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<decisione id="P27989">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12258 - ASCOPIAVE/RAMI DI AZIENDA DI ACEGASAPSAMGA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 27989</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2019;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle società Ascopiave S.p.A. ai sensi della legge n. 287/1990, pervenuta il 13 settembre 2019;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle Parti il 12 novembre 2019;</testo>
    <testo>VISTE la memoria conclusiva e le comunicazioni pervenute da parte di Ascopiave S.p.A. il 15 novembre 2019;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Ascopiave S.p.A. (di seguito anche “Ascopiave”) è l’impresa capogruppo dell’omonimo gruppo societario, attivo, direttamente e tramite società controllate, nei settori della distribuzione di gas naturale, della vendita di gas naturale e di energia elettrica, nonché nella cogenerazione di energia elettrica. Ascopiave ha realizzato nel 2018 un fatturato mondiale pari a circa 582 milioni di euro, di cui circa 579 milioni realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2. ACEGASAPSAMGA S.p.A. (di seguito anche “AAA”) è una società controllata al 100% da Hera S.p.A. (“Hera”), società al vertice dell’omonimo gruppo societario multiutility. AAA opera nei settori ambientale, idrico e nella distribuzione di gas ed energia elettrica in Veneto e Friuli Venezia Giulia. Inoltre, attraverso le società controllate ASE S.p.A. ed Hera Luce S.r.l., realizza progetti di efficientamento energetico e di illuminazione pubblica sull’intero territorio nazionale. L’operazione comunicata interessa i rami di azienda di AAA operativi nel settore della distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali minimi (di seguito “ATEM”) di Padova 1, Padova 2, Udine 3 e Pordenone (di seguito congiuntamente “Rami Distribuzione”). Nel 2018 i Rami Distribuzione hanno realizzato un fatturato mondiale, interamente conseguito in Italia, pari a circa 33 milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione di concentrazione notificata (di seguito “l’Operazione o “la Concentrazione”) consiste nell’acquisizione dei Rami Distribuzione di AAA da parte di Ascopiave, previo conferimento dei suddetti Rami Distribuzione a una società di nuova costituzione (di seguito “Newco Distribuzione”), le cui partecipazioni azionarie saranno poi cedute da AAA ad Ascopiave. Le Parti hanno, inoltre, individuato nelle concessioni di AAA per il servizio di distribuzione di gas naturale relative all’ATEM Udine 1 un ramo di azienda alternativo rispetto ai Rami Distribuzione (di seguito, “Ramo Alternativo”), che potrà essere ceduto in sostituzione delle concessioni dei Rami Distribuzione che dovessero incontrare opposizioni da parte degli enti concedenti.</testo>
    <testo>4. L’Operazione prevede anche la sottoscrizione di alcuni accordi ancillari, consistenti nella stipula di un contratto di servizio da parte di Hera in favore di Newco Distribuzione (avente a oggetto prestazioni di natura contabile e amministrativa), in un impegno di Ascopiave a mantenere i rapporti contrattuali in essere con i dipendenti dei Rami Distribuzione per alcuni anni, nella stipula di un contratto di locazione tra AAA e Newco Distribuzione relativo alle sedi di Padova e Udine, nonché nell’impegno da parte di Hera a fornire, su richiesta di Ascopiave, eventuali servizi operativi (tra cui servizi di natura tecnico-ingegneristica e di supporto amministrativo).</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’Operazione in esame, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio, a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro, mentre il fatturato totale realizzato individualmente nell’ultimo esercizio, a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.</testo>
    <testo>6. Il contratto di servizio tra Hera e Newco Distribuzione e la eventuale fornitura di altri servizi operativi da Hera ad Ascopiave possono essere considerati restrizioni accessorie, direttamente connesse alla concentrazione e a essa necessarie, nella misura in cui la loro durata non ecceda un periodo massimo di cinque anni1[NOTE:1:[Vd. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) §§. 32-35.]].</testo>
    <testo>IV. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO E L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA</testo>
    <testo>7. L’Autorità, a seguito della notifica della Concentrazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della legge n. 287/1990, ha avviato l’istruttoria nei confronti di Ascopiave e AAA2[NOTE:2:[Vd. doc. 4 (versione confidenziale del provvedimento di avvio istruttoria) e doc. 5 (versione non confidenziale del provvedimento di avvio istruttoria)]] (di seguito anche congiuntamente “le Parti”), ritenendo che l’Operazione sia suscettibile di determinare il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della gara futura per il servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Padova 1.</testo>
    <testo>8. L’11 ottobre 2019, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione della Concentrazione, è stata inviata una richiesta di informazioni ai principali operatori attivi nel settore della distribuzione del gas nell’ATEM oggetto del provvedimento di avvio istruttoria e in quelli limitrofi, nonché ai principali operatori a livello nazionale e alle principali associazioni di distributori del gas (c.d. market test)3[NOTE:3:[Vd. doc. da 6 a 25 compresi e da 29 a 46 compresi (comunicazioni integrative delle precedenti).]] che hanno tutti, tranne uno, fornito riscontro4[NOTE:4:[Vd. doc. 27; 28 (e 50 stesso documento); 47; 49 (54 stesso documento); 51 e da 56 a 69 compresi; vd. anche doc. 73 (documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 3, 4 e 5 del c.d. market test).]].</testo>
    <testo>9. Nel corso del procedimento istruttorio sono state sentite in audizione le società AAA (il 6 novembre 2019) e Ascopiave (l’8 novembre 2019)5[NOTE:5:[Vd. doc. 80 (audizione di AAA) e doc. 87 (audizione di Ascopiave). ]] e le Parti hanno ripetutamente esercitato il diritto di accesso agli atti6[NOTE:6:[Per Ascopiave vd. doc. nn. 55; 73 e 86; per AAA, vd. doc. 78.]].</testo>
    <testo>10. Il 7 novembre 2019 è stata inviata alle Parti la comunicazione di chiusura della fase istruttoria7[NOTE:7:[Vd. doc. 82 e 83.]].</testo>
    <testo>11. Ascopiave, il 15 novembre, ha depositato una memoria di replica alla Comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito, “CRI”) e presentato, contestualmente, misure per superare le argomentazioni e le valutazioni di criticità concorrenziali svolte dagli Uffici8[NOTE:8:[Vd. doc 92.]]. Tali misure sono state, parzialmente, corrette con successiva comunicazione pervenuta anch’essa il 15 novembre 20199[NOTE:9:[Vd. doc. 93.]].</testo>
    <testo>V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>V.A. I mercati rilevanti</testo>
