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<decisione id="P28352">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12318 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/CATENA FARMACEUTICA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28352</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 2020;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 19 agosto 2020;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (nel seguito, anche ‘CEF’) è una società cooperativa tra farmacisti attiva nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici che eroga altresì, in modo marginale, servizi accessori all’attività di distribuzione (marketing, sviluppo prodotto, raccolta ed elaborazione dati, ecc.).</testo>
    <testo>CEF è attiva esclusivamente sul territorio nazionale e, nel 2019, ha realizzato un fatturato pari a circa 1,4 miliardi di euro.</testo>
    <testo>2.	Catena Farmaceutica S.p.A. (nel seguito, anche ‘Catena’) è una società attiva nel commercio all’ingrosso di medicinali a uso umano e veterinario, prodotti dietetici, alimenti per l’infanzia, oltre a tutti i prodotti che soddisfano le richieste d’acquisto delle farmacie, dei presidi e delle strutture sanitarie.</testo>
    <testo>Catena è attiva esclusivamente in Italia e, nel 2018, ha realizzato un fatturato pari a circa 55 milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata concerne l’affitto, da parte di CEF, del ramo d’azienda di Catena costituito dal complesso di beni e rapporti giuridici strumentali allo svolgimento dell’attività di distribuzione dei farmaci esercitata presso l’immobile ubicato nel Comune di Lallio (BG).</testo>
    <testo>4.	La durata del contratto di affitto d’azienda è pari a 12 mesi, senza che sia prevista alcuna clausola di rinnovo contrattuale; inoltre, entrambe le parti possono esercitare il recesso anticipato dal contratto.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione consiste nell’affitto di un ramo d’azienda che conferisce alla società affittuaria il controllo della gestione e delle risorse del ramo d’azienda oggetto di contratto d’affitto. Tale operazione, tuttavia, non costituisce una concentrazione in quanto la durata temporale del contratto d’affitto, pari a 12 mesi, risulta particolarmente breve ed è, inoltre, prevista la possibilità di recesso anticipato da parte di entrambe le società partecipanti all’operazione.</testo>
    <testo>Pertanto, l’operazione comunicata, non determinando una modifica duratura del controllo, non costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 287/90;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>che non vi è luogo a provvedere.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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