﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decisione id="P28564">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12311 - B.F.-CONSORZIO AGRARIO DELL’EMILIA-CONSORZIO ADRIATICO-CONSORZIO AGRARIO DEL TIRRENO-CONSORZIO AGRARIO CENTRO SUD-SOCIETÀ CONSORTILE CONSORZI AGRARI/NEWCO</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28564</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 9 febbraio 2021;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione effettuata dalla società BF S.p.A., pervenuta in data 27 luglio 2020;</testo>
    <testo>VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 1° agosto 2020, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTE le informazioni aggiuntive inviate dalle società BF S.p.A., pervenute in data 24 dicembre 2020 e integrate in data 14 gennaio 2021;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>I1. BF S.p.A.</testo>
    <testo>1. BF S.p.A. (di seguito BF) è una società quotata in borsa, holding dell’omonimo gruppo societario, primario operatore nazionale attivo, a livello integrato, nel settore agro-industriale, zootecnico e dei servizi tecnologici innovativi a favore degli operatori del settore agricolo. Il capitale sociale di BF è suddiviso come segue tra investitori istituzionali e privati nazionali: Fondazione Cariplo (21%); CDP Equity S.p.A., controllata da Cassa Depositi e Prestiti (19%); Dompè Holding S.r.l. (14%), una persona fisica (11%), flottante in borsa (35%). Sulla base di quanto dichiarato dalla Parte, nessuno dei soci esercita, individualmente o congiuntamente, un’influenza determinante sull’attività di BF.</testo>
    <testo>2. BF opera in primo luogo - tramite le proprie controllate Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi e per Imprese agricole S.p.A., B.F. Agro-Industriale S.p.A. e Cicalino Green Soc. Agr. S.r.l - nella coltivazione, distribuzione e commercializzazione all’ingrosso di prodotti agricoli e zootecnici. In particolare, Bonifiche Ferraresi S.p.A. rappresenta la più grande azienda agricola italiana, contando su un patrimonio di circa 8.000 ettari, destinati ad allevamenti bovini e coltivazioni di riso, mais, grano duro e tenero, orzo, barbabietole da zucchero, erba medica, soia, orticole, piante officinali, produzione olivicola e frutta.</testo>
    <testo>3. BF è attiva, inoltre, in tutte le fasi del ciclo del seme (costituzione di nuove varietà, moltiplicazione, lavorazione e commercializzazione delle sementi), tramite la controllata S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A. (di seguito SIS), di cui detiene circa il 42% del capitale sociale1[NOTE:1:[La rimanente quota di capitale sociale di SIS è detenuta da: Consorzio Agrario Dell’Emilia Romagna S.c. (33,6%), Filiera Agricola Italiana SpA (5%), Consorzio Agrario regionale della Lucania e Taranto (5%) e altri 28 Consorzi Agrari. BF ha acquisito il controllo di SIS nel 2017, sottoscrivendo un accordo per l’acquisto di una partecipazione pari al 41,19% dai seguenti soggetti: Consorzio Agrario dell’Emilia, Consorzio Agrario del Nordest, Consorzio Agrario dell’Adriatico, Consorzio Agrario del Centro Sud e Flaminia in liquidazione (società a sua volta controllata da un Consorzio Agrario). I 4 consorzi cedenti detengono tuttora il 40% circa del capitale sociale di SIS. Tra BF, da una parte, e i 4 Consorzi cedenti, dall’altra, è stato stipulato un patto parasociale per la governance di SIS che, pur attribuendo ai consorzi la metà dei componenti del CdA, garantisce a BF il controllo di fatto sulla società sementiera.]]. SIS è la principale impresa sementiera nazionale ed è leader nel settore delle sementi di frumento, prevalentemente commercializzate mediante la rete distributiva dei Consorzi Agrari. Essa tratta circa 600 sementi e dispone dei diritti di esclusiva per 116 di esse. In particolare, SIS è titolare di una licenza per la moltiplicazione e la commercializzazione di una varietà particolarmente pregiata di grano duro, denominata Grano senatore Cappelli2[NOTE:2:[Cfr. AL22 - COMMERCIALIZZAZIONE DEL GRANO SENATORE CAPPELLI, provv. n. 27991 del 12 novembre 2019.]].</testo>
    <testo>4. BF opera altresì nel settore dell’offerta di servizi agricoli di precisione, mediante la società I.B.F. Servizi S.p.A., costituita nel 2017 in partnership con l’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e controllata congiuntamente con tale ente pubblico.</testo>