    <testo>12. In ragione dell’operatività delle imprese interessate dall’Operazione, essa si inserisce nel settore della distribuzione di gas naturale. Il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione della rete locale di trasporto del gas a bassa pressione, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti, la gestione del pronto intervento, il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali. Questo servizio è svolto, per legge, in regime di monopolio legale sulla base di una concessione e, pertanto, l’unica forma di concorrenza possibile in questa attività è quella relativa alla partecipazione alle gare d’ambito per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza (cd. concorrenza per il mercato)10[NOTE:10:[L’assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D. Lgs. n. 164/2000, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142). Successivamente, il richiamato D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il compito di definire degli ATEM per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Di conseguenza, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell’offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (D.M. n. 226/2011).]].</testo>
    <testo>13. I mercati interessati dall’Operazione, pertanto, sono quelli dell’attività di distribuzione del gas naturale e quello delle future gare di ATEM per l’aggiudicazione della concessione per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale.</testo>
    <testo>14. Con riferimento al mercato dell’attività di distribuzione del gas naturale, nel provvedimento di avvio istruttoria si è ritenuto che l’Operazione non produca effetti restrittivi, in quanto essa determina la mera sostituzione di un operatore con un altro.</testo>
    <testo>15. In coerenza con analoghe precedenti operazioni di concentrazione11[NOTE:11:[Vd. C11878 - Italgas - Acegas-APS/Isontina Reti GI, provvedimento n. 24320 del 17 aprile 2013, in Bollettino n. 17/2013; C11990 - SEL- Società Elettrica Altoatesina/Azienda Energetica, provvedimento n. 25550 del 15 luglio 2015, in Bollettino n. 26/2015; C12044 - A2A/Linea Group Holding, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016, in Bollettino n. 17/2016; C12125 - 2iReteGas/Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018.]], nel predetto provvedimento , si sono individuati i mercati rilevanti sui quali valutare l’impatto concorrenziale dell’acquisizione in quelli delle gare future per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale negli ATEM in cui le Parti sono presenti in termini di punti di riconsegna del gas serviti (di seguito, PDR).</testo>
    <testo>16. Il servizio di distribuzione del gas naturale, consistente nel trasporto di gas naturale lungo le reti locali, è stato, infatti, oggetto di una radicale novella normativa che ne ha modificato sia l’ambito territoriale di svolgimento (estendendolo dall’area comunale a quella sovra-comunale dei cd. ATEM), sia le modalità di assegnazione delle relative concessioni in esclusiva (prevedendo la selezione del distributore con gara pubblica), che la relativa durata, fissata a dodici anni12[NOTE:12:[Vd. Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e il successivo Decreto-Legge n. 159/2007, recante “attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144”, in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142, e il successivo Decreto-Legge, 1° ottobre 2007, n. 159 recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale” (in G.U.R.I.  del 2 ottobre 2007, n. 229), convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 (in G.U.R.I, S.O. n. 249, del 30 novembre 2007, n. 279).]]. I confini degli ATEM oggetto di concessione sono stati definiti con il Decreto Ministeriale 19 gennaio 201113[NOTE:13:[Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale del 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”.]], che ne ha identificati centosettantasette.</testo>
    <testo>17. Il calendario per l’indizione delle gare d’ATEM, inizialmente predisposto dal D.M. n. 226/201114[NOTE:14:[Decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222” (c.d. Regolamento criteri), in G.U.R.I. del 27 gennaio 2012, n. 22, S.O. n. 20).]], è stato più volte modificato e prorogato da successivi interventi normativi15[NOTE:15:[Da ultimo, con i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga e definizione di termini” e convertito con la Legge 15 febbraio 2016, n. 21. Infine, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in G.U.R.I. del 28 febbraio 2017, n. 49), ha disposto una proroga di ulteriori ventiquattro mesi per i soli ATEM in cui sono presenti comuni terremotati come individuati dall’articolo 1 ed elencati negli allegati 1 e 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 (sisma del 24 agosto e del 26 ottobre 2016).]]. Tuttavia, la recente Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla concorrenza16[NOTE:16:[Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (in G.U.R.I. del 14 agosto 2017, n. 189).]]) ha inteso sia accelerare lo svolgimento delle gare d’ambito, incaricando l’ARERA di semplificare l’iter procedurale di verifica della procedura di gara17[NOTE:17:[La semplificazione procedurale prevista dal Legislatore riguarda l’iter per la valutazione dei valori di rimborso da riconoscere al gestore uscente nell’ambito del trasferimento degli impianti di distribuzione in capo al gestore entrante, e quello per la verifica dei bandi di gara. Tale processo è stato avviato con la deliberazione dell’AEGSII del 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM. Al riguardo, l’AEEGSI ha anche pubblicato, il 2 novembre 2017, un documento di consultazione sul quale gli operatori erano tenuti a intervenire entro il 30 novembre 2017 (vd. DCO 734/2017/R/GAS.)]], che favorire la massima partecipazione alle stesse, aumentando le possibilità per gli operatori di ricorrere all’istituto del raggruppamento temporanee di impresa (c.d. RTI)18[NOTE:18:[In particolare, è stato previsto che i requisiti riferiti alla capacità tecnica (previsti alle lettere a., c. e d.  dell’articolo 10, comma 6 del regolamento di cui al Decreto 12 novembre 2011, n. 226, cit.) possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti. Inoltre, è stato eliminato l’obbligo per l’impresa mandataria di possedere, in misura minima del 40%, i requisiti di cui alla lettera b. del citato articolo e relativi all’esperienza gestionale che però devono essere soddisfatti cumulativamente da tutti i partecipanti al RTI.]].</testo>
