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<decisione id="P31964">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12820 - POSTE LOGISTICS/BENETTON LOGISTICS</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31964</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Poste Logistics S.p.A. in data 17 aprile 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Poste Logistics S.p.A. (di seguito, “Poste Logistics”; CF 17539561005) è una società per azioni controllata da Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”), holding del gruppo Poste Italiane (“Gruppo Poste”), che opera come fornitore di servizi logistici conto terzi (c.d. “3PL” o Third Party Logistics) e progetta, realizza e monitora la supply chain dei clienti, offrendo un’ampia gamma di soluzioni di logistica integrata: da servizi standard a soluzioni custom attraverso la disponibilità di magazzini multiutente o dedicati.</testo>
    <testo>Il Gruppo Poste è il fornitore ex lege del servizio postale universale e svolge, sull’intero territorio nazionale, tutte le fasi delle attività postali (raccolta/accettazione, smistamento, trasporto e distribuzione) relative ai servizi di recapito. Inoltre, il Gruppo Poste, anche attraverso le proprie controllate, è attivo nei seguenti settori: servizi di telecomunicazione fissa e mobile, pagamenti, finanziari, assicurativi, energia, IT e logistica integrata.</testo>
    <testo>Nel 2024, il Gruppo Poste ha realizzato un fatturato mondiale di circa [30-40]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa [100-595] milioni in Europa (escludendo l’Italia) e [30-40] miliardi di euro in Italia.</testo>
    <testo>2.	Benetton Logistics S.r.l. (di seguito, “Benetton Logistics” o “Target”; CF 05576850266) è una società a responsabilità limitata neocostituita, il cui capitale sociale è interamente detenuto da Benetton Group S.r.l. (di seguito, “BG”), parte del gruppo facente capo alla holding Schema Eta S.r.l. (di seguito, “Gruppo Benetton”), e a cui è stato conferito da BG il ramo d’azienda comprendente l’insieme delle attività, degli immobili e delle risorse umane inerenti alla gestione dei magazzini, alle manutenzioni degli asset logistici, ai trasporti e alle attività logistiche funzionali alla distribuzione dei prodotti ai clienti commerciali e ai consumatori finali di BG. Benetton Logistics, quindi,  attualmente svolge, in prevalenza per il Gruppo Benetton, attività di gestione dei magazzini, stoccaggio e movimentazione delle merci, organizzazione e coordinamento dei trasporti e delle spedizioni, nonché pianificazione e gestione dei flussi logistici lungo la supply chain, inclusi i servizi di distribuzione sia verso i canali e-commerce che verso i punti vendita “fisici” gestiti direttamente dal Gruppo Benetton o da imprenditori terzi.</testo>
    <testo>Nel 2025, Benetton Logistics ha realizzato un fatturato di circa [36-100] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, da parte di Poste Italiane (per il tramite di Poste Logistics), del controllo esclusivo di Benetton Logistics, mediante l’acquisto del 51% del suo capitale sociale e in considerazione dell’assenza di diritti di veto in capo al socio di minoranza (BG)1[NOTE:2:[omissis].]. Con il perfezionamento dell’Operazione, Poste Logistics fornirà, attraverso la Target, servizi di logistica.</testo>
    <testo>4.	Sono previsti patti di non concorrenza e di non sollecitazione, della durata di [omissis] anni dal closing e circoscritti al territorio italiano. In forza di tali pattuizioni, BG si impegna a: [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5.	L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.</testo>
    <testo>6.	I patti di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti in precedenza, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di due anni2[NOTE:3:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in G.U.U.E. C/56 del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>Il mercato rilevante</testo>
    <testo>7.	Sotto il profilo merceologico, in considerazione dell’ambito di operatività della Target, l’Operazione interessa il mercato della logistica integrata per le aziende, che ricomprende sia l’organizzazione della movimentazione delle merci dai fornitori fino ai clienti finali (fabbriche, punti vendita), che lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti, assicurando la massima efficienza del flusso di merci dal luogo di origine a quello di destinazione e della connessa gestione del magazzino. Tali servizi sono resi sia nelle fasi iniziali, intermedie e finali del ciclo produttivo (c.d. logistica inbound), sia nella successiva fase della distribuzione dei prodotti finiti (c.d. logistica outbound).3[NOTE:4:[Cfr. C12643 - Medlog Holding Italia-Logistics Project Italia/MVN, provvedimento n. 31273 del 26 giugno 2024, in Bollettino 28/2024; C12421 - Fastening Solutions/Berardi Bullonerie, provvedimento n. 29968 dell’11 gennaio 2022, in Bollettino 4/2022; C12211 - Rhenus