    <testo>5. Il gruppo BF è attivo inoltre nel settore della distribuzione alla GDO di prodotti alimentari nazionali quali pasta, riso, tisane e legumi, commercializzati con il marchio “Stagioni d’Italia”. Come contoterzista per il gruppo BF, con riferimento alla produzione della pasta “Stagioni d’Italia”, opera il pastificio Ghigi 1870 S.p.A. (di seguito anche Ghigi), nel cui capitale sociale SIS e BF detengono, complessivamente, una partecipazione pari al 40,7%. La rimanente quota di capitale sociale è detenuta, prevalentemente, da consorzi agrari, tra cui, in primis, il Consorzio Agrario Adriatico s.c. (che ne detiene il 32%).</testo>
    <testo>6. Il gruppo BF detiene anche una partecipazione del 51% nella società Filiera Bovini Italia S.r.l., attiva nella progettazione e sviluppo di contratti di filiera, controllata congiuntamente con la società Filiera Agricola Italiana S.p.A..</testo>
    <testo>7. Congiuntamente con la società OCRIM-Società per l’Industria Meccanica S.p.A. (di seguito OCRIM), BF detiene infine il controllo congiunto della società Milling Hub S.p.A., partecipata al 49%, il cui oggetto sociale prevalente è quello della costruzione e gestione di impianti molitori. La società comune ha l’obiettivo di diventare un hub molitorio anche al servizio di parti terze.</testo>
    <testo>8. Nell’esercizio finanziario 2019, BF ha realizzato in Italia un fatturato consolidato pari, in Italia, a circa [30-100]*[NOTE:3:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni di euro.</testo>
    <testo>I.2. I Consorzi agrari</testo>
    <testo>9. I Consorzi agrari sono cooperative di agricoltori disciplinate dagli articoli 3511 e ss. del codice civile, il cui capitale sociale è distribuito tra migliaia di soci, nessuno dei quali ne esercita il controllo. Nel 1999, anche con l’obiettivo di superare la forte commistione nella gestione pubblica e privata dei Consorzi, fu emanata la legge n. 410/1999 di riordino del sistema dei Consorzi agrari i quali, sino ad allora, avevano svolto la loro attività sulla base dell’impianto normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 1235/1948. La legge n. 410/1999, così come integrata e modificata dal d.l. n. 181/2006 e dal d.l. 91/2017, risulta tuttora in vigore e disciplina l’attività dei consorzi stessi.</testo>
    <testo>Le principali novità della riforma introdotta nel 1999 riguardano la natura giuridica dei consorzi, la titolarità della loro vigilanza, l’esercizio del diritto di prelazione, il rimborso dei crediti, la praticabilità del credito agrario in natura, oltreché lo scioglimento della Federconsorzi3[NOTE:4:[Tutti i Consorzi Agrari, dal 1892 hanno aderito alla Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi), svolgendo numerose funzioni, anche di natura pubblicistica, di ausilio alla realizzazione delle politiche agricole di matrice pubblica, quali la gestione degli ammassi e il credito agli agricoltori. Nel 1991, tuttavia, Federconsorzi è entrata in una crisi finanziaria irreversibile e molti Consorzi sono stati posti in liquidazione coatta amministrativa o ammessi all’esercizio provvisorio. Federconsorzi è stata quindi sciolta nel 1999.]].</testo>
    <testo>In particolare, la natura giuridica dei consorzi, che precedentemente era quella di cooperative speciali ai sensi del decreto n. 1235/48, è stata modificata in cooperative a mutualità prevalente e a responsabilità limitata (legge n. 99/2009, articolo 9), equiparando in qualche misura i consorzi alle comuni cooperative agricole del settore e facendo venir meno il loro carattere di specialità.</testo>
    <testo>Tra gli scopi cui sono preposti i consorzi, l’articolo 2 della legge n. 410/1999 ha ribadito l’esecuzione di attività dirette a contribuire all’innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili per l’agricoltura. I consorzi sono stati inoltre espressamente abilitati all’esercizio del credito agrario in natura, a fronte del conferimento di prodotti agricoli all’ammasso volontario, prevedendo la possibilità di coprire il credito con il rilascio di cambiali agrarie, soggette a più ridotta imposizione fiscale.</testo>
    <testo>Infine, l’articolo 2, comma 3, del d.l. n. 91/2017, che è ulteriormente intervenuto a modificare la legge di riordino dei consorzi, prevede che questi ultimi possano esercitare le attività indicate al citato articolo 2 anche mediante la partecipazione a società di capitali, in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dei soci.</testo>
    <testo>I Consorzi attivi sul mercato, che erano inizialmente 72, sono ad oggi poco più di 20.</testo>