    <testo>18. In conformità al quadro normativo vigente e ai numerosi precedenti dell’Autorità19[NOTE:19:[Cfr. C12044 - A2A/LGH, provvedimento n. 26012 del 18 maggio 2016 in Bollettino n. 17/2016 e C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, provvedimento n. 26835 del 15 novembre 2017, in Bollettino n. 44/2017.]], il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna delle future gare d’ATEM, il cui grado di concorrenza attesa sia inciso dall’Operazione. In estrema sintesi, tale valutazione discende, in primo luogo, dalla attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente20[NOTE:20:[Dalle istruttorie condotte di recente dall’Autorità su tali mercati (vd., da ultimo, C12044- A2A/Linea Group Holding e C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, cit.) è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l’essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare, sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d’ATEM nei quali esse sono già presenti), sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare). L’importanza della presenza, e della consistenza di tale presenza, nell’ATEM, è legata tra l’altro al fatto che essa genera una barriera finanziaria rappresentata dall’obbligo, per il vincitore della gara, di rimborsare il cd. VIR (valore residuo degli investimenti) ai gestori uscenti. Lo sforzo finanziario richiesto all’operatore vincitore della gara ovviamente si riduce all’aumentare dei PDR da questo serviti nell’ATEM.]]. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell’ATEM, partecipino alla gara. I principali driver che condizionano tale interesse sono il grado di contendibilità percepita per l’ATEM (in prima approssimazione, funzione della presenza detenuta dal principale gestore uscente in termini di percentuale dei PDR dell’ATEM), nonché alcune caratteristiche dell’ipotetico concorrente, quali la sua eventuale presenza nell’area geografica circostante o, più in generale, la sua dimensione (e capacità finanziaria), che conferisce, fra l’altro, un ruolo specifico alle ipotesi sul comportamento dei due principali player nazionali (i.e. Italgas S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.).</testo>
    <testo>19. In coerenza con tale impostazione, la Parte notificante ha fornito una stima delle quote dei punti di riconsegna del gas (PDR) detenuti dalle società interessate dall’aggregazione societaria all’interno degli ATEM potenzialmente interessati da sovrapposizioni tra le Parti. In linea con le valutazioni svolte dalle Parti in sede di notifica, con la prassi in uso tra gli operatori del settore e con i precedenti dell’Autorità, l’indicatore tipicamente utilizzato per la misurazione della operatività dei gestori attuali risulta, infatti, essere individuato dalle quote di PDR detenute dalle imprese all’interno di ciascun ATEM.</testo>
    <testo>20. Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria si sono, quindi, individuati per la presente concentrazione i mercati rilevanti delle future gare relative agli ATEM di Padova 1, Padova 2, Udine 3 e Pordenone nonché, a seguito della individuazione del Ramo Alternativo, nell’ATEM di Udine 1, in cui sono presenti entrambe le Parti con sovrapposizioni non marginali in termini di quota di PDR gestiti. Nel provvedimento si è poi ritenuto che le sovrapposizioni in termini di quota PDR potrebbero determinare effetti potenzialmente pregiudizievoli per la loro effettiva contendibilità nel solo ATEM di Padova 1. Con riguardo all’effettiva indizione della relativa gara d’ATEM, peraltro, risultano essere già scaduti i termini per la pubblicazione del relativo bando di gara e non è nemmeno stato esercitato il potere sostitutivo né da parte della Regione, né da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)21[NOTE:21:[Il potere sostitutivo di Regione e del MISE in caso di inadempienza delle stazioni appaltanti nella pubblicazione del bando per la relativa gara d’ATEM è stato disciplinato dal Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe)” (in G.U.R.I. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, nonché dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.]].</testo>
    <testo>21. La tabella che segue riporta le quote di PDR detenute dai principali operatori (ossia le imprese con una quota pari ad almeno il 5% dei PDR) all’interno dell’ATEM Padova 1 oggetto di istruttoria.</testo>
    <testo>Tabella 1 - ATEM di Padova 1*[NOTE:22:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]]</testo>
    <testo>[TAB:P27989_tab2.csv]V.B. Le contestazioni in sede di avvio</testo>
    <testo>22. In sede di avvio l’Autorità ha rilevato che, con specifico riferimento all’ATEM di Padova 1, si ravvisava il ricongiungimento a un medesimo centro decisionale degli asset di due tra i principali operatori incumbent dell’ATEM (e quindi potenziali partecipanti alla futura gara d’ambito), di cui uno (il ramo di azienda ceduto da AAA) caratterizzato da una posizione particolarmente rilevante (non lontana dal 70% del totale di PDR) e l’altro (l’acquirente Ascopiave) da una posizione comunque non trascurabile. L’Autorità aveva altresì ipotizzato che tale ricongiungimento, andando a costituire una nuova entità post-merger con una posizione, in termini di PDR attualmente gestiti, pari al [75-80%], potrebbe peraltro avere l’effetto di scoraggiare in partenza la partecipazione di operatori terzi alla gara d’ambito.</testo>
    <testo>V.C. Gli approfondimenti istruttori</testo>
    <testo>V.C.1 La documentazione prodotta da Ascopiave</testo>
    <testo>23. In allegato al formulario di notifica, l’acquirente Ascopiave ha trasmesso dei documenti interni [omissis]. Tale documentazione, pertanto, rappresenta una evidenza piuttosto significativa a conferma del fatto che Ascopiave, malgrado la presenza - ancorché limitata - quale gestore uscente, in assenza di concentrazione non aveva intenzione di partecipare alla gara relativa all’ATEM di Padova 1 e che, quindi, la concentrazione non risulta idonea a comportare l’effetto anticoncorrenziale di eliminare uno dei concorrenti più accreditati per la gara relativa a tale ATEM.</testo>
    <testo>V.C.2 Il c.d. market test sull’impatto concorrenziale dell’operazione e i suoi esiti</testo>
    <testo>24. Come anticipato, in data 11 ottobre 2019, è stata inviata una richiesta di informazioni a una serie di soggetti attivi nel settore e, in particolare, a diciassette aziende del settore (individuate in ragione della presenza nell’ATEM o negli ATEM limitrofi o, comunque, delle caratteristiche e della dimensione aziendale) e alle tre principali associazioni di categoria22[NOTE:23:[Vd. doc. da 6 a 25 compresi e da 29 a 46 compresi (comunicazioni integrative delle precedenti).]]. Tutti gli intervistati, tranne una delle aziende, hanno fornito un riscontro23[NOTE:24:[Vd. doc. 27; 28 (e 50 stesso documento); 47; 49 (54 stesso documento); 51 e da 56 a 69 compresi; vd. anche doc. 73 (documento di sintesi delle risposte ai quesiti nn. 3, 4 e 5 del c.d. market test).]]. Il c.d. market test ha, in particolare, interrogato gli operatori in merito: ai fattori che, in generale, guidano le loro decisioni in relazione alla partecipazione alle gare d’ATEM e agli elementi che possono incentivare la partecipazione anche nei casi di presenza di gestori incumbent prevalenti o con quote di PDR significative; alle gare d’ATEM sulle quali intendono concentrare i propri sforzi finanziari, precisando se vi rientri anche quella per l’ATEM Padova 1 e, nel caso, se l’operazione di concentrazione in esame possa eventualmente disincentivare il permanere dell’interesse a parteciparvi.</testo>