Se &amp; Co./Cesped, provvedimento n. 27500 del 10 gennaio 2019, in Bollettino 4/2019; C12055 - Imi Fondi Chiusi Società di gestione del risparmio/Trasporti Romagna, provvedimento n. 26084 del 21 giugno 2016, in Bollettino 24/2016; C11763 - Sda Express Courier/Italia Logistica, provvedimento n. 23905 del 12 settembre 2012, in Bollettino 37/2012 e C9408 - Sda Express Courier-Fs Logistica/Italia Logistica, provvedimento n. 18535 del 19 giugno 2008, in Bollettino 24/2008.]] Come rilevato dalla Commissione europea4[NOTE:5:[Cfr. decisioni della Commissione europea, M.9824 - XPO Logistics / Kuehne + Nagel Drinkflow Logistics Holdings, del 17 settembre 2020 ed M.1895 Ocean Group / Exel del 3 maggio 2000. ]], questi servizi costituiscono un mercato rilevante distinto da quello degli elementi della supply chain considerati singolarmente, quali il mero trasporto, la sola organizzazione della spedizione (c.d. freight forwarding) e i servizi di gestione del magazzino, in quanto nella logistica integrata l’enfasi è posta sulla gestione efficiente del flusso e, quindi, sull’integrazione delle attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso di movimentazione dei beni e di quelle di puro trasporto5[NOTE:6:[C12643 - Medlog Holding Italia-Logistics Project Italia/MVN cit.. ]].</testo>
    <testo>8.	In un precedente6[NOTE:7:[Cfr. C12442 - Poste Italiane/Plurima, provvedimento n. 30124 del 20 aprile 2022, in Bollettino 17/2022.]], l’Autorità ha prospettato la possibilità di distinguere, all’interno del più ampio mercato della logistica integrata, i servizi di logistica rivolti al settore sanitario e ospedaliero, in ragione delle competenze specialistiche richieste e dei requisiti tecnici peculiari, senza tuttavia addivenire a una precisa definizione del mercato.</testo>
    <testo>9.	Nel caso di specie, non risulta comunque necessario pervenire a una puntuale definizione del mercato merceologico, dal momento che la valutazione degli effetti concorrenziali non muterebbe neppure considerando tale ulteriore segmentazione.</testo>
    <testo>10.	Da un punto di vista geografico, il mercato della logistica integrata è stato valutato dall’Autorità di dimensione nazionale, in considerazione del fatto che la domanda dei relativi servizi è espressa prevalentemente da clientela nazionale che si rivolge a imprese attive sul territorio nazionale e che i servizi riguardano in prevalenza la movimentazione di merci sul territorio nazionale7[NOTE:8:[Cfr. C12549 - Industries-ALS/ALS Luxury Logistics, cit. e C12421 - Fastening Solutions / Berardi Bullonerie, cit.. A livello unionale, la Commissione europea ha, invece, considerato il mercato in esame di dimensione europea, lasciando aperta la possibile segmentazione in mercati nazionali (cfr. decisioni della Commissione europea M.11143 - CMA CGM/Bollore Logistics, del 7 giugno 2024; M.10733 - CMA CGM/GEFCO dell’11 maggio 2023 ed M.6570 UPS/TNT Express del 28 luglio 2012.]].</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>11.	L’Operazione non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza sotto il profilo orizzontale, in quanto l’incremento della quota di mercato di Poste Italiane a seguito dell’Operazione sarebbe marginale (inferiore all’1%) e, in ogni caso, la quota congiunta delle parti resterebbe ampiamente al di sotto del 5%8[NOTE:9:[Si precisa che, ai fini del calcolo delle quote di mercato, è stato considerato solamente il fatturato di Poste Italiane relativo alla logistica integrata, escludendo dunque le attività di corriere da logistica e di trasporto, oltre che la commessa del Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19.]], anche escludendo dal valore totale del mercato della logistica integrata il valore riferibile ai servizi di logistica integrata sanitaria, in cui peraltro è attivo esclusivamente il Gruppo Poste, tramite Plurima S.p.A., e non la Target.</testo>
    <testo>12.	A ciò si aggiunga che l’Operazione ha luogo in un mercato altamente frammentato, caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori internazionali e nazionali. In particolare, risultano attivi diversi concorrenti con quote di mercato superiori a quelli che andrebbero a detenere le parti a seguito dell’Operazione, quali Dachser&amp;Fercam Italia ([5-10%]), DHL Supply Chain Italy ([5-10%]), Ceva Logistics Italia ([1-5%]), GXO Logistics Italy ([1-5%]) e Italtrans ([1-5%]).</testo>
    <testo>13.	Per quanto concerne possibili eventuali effetti verticali derivanti dall’Operazione, l’acquisizione della quota di mercato di Benetton Logistics nel mercato della logistica integrata non appare suscettibile, dato l’ammontare marginale detenuto dalla Target, di aumentare in maniera rilevante la quota di mercato del Gruppo Poste nel mercato nazionale dei servizi di logistica integrata al punto di produrre effetti distortivi della concorrenza.</testo>
    <testo>14.	Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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