    <testo>Attualmente i Consorzi agrari continuano a svolgere attività a favore delle aziende agricole, sia socie che terze, erogando servizi di valorizzazione delle produzioni, assistenza tecnica, sostegno finanziario, gestione degli ammassi e consulenza, in modo capillare sul territorio nazionale, e distribuendo, tramite una rete specializzata di circa 1.300 punti vendita, input produttivi e strumenti necessari alle coltivazioni e agli allevamenti quali mangimi, sementi, macchine agricole, concimi, antiparassitari, fertilizzanti, oltre che carburanti e prodotti assicurativi. Nella rete dei punti vendita dei Consorzi vengono distribuiti anche prodotti della categoria orto-garden (botanica casalinga) e alimentari. Alcuni Consorzi sono inoltre attivi, tramite le proprie controllate, nella produzione di mangimi e sementi.</testo>
    <testo>10. Società Consortile Consorzi Agrari S.c.p.A. (di seguito, SCCA), costituita nel 2009 ai sensi della legge n. 410/1999, è una società consortile per azioni il cui capitale sociale è detenuto da 21 consorzi agrari attualmente attivi sul territorio nazionale, nessuno dei quali ne possiede singolarmente una quota di controllo. In particolare, i 4 consorzi che partecipano alla presente operazione ne detengono, congiuntamente, il 31,9%. SSCA è sorta con l’obiettivo di valorizzare le attività e i prodotti dei consorziati, nonché di procurare beni, servizi, attività e vantaggi per l’esercizio delle loro attività economiche. Tra le iniziative assunte, la SCCA ha costituito la società CAI - Consorzi Agrari d’Italia S.r.l., nell’ambito di un progetto di riorganizzazione del sistema dei Consorzi4[NOTE:5:[Il progetto è finalizzato – in attuazione del comma 2 bis dell’art. 2 della legge n. 410/1999, integrata dal Decreto Mezzogiorno, legge n.123/2017 – allo svolgimento congiunto di attività previste dall’oggetto sociale dei Consorzi Agrari aderenti, da realizzarsi mediante la partecipazione a società di capitali in cui i Consorzi Agrari dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea Ordinaria.]].</testo>
    <testo>SCCA detiene, inoltre, una partecipazione del 44% nella società Filiera agricola Italiana S.p.A., la cui rimanente parte del capitale sociale è detenuta da Germina Campus (44%) e da Consorzio Produttori di campagna Amica Soc. Coop. S.p.A. (12%) (entrambe facenti capo all’organizzazione agricola Coldiretti) e una partecipazione del 36% circa nel Consorzio Produttori Campagna Amica Soc. Coop S.p.A.).</testo>
    <testo>Il fatturato realizzato da SCCA nel 2019, sostanzialmente derivante dai contributi consortili, è stato pari a circa 2 milioni di euro.</testo>
    <testo>11. Il Consorzio Agrario dell’Emilia Romagna società cooperativa (CAE) è il principale consorzio agrario a livello nazionale, attivo nelle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Ravenna. Il capitale sociale di CAE è detenuto da circa 4.500 soci. CAE controlla le seguenti società: (i) Emilcap S.r.l., operante nel settore dei mangimi; (ii) Eurocap Petroli S.p.A. operante nella distribuzione di carburanti e altri prodotti petroliferi; (iii) Sicap S.r.l., società costituita per gestire i servizi logistici del Consorzio e di Eurocap Petroli S.p.A.; (iv) Quality Seeds S.r.l., società operante nel settore delle patate da seme. CAE detiene anche una partecipazione del 33,6% in SIS S.p.A.. Il fatturato realizzato da CAE nel 2019 è stato di 345 milioni di euro.</testo>
    <testo>12. Il Consorzio Agrario dell’Adriatico società cooperativa (CAA) è attivo nelle Province di Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata. Il capitale sociale di CAA è detenuto tra più di 3000 soci. CAA controlla una società immobiliare, una società assicurativa e la società Organizzazione Produttori Sementi Romagna S.r.l. in liquidazione, attiva nel settore delle sementi. Essa detiene inoltre una partecipazione pari al 32% in Ghigi 1870 S.p.A.. Il fatturato realizzato da CAA nel 2019 è stato di 33 milioni di euro.</testo>
    <testo>13. Il Consorzio Agrario del Tirreno società cooperativa (CAT) è attivo nelle Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Pistoia e Viterbo. Il capitale sociale di CAT è detenuto da circa 1000 soci. CAT controlla due società attive nel settore dell’assicurazione dei rischi agricoli (Consorzio Agrario Pisa Assicurazioni S.r.l. e SAV Società Assicurativa Viterbese S.r.l.) e la società Sementi Maremma S.r.l., attiva nel settore delle sementi. Il fatturato realizzato da CAT nel 2019 è stato di 74 milioni di euro.</testo>