    <testo>25. Dal c.d. market test è risultata, innanzitutto, confermata la notevole importanza strategica che le imprese del settore attribuiscono al ruolo di gestore uscente nei comuni ricompresi negli ATEM oggetto di gara, sia con riferimento all’incentivo derivante dall’essere gestori uscenti in un numero significativo dei comuni dell’ATEM, sia con riferimento al disincentivo derivante dalla presenza, in un ATEM, di un incumbent avente una significativa quota delle attuali concessioni di distribuzione del gas naturale.</testo>
    <testo>26.	In particolare, con riferimento al quesito posto in ordine agli elementi che potrebbero consentire a una società di partecipare a una gara caratterizzata dalla presenza prevalente (70-80% o superiore) di un gestore uscente, alcuni rispondenti hanno sottolineato l’effetto positivo di aggregazioni in RTI tra operatori di dimensioni medio-piccole, che non coinvolgano però i cinque primari player a livello nazionale; è stato altresì rilevato come alcune barriere di carattere tecnico informativo possano essere superate attraverso la messa a disposizione da parte del gestore uscente di una cartografia in formato aperto e interoperabile, con informazioni relative all’anno di posa, al materiale, al diametro degli impianti, nonché altre informazioni relative alle modalità di funzionamento della rete, ovvero sulle specifiche mansioni del personale oggetto di eventuale trasferimento.</testo>
    <testo>Inoltre, alcuni rispondenti hanno indicato, quali elementi pro-competitivi nei casi di gara caratterizzata dalla presenza prevalente di un gestore uscente, l’adozione di strumenti di incentivazione alla partecipazione, citando a titolo di esempio le misure imposte a 2iRG nell’ambito del procedimento C12125 di autorizzazione condizionata all’acquisizione della società NEDGIA, e relative a misure di dilazione nel pagamento del VIR, quale principale barriera finanziaria, come pure alla possibilità di sottoscrivere con il gestore uscente appositi TSA (Transitional Service Agreement) per agevolare il subentro nella gestione di rete, oppure l’impegno dell’uscente a consentire all’entrante di scegliere il numero di dipendenti soggetti al passaggio diretto verso quest’ultimo24[NOTE:25:[Cfr. doc. 67, 68, 69.]].</testo>
    <testo>27. In merito ai quesiti più specifici, con riferimento alle zone geografiche dove si concentra l’interesse alla partecipazione alle future c.d. gare d’ATEM, sedici delle imprese intervistate hanno dato riscontro alla richiesta di informazioni, rappresentando quanto segue: (i) quattro di non essere mai state interessate a partecipare ad alcuna gara d’ambito; (ii) sei di essere prioritariamente interessate alle sole c.d. gare d’ATEM nelle zone dove sono attualmente distributrici e, al più, in quelle limitrofe; (iii) tre di essere potenzialmente interessate anche alle c.d. gare d’ATEM in aree geografiche ulteriori rispetto a quelle dove sono attualmente distributrici o a queste limitrofe; (iv) due di essere interessate alle c.d. gare d’ATEM in quasi tutte le regioni e (v) un’impresa non ha fornito esplicita risposta al riguardo.</testo>
    <testo>28. Con riferimento allo specifico interesse alla partecipazione alla c.d. gara d’ATEM Padova 1 post-merger, si osserva che per undici imprese l’Operazione non è apparsa costituire un disincentivo alla partecipazione alla gara (in quanto nove imprese hanno dichiarato di non avere mai avuto interesse alla partecipazione a tale gara - né prima, né dopo la concentrazione - e altre due imprese hanno dichiarato che, pur non escludendo un interesse alla partecipazione alla gara in questione, la loro decisione non è in ogni caso influenzata dall’operazione). Un’impresa non ha fornito alcuna indicazione a riguardo. Altre due imprese, che non hanno escluso un loro potenziale interesse alla partecipazione ma nemmeno rappresentato tale interesse in modo esplicito, hanno dichiarato che la concentrazione rappresenta in ogni caso un disincentivo. Altre due imprese, infine, hanno dichiarato che, in assenza della concentrazione, avrebbero potuto avere interesse alla gara in esame e che la concentrazione influisce negativamente su tale incentivo.</testo>
    <testo>V.D. Le misure presentata da Ascopiave</testo>
    <testo>29. Ascopiave, con comunicazione pervenuta il 15 novembre 201925[NOTE:26:[Vd. doc. 92.]] e parzialmente corretta con successiva comunicazione inviata nella stessa data26[NOTE:27:[Vd. doc. 93.]], ha presentato misure ritenute idonee a superare le criticità concorrenziali indicate nella CRI e che, ad avviso della Parte, potrebbero essere riflesse dall’ente concedente all’interno del relativo bando di gara ovvero, se questi non ritenesse di procedere in tal senso, potrebbero essere rese pubbliche dalla stessa Ascopiave sul proprio sito internet entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di gara.</testo>
    <testo>30. Le misure presentate consistono, in analogia a misure e impegni valutati positivamente dall’Autorità in fattispecie simili:</testo>
    <testo>A. nella c.d. dilazione del VIR incrementale: consistente nell’accordare all’aggiudicatario della c.d. gara d’ATEM Padova 1 (qualora diverso da Ascopiave) e per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, la dilazione del pagamento della porzione di VIR incrementale, corrispondente alle reti attualmente di spettanza di Ascopiave, con l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Ascopiave e il gestore aggiudicatario della gara (“Tasso di interesse”). L’applicazione di tale misura è limitata in favore dell’eventuale operatore aggiudicatario della gara la cui dimensione non superi, a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, il milione di PDR. Inoltre, se alla scadenza convenuta per il pagamento della dilazione, il gestore entrante risultasse inadempiente, dovrà corrispondere ad Ascopiave, a titolo di penale, un importo pari alla tariffa dallo stesso percepita in relazione alla porzione di PDR oggetto di dilazione, maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso di interesse per ogni giorno di ritardo;</testo>
    <testo>B. nella c.d. misura occupazionale: consistente nel consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 21 aprile 201127[NOTE:28:[Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, in G.U.R.I- Serie Generale n.102 del 4 maggio 2011.]], sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 1.800 PDR. Nel caso in cui il gestore subentrante intendesse avvalersi di tale offerta, Ascopiave garantirà che i suddetti dipendenti restino alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali di godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio;</testo>
