno Unito e a tutti gli altri territori europei. In forza di tale pattuizione, gli Azionisti di Minoranza si impegnano nei confronti di Nexture a non:</testo>
    <testo>[omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>7. Il patto di non concorrenza, descritto nel paragrafo precedente, può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato temporalmente a un periodo di due anni e circoscritto all’attività e all’area geografica ove opera la Target, e che non impedisca agli Azionisti di Minoranza di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 2% del capitale sociale1[NOTE:2:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in GUUE C/56 del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>8. In considerazione delle attività svolte dall’impresa oggetto di acquisizione, la presente Operazione interessa: (i) la produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria; (ii) la trasformazione e commercializzazione di frutta secca e (iii) la fornitura dei dispenser per creme e farciture.</testo>
    <testo>9. Ulteriori segmentazioni sono astrattamente realizzabili, ad esempio nel mercato della produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria, in cui, secondo la prassi dell’Autorità2[NOTE:3:[Cfr. C12215 - European Food Ingredients Investments/Italcanditi, provvedimento n. 27560 del 13 febbraio 2019, in Bollettino n. 9/2019.]], è possibile distinguere, in relazione alla destinazione dei semilavorati alimentari nonché al tipo di lavorazione, tra: i) produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati a prodotti dolciari/caseari, ii) produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati a prodotti di gelateria, iii) produzione industriale e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria e iv) produzione artigianale e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria. Ai fini dell’Operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato.</testo>
    <testo>10. Da un punto di vista geografico, nei precedenti dell’Autorità la dimensione è stata definita nazionale pur lasciando aperta la definizione del mercato. Nel caso di specie, tuttavia, non occorre giungere a una esatta delimitazione dei mercati geografici interessati, in quanto la valutazione dell’Operazione non verrebbe a essere modificata.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>11. L’Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.</testo>
    <testo>12. In particolare, sotto il profilo orizzontale, per quanto riguarda la produzione e vendita di semilavorati alimentari destinati alla pasticceria e alla gelateria, qualunque sia la definizione del mercato utilizzata, l’Operazione comporterà una limitata sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti. Infatti, le quote combinate delle Parti, a livello nazionale, risultano sempre inferiori al [10-15%]. Inoltre, la Target risulta attiva con quote marginali, sempre inferiori al [1-5%].</testo>
    <testo>13. Per quanto riguarda invece la trasformazione e commercializzazione di frutta secca e la fornitura dei dispenser per creme e farciture, non sono presenti sovrapposizioni tra le Parti e, pertanto, l’Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Inoltre, la Target risulta detenere quote marginali, inferiori al [1-5%].</testo>
    <testo>14. Infine, l’Operazione non determina alcun effetto verticale rilevante sotto il profilo della concorrenza tra le Parti. A livello nazionale, infatti, pur potendosi in astratto ipotizzare profili di integrazione verticale tra l’attività a monte di Sipral nei semilavorati alimentari e quelle a valle del Gruppo Investindustrial – i.e., l’attività di produzione di gelati private label svolta da Alacant e l’attività di produzione e commercializzazione di gelati e pasticceria artigianale svolta da Sammontana – ogni rischio di preclusione risulta escluso. Infatti, alla luce delle quote di mercato supra menzionate, non si ritiene che l’entità risultante dall’Operazione abbia la capacità e gli incentivi di precludere gli input, costituiti dai semilavorati industriali, per i concorrenti di Sammontana e Alacant.</testo>
    <testo>15. Infine, nel mercato interessato dall’Operazione sono attivi altri qualificati concorrenti. Pertanto, l’Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale del mercato in parola.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <tabella ref="P31881_tab1.csv" />
  </contenuto>
</decisione>