    <testo>14. Il Consorzio Agrario Centro Sud società cooperativa (CACS) è attivo nelle Province di Chieti, Pescara, L’Aquila, Teramo, Campobasso, Isernia e Foggia. Il capitale sociale di CACS è detenuto da circa 1000 soci. CACS controlla al 100% la società Cons. Ass S.r.l., che ha per oggetto l'attività di agenzia di assicurazione a favore delle imprese operanti nel mercato dell'agricoltura. Il fatturato realizzato da CACS nel 2019 è stato di 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>II.1. Modalità di realizzazione e obiettivi dell’operazione</testo>
    <testo>15. L’Operazione notificata consiste nella costituzione di un’impresa comune da parte di BF, i 4 consorzi e SCCA (di seguito, congiuntamente, le Parti), da realizzarsi mediante5[NOTE:6:[Successivamente alla notifica all’Autorità dell’operazione, alla stessa è stata già data esecuzione, secondo quanto precisato anche in un comunicato stampa diramato in data 27 luglio 2020 da BF (Cfr. https://adhoccommunication.it/wp-content/uploads/2020/07/CS-Accordo-tra-BF-Spa-e-Consorzi-Agrari-per-la-partecipazione-in-CAI-.pdf.]]: i) la trasformazione della società CAI S.r.l., creata il 1° agosto 2019 da SCCA, in una società per azioni di diritto italiano; ii) la sottoscrizione di un aumento di capitale volto a dotare la CAI S.p.A (di seguito CAI) di piena capacità operativa; iii) la partecipazione a tale aumento di capitale da parte dei Consorzi Agrari e SCCA mediante conferimento in CAI dei rispettivi rami d’azienda, essenzialmente costituiti dai compendi aziendali strumentali alle attività di commercializzazione, produzione ed erogazione di servizi e prodotti agricoli (ossia tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto dai Consorzi Agrari e da SCCA), oltre che dal capitale circolante, il personale, le passività, disponibilità liquide, parte dell’indebitamento finanziario; sono incluse nel conferimento anche le partecipazioni finanziarie detenute dai Consorzi, tra cui, in particolare, quelle detenute nel pastificio Ghigi; iv) la partecipazione all’aumento di capitale di CAI da parte di BF mediante un conferimento in denaro.</testo>
    <testo>16. Attualmente, al netto di aggiustamenti che potranno verificarsi, la sottoscrizione dell’aumento di capitale ha dato luogo alla seguente suddivisione di quote nel capitale sociale di CAI: BF 36,79%, CAE 31,1%, CAT 20,02%, CACS 6,29%, SCCA 3,96% e Consorzio Adriatico 1,84%. In ogni caso, è previsto che la quota di BF non possa scendere al di sotto del 35% e non possa superare il 49,9%6[NOTE:7:[Ciò anche in ossequio alle disposizioni del citato art. 2.3 del d.l. n. 91/2017, il quale prevede che le attività di cui ai commi 1 e 2 della legge n. 410/99 (ossia, le attività tipiche dei consorzi agrari) “possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività che le predette società esercitano a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi”.]], mentre la rimanente parte sarà comunque detenuta dai Consorzi Agrari e da SCCA (congiuntamente “i Consorzi”).</testo>
    <testo>17. La CAI S.p.A., sulla base di quanto previsto dal proprio statuto, “si prefigge lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura, operando nell’interesse generale dell’agricoltura delle zone in cui esercita la propria attività. La società opera ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del Decreto del Mezzogiorno.”</testo>
    <testo>18. Secondo quanto sostenuto dalle Parti, l’operazione intende realizzare importanti sinergie economiche e industriali tra i soggetti coinvolti, attivi nel settore agroalimentare. In particolare, BF, i Consorzi Agrari e SCCA mirano a: “(i) creare infrastrutture di coordinamento per aumentare la capacità competitiva della produzione nazionale; (ii) valorizzarne i prodotti; (iii) sviluppare una realtà nazionale in grado di realizzare i volumi necessari a competere sui mercati europei. Tali sinergie consentiranno di colmare il gap competitivo che esiste tra le realtà italiane, spesso di dimensioni particolarmente ridotte, e le realtà estere, di dimensioni ben maggiori e dunque in grado di esercitare pressioni competitive notevoli che le più piccole aziende agricole nazionali non riescono a contrastare”7[NOTE:8:[Cfr. formulario, pag. 13.]].</testo>
    <testo>II.2. Regole di governance di CAI</testo>