    <testo>C. nella c.d. misura informativa: consistente nel fornire, in occasione della gara per l’ATEM Padova 1, la cartografia della rete risultante dall’insieme delle attività di cui sono attualmente titolari Ascopiave e AAA nell’ATEM di Padova 1, in formato aperto e interoperabile (.dwg o shapefile) recante le informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti con evidenza dell’anno di posa e delle altre caratteristiche.</testo>
    <testo>V.E. Le argomentazioni delle Parti</testo>
    <testo>31. AAA, in qualità di cedente, ha rappresentato, nel corso dell’audizione tenutasi in data 6 novembre 2019, l’assenza di criticità concorrenziale dell’operazione in esame, in considerazione: (a) della presenza già pre-merger di un operatore con una quota di PDR attualmente gestiti superiore al 65% (i.e. il venditore AAA), rispetto alla quale un incremento inferiore al 10% non appare idoneo a influenzare le strategie di partecipazione alla c.d. futura gara d’ATEM; (b) della presenza nell’ATEM di Padova 1 di qualificati operatori concorrenti quale, in particolare, 2i Rete Gas S.p.A. che detiene una quota di PDR del 10-15%, vale a dire analoga a quella che deteneva negli ATEM di Milano 1, Udine 2 e Belluno alle cui gare ha partecipato e (c) dei potenziali effetti pro-concorrenziali dell’operazione rispetto alle gare che si svolgeranno a livello regionale e nazionale. A tale ultimo riguardo, va in particolare considerato che: (c.i.) a livello regionale, la quota post-merger di Ascopiave sarà, comunque, inferiore al 30% e, quindi, non dissimile da quella dei due principali operatori nazionali (i.e. Italgas Reti S.p.A. e 2i Rete Gas S.p.A.) e (c.ii.) a livello nazionale, l’operazione determinerà la crescita di un gruppo di medie dimensioni (i.e. Ascopiave) e la riduzione della presenza di un operatore di grandi dimensioni (i.e. AAA/Hera)28[NOTE:29:[Vd. doc. 80 (verbale di audizione di AAA del 6 novembre 2019).]].</testo>
    <testo>32. Ascopiave, in qualità di acquirente, ha rappresentato, nel corso dell’audizione tenutasi in data 8 novembre 201929[NOTE:30:[Vd. doc.87 (verbale di audizione di Ascopiave dell’8 novembre 2019).]] e della memoria conclusiva30[NOTE:31:[Vd. doc. 92.]], che l’operazione non determina restrizioni di natura concorrenziale, per diversi motivi. In primo luogo, perché, come già argomentato, Ascopiave non aveva intenzione, nello scenario pre-merger, di partecipare alla gara d’ambito per Padova 1, come dimostrato dai documenti interni della società trasmessi agli Uffici. Inoltre, l’operazione prospettata, se osservata nel suo complesso, risulterebbe pro-competitiva, in quanto permetterebbe a un operatore di medie dimensioni quale Ascopiave di crescere e conseguire rilevanti economie di scala e diventare un attore di primo piano, capace di competere con i principali operatori del Paese, in particolare di contrastare il dominio dei due player nazionali Italgas e 2i Rete Gas. Ascopiave ha, inoltre, sottolineato la presenza di diversi operatori con posizioni di rilievo come gestori uscenti nell’area veneta, inclusi i due citati operatori nazionali, aggiungendo che l’ATEM di Padova 1 risulta, come collocazione geografica, molto vicino ai restanti ATEM della regione.</testo>
    <testo>33. Ascopiave ritiene poi, al pari di AAA, non ragionevole immaginare che una crescita della quota dei PDR gestiti dal principale incumbent limitata al [5-10%] possa modificare le strategie di eventuali concorrenti terzi che, pur a fronte della presenza già consolidata di un incumbent già presente in misura superiore al 65% dei PDR attualmente gestiti, avessero avuto intenzione di partecipare alla relativa gara d’ambito in assenza della concentrazione. A conferma di tale tesi, Ascopiave afferma che 5 risposte al market test ritenevano sostanzialmente invariante il vantaggio per il gestore incumbent in sede di gara, già a partire da quote di PDR attualmente gestiti pari o inferiori al 50%, che tre imprese ritenevano non dirimente la posizione dell’incumbent circa la possibilità di presentare offerte in gara e che una delle associazioni avrebbe dichiarato che l’Operazione non modifica l’assetto competitivo del mercato. La Società ha altresì rilevato che, di fatto, nelle recenti gare d’ATEM di Milano 1, di Belluno e della Valle d’Aosta, hanno partecipato anche altri soggetti oltre all’incumbent, sebbene quest’ultimo detenesse quote di PDR attualmente gestiti di assoluta preminenza, anche maggiori di quelle che deterrebbe Ascopiave nell’ATEM di Padova 1 a esito dell’Operazione.</testo>
    <testo>34. La società ha poi evidenziato come le presunte asimmetrie in favore degli incumbent sono limitate: quanto alle asimmetrie di natura tecnica, esse sono ormai compensate dagli obblighi informativi in capo ai gestori uscenti che, se accompagnati da una tempistica adeguata, dovrebbero permettere a ogni gestore interessato di formulare una offerta; quanto alle asimmetrie economiche e tariffarie, esse giocherebbero invece, a detta di Ascopiave, in favore dei potenziali entranti, che, in ragione della regolazione asimmetrica, potranno vedersi riconoscere in tariffa l’intera somma del VIR, mentre le tariffe dei gestori uscenti saranno valorizzate alla RAB (tipicamente di valore inferiore al VIR, come avviene, del resto in misura ancor più pronunciata rispetto alla media nazionale, proprio nel caso dell’ATEM di Padova 1); infine, rispetto alle presunte barriere finanziarie generate dall’obbligo di ripagare il VIR al gestore uscente, Ascopiave ha sottolineato la assoluta facilità, alle condizioni correnti, di ottenere finanziamenti a tassi molto bassi, in particolare in mercati chiusi e regolamentati come quelli oggetto di interesse.</testo>
    <testo>VI. GLI EFFETTI DELL’OPERAZIONE NEL MERCATO OGGETTO DI ISTRUTTORIA</testo>
    <testo>Considerazioni preliminari</testo>
    <testo>35. L’Operazione prospettata va analizzata innanzitutto in base al possibile effetto restrittivo di primo ordine che essa potrebbe determinare, consistente nella scomparsa di uno dei più accreditati potenziali partecipanti alla gara relativa all’ATEM di Padova 1. La possibilità di tale effetto, infatti, è associata al fatto che l’Operazione riconduce a un unico centro decisionale gli asset di due tra i principali operatori incumbent nell’ATEM di Padova 1 (e, quindi, in quanto detentori di asset rilevanti, due dei potenziali partecipanti alla relativa futura c.d. gara d’ambito), di cui uno (il ramo di azienda che AAA intende cedere ad Ascopiave) caratterizzato da una posizione particolarmente rilevante e l’altro (l’acquirente Ascopiave) da una posizione comunque non trascurabile.</testo>
    <testo>36. Sotto questo aspetto, tuttavia, Ascopiave ha fornito documentazione interna antecedente all’operazione da cui si evince che la società, malgrado la limitata presenza quale gestore uscente, non aveva intenzione, in assenza dell’Operazione, di partecipare alla gara relativa all’ATEM di Padova 1, in quanto [omissis].</testo>