    <testo>19. In data 27 luglio 2020, i 4 consorzi agrari hanno stipulato un patto parasociale che definisce, in primo luogo, il numero dei consiglieri di CAI di parte consortile (7, così ripartiti: 2 ciascuno CAE e CAT, 1 ciascuno CACS, CAA e SCCA) e, in secondo luogo, le modalità di formazione di un orientamento comune di voto nell’ambito del Consiglio di Amministrazione di CAI. In particolare, in base a tale patto, i 4 consorzi si impegnano affinché i propri rappresentanti in seno al CdA di CAI si incontrino prima di ciascuna riunione consiliare “con l’obiettivo di stabilire una linea comune da mantenere durante tali riunioni e, ove possibile, uniformare il proprio orientamento di voto”8[NOTE:9:[Sulla base di quanto dichiarato dalle parti, l’inciso “ove possibile” deve essere interpretato, nella lettura complessiva della previsione in questione, come ulteriore specificazione del fatto che il voto congiunto sarà definito ed espresso dai Consorzi “nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile”.]].</testo>
    <testo>20. Sempre in data 27 luglio 2020, i Consorzi (i 4 consorzi agrari + SCCA), da una parte, e BF, dall’altra, hanno stipulato un patto parasociale che prevede che: i) il Consiglio di Amministrazione di CAI sia composto da un numero dispari di amministratori compreso tra 7 e 15 (essi risultano essere 13 nell’attuale conformazione); ii) i Consorzi e SCCA nominino la metà più uno (approssimato all’eccesso) dei consiglieri (7 nell’attuale versione del CdA); iii) BF nomini la metà meno uno (approssimata al difetto) degli amministratori; iv) l’Amministratore Delegato di CAI sia designato da BF, mentre il Presidente sia designato dai Consorzi; v) BF abbia un potere di veto in relazione ad alcune delibere di natura straordinaria, sia assembleari (ad es. in relazione ad operazioni straordinarie sul capitale di CAI) che consiliari (ad es. in relazione a operazioni che comportino scostamenti rilevanti da quanto previsto nel budget e nel business plan di CAI, cd Materie Consiliari Rilevanti o MCR); vi) in caso di parità di voti (per assenza di qualche consigliere) in qualsiasi delibera del Consiglio di Amministrazione, prevalga il voto determinante dell’Amministratore Delegato (cd. “casting vote”); vii) in caso di stallo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione, si attivi una procedura di risoluzione dello stesso gestita congiuntamente dal Presidente (espressione dei Consorzi e di SCCA) e dall’Amministratore Delegato (espressione di BF); vii) a fronte della mancata risoluzione dello stallo ad esito della procedura prevista, si possano esercitate opzioni di call (a favore dei Consorzi Agrari e SCCA) e put (a favore di BF) in relazione alla partecipazione di BF in CAI.</testo>
    <testo>21. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto di CAI, “le delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione, rettifica, aggiornamento del Business Plan in relazione a materie aventi natura mutualistica non costituiscono Materie Rilevanti Consiliari e potranno essere adottate con le maggioranze previste dal Paragrafo 6.2.2(a)” del Patto Parasociale9[NOTE:10:[Cfr. p.to 21.2, lett. b) dello Statuto di CAI S.p.A..]], e cioè con la maggioranza degli amministratori presenti. Ciò sta a significare che BF non ha poteri di veto sulle delibere riguardanti materie di natura mutualistica decise in seno al CdA di CAI.</testo>
    <testo>II.3 Conclusioni sul nuovo assetto di controllo di CAI e delle sue controllate</testo>
    <testo>22. Sulla base di quanto esposto in merito alle regole di governance di CAI, può concludersi che tale società, ad esito della presente operazione, risulta controllata in modo congiunto da BF, da una parte, e da SCCA e i 4 Consorzi, unitariamente, dall’altra. Ciò in quanto sia a BF - socio di minoranza con 6 membri nel Consiglio di Amministrazione - che a SCCA e i 4 consorzi - soci di maggioranza che dispongono, complessivamente, 7 consiglieri su 13 - viene riconosciuta la possibilità di bloccare l’approvazione delle delibere sulle MCR (per cui vengono richieste la maggioranza dei voti di BF e la maggioranza complessiva dei voti del Consiglio).</testo>
    <testo>23. In particolare, con riferimento al controllo congiunto acquisito su CAI dall’insieme dei 5 consorzi (SCCA e i 4 consorzi agrari), identificati come un “blocco” unitario di azionisti, va evidenziata la sussistenza delle seguenti circostanze e comunanze di interessi che fanno ritenere che tali soggetti si accordino stabilmente per definire un orientamento comune: i) i 4 consorzi agrari hanno sottoscritto uno specifico patto parasociale che li impegna, ove possibile, a definire un orientamento comune; ii) SCCA, pur non avendo sottoscritto tale patto, è direttamente partecipata dai 4 Consorzi, che ne detengono, complessivamente, il 31,9% e che rappresentano, unitariamente, il primo azionista di SCCA10[NOTE:11:[Il secondo azionista è il Consorzio Nord Ovest con una quota del 28,5% circa.]]; iii) la soluzione della fase di stallo decisionale, che tipicamente può determinarsi ove sussista un controllo congiunto, è demandata alla mediazione paritetica di due soggetti, ciascuno dei quali è espressione di un “blocco” distinto di azionisti (BF, da una parte, e i Consorzi/SCCA, dall’altra), rendendo necessario per gli azionisti di parte consortile - rappresentati da un unico e medesimo soggetto - concordare una linea comune.</testo>
    <testo>24. L’operazione determina anche una modifica della compagine sociale della società Ghigi 1870 S.p.A.: il gruppo BF, infatti, che già prima dell’operazione ne deteneva il 41% circa del capitale sociale, ne ha acquisito, ad esito dell’operazione, un’ulteriore quota attraverso la società CAI, nella quale confluiscono le partecipazioni detenute dai Consorzi del pastificio, complessivamente pari a circa il 37%. Secondo quanto dichiarato dalle Parti, tuttavia, in ragione dei meccanismi di voto previsti dagli statuti di CAI e della stessa Ghigi, nessuno dei soci arriverebbe a detenere, ad esito dell’operazione, una partecipazione di controllo nel pastificio.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>25. L’operazione comunicata, in quanto comporta una modifica del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>IV.1 I mercati interessati</testo>
    <testo>26. I consorzi agrari operano prevalentemente nella distribuzione alle aziende agricole, sia socie che terze, di prodotti e servizi utili allo svolgimento dell’attività produttiva, tra i quali gli input e i mezzi tecnici per l’agricoltura (macchine agricole, antiparassitari, fertilizzanti, mangimi, concimi e sementi), i prodotti petroliferi e i servizi assicurativi. Tra le attività svolte a supporto dell’attività produttiva e commerciale degli agricoltori, i consorzi forniscono altresì sevizi di: assistenza tecnica, ritiro, stoccaggio, essiccazione e commercializzazione di cereali e di altre produzioni foraggere e orticole, anche in virtù di contratti di coltivazione stipulati con gli agricoltori prima della semina. I consorzi distribuiscono inoltre, con una presenza tuttavia marginale nei rispettivi mercati di riferimento, prodotti agricoli e alimentari. Alcuni di essi, infine, sono integrati a monte nella fase della produzione di input come sementi e mangimi.</testo>
    <testo>27. BF e le sue società controllare, tra cui in particolare SIS, operano nell’ambito di numerose filiere agroalimentari, in mercati collocati sia a monte che a valle delle attività svolte dai consorzi agrari. In particolare, con riferimento alla prevalente attività di distribuzione al dettaglio di input e mezzi tecnici per l’agricoltura svolta dai Consorzi, BF e le sue controllate operano, a monte, nei mercati della produzione e commercializzazione di sementi e, a valle, nei mercati della coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nei mercati a monte, tali operatori si confrontano con numerose imprese internazionali attive nell’agrochimica, mentre, nei mercati a valle della produzione agricola, si confrontano con una moltitudine di imprese agricole, in contesti estremamente frammentati.</testo>
    <testo>28. L’operazione in esame, dunque, assume rilievo sia in funzione delle sovrapposizioni orizzontali che essa genera, soprattutto con riferimento alla produzione di sementi agricole, sia in funzione dell’integrazione verticale che essa crea o rafforza, soprattutto con riferimento alle diverse fasi della produzione degli input, della loro distribuzione al dettaglio, della coltivazione di prodotti agricoli e dell’erogazione di servizi di supporto a tali produzioni.</testo>
    <testo>29. Secondo la prassi dell’Autorità, i “mercati orizzontalmente interessati” da un’operazione di concentrazione sono quelli in cui due o più parti operano contemporaneamente e verranno a detenere dopo l’operazione una quota di mercato non inferiore al 15% (mercati orizzontalmente interessati). I “mercati verticalmente interessati” sono invece quelli in cui una parte deterrà dopo l’operazione una quota di mercato non inferiore al 25%, quando almeno un’altra parte opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto mercato (mercati verticalmente interessati).</testo>