    <testo>37. Le considerazioni che precedono sembrano, pertanto, indicative del fatto che l’Operazione non produca come conseguenza diretta l’eliminazione di uno dei concorrenti della futura c.d. gara d’ATEM Padova 1.</testo>
    <testo>38. Secondariamente, un possibile ulteriore effetto restrittivo dell’Operazione è rappresentato dalla possibilità che la contestuale costituzione di una nuova entità post-merger con una posizione, in termini di PDR gestiti, pari al [75-80%] potrebbe scoraggiare in partenza la partecipazione di ulteriori operatori alla c.d. gara d’ambito, indebolendo il confronto competitivo per la sua aggiudicazione e, quindi, la c.d. concorrenza per il mercato. Con riferimento a questo aspetto, gli approfondimenti istruttori sembrano confermare, in una certa misura, la possibilità che l’Operazione avrebbe potuto scoraggiare la partecipazione di eventuali terzi alla c.d. gara d’ATEM Padova 1 per via dell’incremento della quota di PDR attualmente gestiti da AAA con quella attualmente in capo ad Ascopiave.</testo>
    <testo>39. Dagli esiti del c.d. market test emerge infatti, anzitutto e con chiarezza, una decisa conferma dell’assoluta importanza, in sede di gara, dei vantaggi direttamente derivanti dalla condizione di gestore uscente del servizio. La presenza e la persistenza nel tempo di tale indicazione (del tutto coerente con l’esito delle precedenti istruttorie dell’Autorità in materia), già di per sé suggerisce di valutare con particolare rigore tutte le occasioni in cui la condizione di gestore uscente viene potenziata dall’aumento significativo della propria presenza nell’ambito, fino a raggiungere, come nel caso di specie, quote percentuali di PDR di grande rilievo; ciò in un contesto in cui lo stesso market test, complessivamente considerato e con attenzione anche alle caratteristiche qualitative dei rispondenti, restituisce un quadro di scarsa dinamicità competitiva attesa per l’ATEM di Padova 1 già antecedentemente alla concentrazione e in cui viene segnalata, in maniera sostanzialmente unanime, la assoluta implausibilità della partecipazione alle gare d’ATEM da parte di operatori esteri. In merito, il c.d. market test ha, altresì, registrato la posizione di alcuni operatori che segnalano la presenza di un effetto disincentivante rispetto alla volontà di partecipare alla gara, attribuibile all’ulteriore accrescimento della quota di presenza del principale incumbent nelle gestioni esistenti causato dall’Operazione31[NOTE:32:[In particolare, come già esposto, due imprese hanno genericamente lamentato la presenza di un effetto disincentivante associabile all’Operazione, mentre altre due imprese hanno specificamente attribuito a tale effetto la idoneità a modificare la propria intenzione di partecipare alla gara relativa all’ATEM di interesse.]].</testo>
    <testo>40. Quanto alla argomentazione fornita dalle Parti sul fatto che l’operazione prospettata, se osservata nel suo complesso, risulta pro-competitiva poiché accresce la pressione competitiva di un operatore di medie dimensioni nei confronti dei principali operatori di livello nazionale, si osserva che tale argomentazione non è sufficientemente apprezzabile con riguardo alla valutazione degli effetti della Concentrazione sul mercato di riferimento, quale quello dell’ATEM di Padova 1, in considerazione del fatto che la contendibilità di ciascuna gara d’ATEM non può valutarsi con esclusivo riferimento alle scelte strategiche degli operatori nazionali, i quali non potranno essere presenti in tutti gli ambiti competitivi, e le cui scelte di partecipazione risultano altresì influenzate dalle tempistiche delle diverse gare. Più in generale tale argomentazione, in un contesto in cui le specificità locali e lo status di gestore uscente risultano cruciali al punto da definire ciascuna gara d’ATEM come un mercato rilevante distinto, appare sostanzialmente inconferente.</testo>
    <testo>41. Relativamente alla sussistenza di competitors in ATEM limitrofi, va rilevato che, in primo luogo, la presenza territoriale a livello regionale o in ATEM limitrofi all’ATEM di interesse di una serie di operatori anche qualificati non garantisce affatto, di per sé, la volontà di partecipare alla gara d’ambito di interesse. Ciò è confermato dalla stessa circostanza per cui la medesima Ascopiave, pur essendo un soggetto radicato proprio nell’area veneta e detenendo posizioni di preminenza in ATEM limitrofi a quello di Padova 1 (nonché una posizione non trascurabile nello stesso ATEM Padova 1), non aveva intenzione di partecipare alla gara per tale ATEM. Peraltro, gli operatori indicati dalle Parti sono stati, in buona sostanza, inclusi tra i soggetti consultati in sede di c.d. market test e, tuttavia, ad esito di tale consultazione è emersa comunque la percezione, quantomeno in taluni casi, di un concreto effetto disincentivante dovuto alla Operazione.</testo>
    <testo>42. Relativamente all’argomento di Ascopiave per cui i vantaggi di ordine tecnico-informativo tenderebbero a essere compensati dagli obblighi informativi in carico ai gestori uscenti si deve rilevare che tali obblighi informativi, per propria natura, per la complessità e l’eterogeneità delle tematiche potenzialmente coinvolte (dovuta tra l’altro alla differenziazione geografica del territorio e dei diversi ATEM), non risultano affatto sufficienti a compensare le disparità esistenti in termini di informazioni sulla rete e di know-how, tra soggetti che gestiscono la rete stessa da molti anni (o la hanno addirittura costruita) e soggetti esterni potenzialmente interessati a partecipare alla gara. La persistenza delle asimmetrie informative è peraltro anche indicata, implicitamente, dalla diffusa prassi di utilizzare (come anche nel caso della presente Operazione), in caso di cessione, contratti di servizio da parte dei soggetti cedenti in favore dei soggetti acquirenti, anche in casi in cui questi ultimi siano rappresentati da player di notevole dimensione e indiscussa esperienza e capacità gestionale e dall’apprezzamento riscontrato per l’offerta di contratti simili adottata come misura correttiva in recenti casi di concentrazione esaminati dall’Autorità32[NOTE:33:[Vd. proc. C12125.]]. Infine, milita nello stesso senso quanto dichiarato da alcuni partecipanti al market test, che hanno evidenziato la permanenza e la rilevanza di asimmetrie informative e hanno individuato alcune possibili misure che potrebbero essere utili a compensare tale divario33[NOTE:34:[Vd. doc. 67,68 e 69.]].</testo>