    <testo>30. Seguendo tale impostazione, e sulla base delle quote di mercato fornite dalle Parti, possono ritenersi interessati dalla presente operazione i mercati descritti di seguito.</testo>
    <testo>IV.1.1 I mercati relativi alla produzione e commercializzazione di sementi</testo>
    <testo>31. Secondo un consolidato orientamento comunitario11[NOTE:12:[Cfr, tra gli altri: M8084 - Bayer/Monsanto, Dec. del 21 marzo 2018; M.5675- Syngenta/Monsanto’s Sunflower Seed Business, Dec. del 17 novembre 2010; Dupont/Pioneer, Dec n. IV/M.1512 del 21 giugno 1999.]] e nazionale12[NOTE:13:[Cfr., tra gli altri: C9869 – The Dow Chemical Company/Ramo d’Azienda, provv. n. 19380 del 23 dicembre 2008, C9529 - Blumen-Trol/Olter, provv. n. 18757 del 7 agosto 2008, C6926 - Monsanto/Seminis, Provv. n. 14126 del 10/03/2005, C3600 - Novartis Seeds/Agra Società del Seme, provv. n. 7930 del 20 gennaio 2000. ]], il settore relativo all’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di sementi va suddiviso in mercati rilevanti distinti in funzione delle specifiche tipologie di prodotto cui le sementi sono destinate (orzo, mais, frumento duro, frumento tenero, riso avena, ecc.) in ragione della scarsa sostituibilità per l'utilizzatore finale tra le sementi destinate a diversi prodotti.</testo>
    <testo>32. L’attività di produzione e commercializzazione di sementi si articola in diverse fasi, verticalmente collegate, ciascuna delle quali può essere svolta anche separatamente, da operatori che non sono verticalmente integrati. In particolare, essa comporta: a) la produzione del materiale genetico, detto “germoplasma”, che a sua volta implica lo svolgimento di un’attività di ricerca scientifica “di base” finalizzata alla costituzione del materiale necessario alla costituzione di nuove varietà di seme; b) lo sviluppo di varietà commerciali, che richiede l'individuazione, a partire dal materiale genetico di base, delle varietà che meglio rispondono alle esigenze commerciali (attività di sviluppo o “ricerca applicata”)13[NOTE:14:[Tale attività viene svolta utilizzando il materiale genetico di base e selezionando le varietà con migliori caratteristiche di produttività, resistenza, adattabilità a specifici ambienti di coltivazione, ecc.. Le varietà selezionate vengono sottoposte ai controlli di qualità previsti dalla normativa comunitaria e iscritte al Registro Nazionale delle Varietà. Esse possono quindi essere sia avviate al processo produttivo dalle ditte sementiere che le hanno sviluppate sia concesse in licenza ad altre ditte sementiere.]]; c) la produzione, da parte del costitutore della varietà o avente causa, dei materiali di moltiplicazione (tra i quali il c.d. “seme tecnico”), realizzati secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Tali prodotti sementieri devono essere controllati ufficialmente e certificati; d) l'attività produttiva propriamente detta (produzione del c.d. “seme commerciale”), consistente nella moltiplicazione del seme di base (attività che viene in molti casi esternalizzata dai produttori di sementi mediante specifici “contratti di moltiplicazione” stipulati con gli agricoltori), oltre che nella pulitura, conciatura, trattamento, insacco e certificazione del seme; e) la commercializzazione, consistente nella distribuzione e vendita del prodotto finale ai primi acquirenti, i quali non necessariamente corrispondono agli utilizzatori finali, ma possono essere semplici distributori, come ad esempio i consorzi agrari.</testo>
    <testo>33. Nonostante, in alcuni precedenti più risalenti, la Commissione abbia inglobato tutte le fasi della produzione e commercializzazione del seme in un unico mercato rilevante14[NOTE:15:[Cfr., tra gli altri, M.3465 - Syngenta CP/Advanta, Dec. del 17 agosto 2004, in Case; M.3506 - Fox Paine/Advanta, Dec. del 20 agosto 2004; M.1497 - Novartis/Maïsadour JV - Dec. del 30 giugno 1999; M.1512 - Dupont/Pioneer Hi-Bred International, Dec. del 21 giugno 1999.]], in diversi altri casi - e comunque in tutti quelli più recenti15[NOTE:16:[Cfr. tra gli altri: M8084 - Bayer/Monsanto, cit. e M.5675- Syngenta/Monsanto’s Sunflower Seed Business, cit..]] - tali diverse attività sono state inserite in almeno in due mercati rilevanti distinti16[NOTE:17:[Nel precedente nazionale C3600 – Novartis Seeds/Agra Società del Seme (provv. n. 7930 del 20 gennaio 2000) sono stati distinti 3 mercati rilevanti verticalmente collegati: la produzione e vendita del