    <testo>43. Quanto alla considerazione svolta dalle Parti per cui la c.d. regolazione asimmetrica attualmente vigente in materia tariffaria, prevedendo una minore remunerazione in tariffa per gli incumbent (tariffazione valorizzata alla RAB) rispetto agli entranti (tariffazione valorizzata al VIR, valore generalmente superiore alla RAB) in caso di aggiudicazione, produrrebbe vantaggio per gli entranti rispetto agli incumbent, vantaggio che sarebbe proporzionale alla differenza tra VIR e RAB (differenza che, a detta della Parte, sarebbe particolarmente accentuata nel caso di Padova 1) e addirittura accresciuto dall’Operazione in quanto essa fa aumentare il grado di incumbency delle Parti, si deve sottolineare che tale argomento, alla luce delle evidenze disponibili e della diffusa percezione nel settore, non sembra affatto sufficiente a superare i molteplici e noti vantaggi associati allo status di incumbent in sede di gara e non può certo spingersi al punto di considerare il grado di incumbency (e quindi l’effetto di accrescimento dello stesso dovuto all’Operazione) come un elemento che addirittura sfavorisce, piuttosto che favorire, la partecipazione in gara34[NOTE:35:[Non appare appropriato, ad ogni modo, definire tale minore incentivo come un vero e proprio “svantaggio” di cui soffrono gli incumbent, in quanto tale minore incentivo deriva proprio dalla facoltà che essi hanno di cedere i propri impianti valorizzandoli al valore del VIR, piuttosto che aggiudicarsi la gestione.]].</testo>
    <testo>44. La possibilità di recuperare in tariffa l’importo del VIR, inoltre, risulta inconferente rispetto alla possibile esistenza di una barriera finanziaria, che potrebbe risultare stringente soprattutto per i soggetti di minori dimensioni, che, in un contesto già caratterizzato da notevoli vantaggi in capo al gestore uscente e di notevoli incertezze circa il calendario delle gare e le caratteristiche delle stesse, dovrebbero fronteggiare, a differenza del gestore incumbent, l’ulteriore problema di dover reperire nei mercati dei capitali una cospicua mole di finanziamenti per poter partecipare alle gare stesse nella veste di partecipante esterni, per via della necessità di corrispondere ai gestori uscenti l’esborso necessario a rilevarne le reti, prima di iniziare a incassarne gli introiti tariffari.</testo>
    <testo>Conclusione circa gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>45. Alla luce delle considerazioni che precedono l’Operazione, in assenza di misure correttive, appare suscettibile di determinare il rafforzamento della posizione dominante delle Parti (e in particolare della merged entity facente capo ad Ascopiave) nella futura gara dell’ATEM di Padova 1.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione alla luce delle misure proposte da Ascopiave</testo>
    <testo>46. Le misure correttive proposte da Ascopiave vanno incontro in modo specifico alle preoccupazioni concorrenziali destate dall’Operazione. In particolare, esse non hanno l’obiettivo di ricostituire un nuovo significativo gestore uscente dell’ATEM, che possa rappresentare un probabile partecipante alla procedura di gara, ma soltanto di controbilanciare l’eventuale disincentivo che il rafforzamento dell’incumbent causato dalla concentrazione potrebbe generare nei concorrenti terzi potenzialmente interessati, ove esistenti.</testo>
    <testo>47. In tal senso, i rimedi proposti da Ascopiave sortiscono proprio l’effetto di rendere maggiormente contendibile l’ATEM di Padova 1 per tali eventuali partecipanti e di incoraggiare la partecipazione degli stessi alla gara, sebbene essi necessitino, a tale scopo, di alcune ulteriori integrazioni.</testo>
    <testo>48. Per quel che riguarda la misura c.d. di dilazione del VIR incrementale, essa mira direttamente a risolvere (in misura proporzionale all’effetto incrementale dell’Operazione) eventuali ostacoli di natura finanziaria cui potrebbero andare incontro quei soggetti  di dimensioni e grado di operatività minori che avessero comunque intenzione di presentare offerte per l’aggiudicazione della gara per l’ATEM di Padova 1. Essi, infatti, avrebbero la possibilità di posticipare gli esborsi necessari a rilevare gli impianti del gestore uscente e di riallineare gli stessi con gli introiti associati all’inizio delle attività di gestione, allentando così il vincolo finanziario nella fase immediatamente successiva alla eventuale aggiudicazione della gara. Tuttavia, affinché tale misura sia pienamente efficace, occorre che essa decorra dal primo giorno del settimo mese successivo all’ingresso del new entrant, in modo tale che quest’ultimo sia posto nelle condizioni più favorevoli per acquisire la liquidità necessaria al pagamento del VIR. In definitiva, la posticipazione del termine iniziale della dilazione di pagamento è idonea a garantire, con maggiore grado di probabilità, il riallineamento degli esborsi previsti con i flussi di cassa positivi associati agli introiti tariffari per l’eventuale gestore subentrante.</testo>
    <testo>49. Parimenti, la possibilità di usufruire della misura occupazionale rappresenta un’ulteriore facoltà di cui potrebbe avvalersi il gestore subentrante in caso di aggiudicazione, allo scopo di ottimizzare la gestione del servizio all’interno dell’ATEM. Tale misura, pertanto, rappresenta un elemento che contribuisce ad accrescere ex ante la appetibilità della gara dell’ATEM di Padova 1 per un soggetto potenzialmente interessato a prendervi parte. A tale scopo, tuttavia, la soglia di applicazione di tale misura va portata al livello di un dipendente ogni 2000 PDR, in coerenza con la conformazione adottata da tale misura in casi precedenti (e che ha riscosso, peraltro, anche nel presente procedimento, un parziale apprezzamento dalla maggioranza degli operatori consultati sulla sua possibile efficacia35[NOTE:36:[Inoltre, la misura in tale conformazione (trasferimento di 1 dipendente ogni 2000 PDR) ha riscosso apprezzamento anche dalla maggioranza degli operatori consultati nel procedimento C12125 circa il possibile effetto incentivante della stessa.]]).</testo>
    <testo>50. Infine, la misura c.d. informativa rappresenta anch’essa un ulteriore elemento capace di migliorare la appetibilità dell’ATEM, andando direttamente a ridurre uno dei principali vantaggi associati allo stato di incumbency, ossia quello informativo. Essa, prevedendo la cessione da parte del gestore uscente al nuovo entrante di informazioni qualificate e dettagliate, rende possibile la presentazione di offerte tecniche più complete e consapevoli da parte di soggetti che siano interessati a prendere parte alla gara36[NOTE:37:[Sulla rilevanza di tali informazioni si è espresso il Comune di Genova in qualità di stazione appaltante dell’ATEM di Genova 1, uno dei principali ATEM di Italia e ha concordato, prima facie, la stessa Autorità che, in base a tale segnalazione, ha avviato il citato procedimento A527.]].</testo>
    <testo>51. Tuttavia, allo scopo di assicurare una piena compensazione dell’incremento dei vantaggi informativi di incumbency derivanti dall’operazione e facilitare il subentro nella gestione, la merged entity dovrà inoltre stipulare, su richiesta dell’eventuale gestore subentrante un contratto di servizio transitorio (Transitional Service Agreement) a favore di quest’ultimo, della durata di 12 mesi e alle condizioni economiche previste dall’ARERA per servizi analoghi. Va rilevato come, del resto, alcuni soggetti intervistati in occasione del market test svolto nel corso del presente procedimento considerino siffatta previsione  un utile strumento per attenuare i vantaggi della incumbency in sede di gara d’ATEM (cfr. supra, par. 26). Da ultimo, l’utilità e la rilevanza della misura stessa, nel caso di specie, è peraltro implicitamente suggerita da quanto convenuto dalle Parti della presente Operazione nella parte in cui è prevista la possibilità di stipulare tra di esse similari contratti di servizio in favore dell’acquirente Ascopiave.</testo>
    <testo>VII. CONCLUSIONI</testo>
    <testo>52. I rimedi proposti da Ascopiave, come sopra sintetizzati, unitamente alle integrazioni citate, risultano idonei a compensare gli effetti restrittivi della concorrenza dell’operazione comunicata, la quale, come emerge dall’istruttoria, avrebbe comportato la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato della gara per l’aggiudicazione della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Padova 1.</testo>
    <testo>53. I rimedi comportamentali presentati da Ascopiave e le successive integrazioni, così come sono stati graduati, appaiono idonei a superare gli effetti restrittivi dell’Operazione attraverso la creazione di adeguati incentivi alla partecipazione alla gara che compensano il disincentivo rappresentato dal rafforzamento dell’incumbent.</testo>
    <testo>54. Tutto quanto considerato, è possibile concludere che, a condizione che siano adottati i rimedi sopra descritti, l’operazione di concentrazione può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>RITENUTO che l’operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, nel mercato della gara futura dell’ATEM Padova 1;</testo>
    <testo>RITENUTO necessario prescrivere alla società Ascopiave S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure volte a impedire tale conseguenza, eliminando gli effetti distorsivi causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;</testo>
    <testo>RITENUTO che l’operazione in esame è autorizzata subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il contratto di servizio tra Hera e Newco Distribuzione, che si accompagna all’operazione, può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell’operazione e a essa necessarie;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di autorizzare l’operazione di concentrazione comunicata, a condizione che Ascopiave S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione delle seguenti misure, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:</testo>
    <testo>A. Ascopiave S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito Padova 1 di beneficiare, per un periodo massimo di diciotto mesi a partire dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di effettivo subentro nella gestione del servizio, della dilazione del pagamento della porzione di VIR incrementale, corrispondente alle reti attualmente di spettanza di Ascopiave S.p.A., con l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Ascopiave S.p.A. e il gestore aggiudicatario della gara (“Tasso di interesse”). Tale misura sarà, tuttavia, applicabile solo in favore dell’operatore aggiudicatario della gara la cui dimensione non superi, a livello nazionale e su base consolidata di gruppo, il milione di PDR e prevedrà, in caso di inadempimento da parte del gestore entrante, il pagamento in favore di Ascopiave S.p.A. di un importo a titolo di penale pari alla tariffa dallo stesso percepita in relazione alla porzione di PDR oggetto di dilazione, maggiorata di un tasso di interesse pari al tasso di interesse per ogni giorno di ritardo;</testo>
    <testo>B. Ascopiave S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito Padova 1 di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente delle concessioni di cui sono attualmente titolari Ascopiave S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. che, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 21 aprile 201137[NOTE:38:[Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, in G.U.R.I- Serie Generale n.102 del 4 maggio 2011.]], sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore, in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR. Inoltre, nel caso in cui il gestore subentrante intendesse avvalersi di tale offerta, Ascopiave S.p.A. garantirà che i suddetti dipendenti restino alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali di godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio;</testo>
    <testo>C. Ascopiave S.p.A. dovrà fornire, in occasione della gara per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Padova 1, la cartografia  della rete risultante dall’insieme delle attività di cui sono attualmente titolari Ascopiave S.p.A. e AcegasApsAmga S.p.A. nell’ATEM di Padova 1, in formato aperto e interoperabile (.dwg o shapefile) recante le informazioni, nella propria disponibilità, relative alla descrizione delle reti e degli impianti con evidenza dell’anno di posa e delle altre caratteristiche38[NOTE:39:[L’indicazione dell’anno di posa o di una opportuna stima nella cartografia è da intendersi valida per tutti i tratti di rete, indipendentemente dalla data di installazione.]];</testo>
    <testo>D. Ascopiave S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario della gara d’ambito Padova 1 di fruire, alle condizioni previste dall’ARERA per servizi analoghi, di un contratto di servizi (Transitional Service Agreement, di seguito “TSA”) della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Ascopiave S.p.A. dovrà pubblicare (con le modalità previste al successivo paragrafo), il term-sheet contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al know-how riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona, vale a dire concernenti l’insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti al servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, quali ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura.</testo>
    <testo>L’applicabilità delle misure incentivanti indicate dalla lettera  A. alla lettera D. dovrà essere comunicata da Ascopiave S.p.A. al mercato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Padova 1 mediante pubblicazione sui principali quotidiani specializzati di settore nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.</testo>
    <testo>Infine, Ascopiave S.p.A. dovrà presentare una informativa all’Autorità entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione della concessione di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Padova 1, nonché una relazione conclusiva dettagliata sull’ottemperanza alle predette misure entro il 31 dicembre dell’anno di aggiudicazione della gara.</testo>
    <testo>Le indicate misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <testo>Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.</testo>
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