materiale genetico; lo sviluppo e la produzione del seme, la commercializzazione e distribuzione del seme.]], anche se verticalmente collegati: i) un mercato a monte, rappresentato dalle attività di costituzione e commercializzazione del materiale genetico e delle licenze relative alle diverse varietà di sementi; ii) un mercato a valle, relativo all’attività di produzione e vendita del seme. Tale mercato a valle, tuttavia, come si è visto, comprende almeno tre tipologie di attività verticalmente collegate tra loro: i) la produzione del seme tecnico, ii) l’attività di moltiplicazione, svolta internamente dalle ditte sementiere o esternalizzate ad aziende agricole (aziende moltiplicatrici) sulla base di contratti di moltiplicazione; iii) la commercializzazione, e cioè la vendita del seme commerciale alle aziende agricole che coltivano i prodotti finiti (grano, orzo, ecc.).</testo>
    <testo>34. Sotto il profilo geografico, i precedenti comunitari consentono di attribuire una dimensione sovranazionale, pari quanto meno al territorio dell’Unione Europea, ai mercati a monte dello scambio e commercializzazione del materiale genetico finalizzato alla selezione varietale e una dimensione nazionale ai mercati a valle relativi alle ultime fasi della produzione e commercializzazione. A tale ultimo riguardo, infatti, sono state sottolineate, da un lato, l'uniformità delle condizioni concorrenziali esistenti sul territorio nazionale e, dall’altro, la specificità delle caratteristiche della domanda e dei prezzi rilevabili in ciascun Paese; inoltre, le singole varietà di sementi vengono selezionate e adattate per far fronte alle esigenze di ciascun Paese, ove è infatti presente un Registro Nazionale delle Varietà17[NOTE:18:[M.5675 – Syngenta/Monsanto’s Sunflower Seed Business, Dec. del 17 novembre 2010. ]].</testo>
    <testo>35. Ai fini della presente valutazione, poiché i collegamenti e le sovrapposizioni tra le attività delle Parti risultano rilevanti soltanto nelle fasi a valle della produzione e commercializzazione delle sementi, i mercati interessati dalla presente operazione risultano essere quelli, di dimensione nazionale, della produzione e vendita ai primi acquirenti18[NOTE:19:[I primi acquirenti possono essere gli intermediari grossisti, i distributori al dettaglio o anche gli utilizzatori finali.]] delle sementi relative alle diverse tipologie di coltura.</testo>
    <testo>IV.1.2 I mercati relativi alla distribuzione di prodotti petroliferi</testo>
    <testo>36. Alcuni Consorzi agrari coinvolti nella presente operazione operano anche nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi per l’agricoltura e, segnatamente, nella distribuzione dei prodotti: gasolio agricolo, per autotrazione, per riscaldamento e lubrificanti. Secondo un consolidato orientamento dell’Autorità, ai fini della definizione dei mercati rilevanti nell’ambito di tale settore, ciascuno dei prodotti commercializzati definisce un mercato separato sotto il profilo merceologico. L’ambito geografico di tali mercati è locale19[NOTE:20:[Cfr. tra gli altri, C12327 - CENTRO CALOR/RESTIANI, provv. n. 28436 del 3 novembre 2020.]].</testo>
    <testo>IV.1.3 I mercati relativi alla distribuzione al dettaglio di input e mezzi tecnici per l’agricoltura</testo>
    <testo>37. Gli effetti verticali dell’operazione, come si è detto, derivano prevalentemente dalla presenza di BF e delle sue società controllate su mercati posti a monte e a valle della fase della distribuzione al dettaglio di input e mezzi tecnici per l’agricoltura svolta dai Consorzi. Sulla base dei precedenti dell’Autorità, la distribuzione al dettaglio di prodotti, strumenti e mezzi tecnici per l’agricoltura può essere suddivisa nei seguenti mercati rilevanti: sementi, concimi, mangimi, fitofarmaci, macchine e attrezzature agricole20[NOTE:21:[Cfr., tra gli altri: C11929 - Consorzio Agrario Lombardo Veneto/Consorzio Agrario di Padova e Venezia, provv. 24648 del 4 dicembre 2013.]]. Tali mercati hanno dimensione locale, coincidente con l’ambito provinciale, in quanto i coltivatori e le piccole imprese agricole tendono a rifornirsi in un ambito territoriale limitrofo a quello in cui è localizzata la propria attività produttiva21[NOTE:22:[I mercati della distribuzione al dettaglio di sementi presentano un limitato grado di sovrapposizione con i mercati nazionali della commercializzazione ai primi acquirenti, nei quali sono incluse, oltre che le vendite all’ingrosso a grossisti e distributori, anche le vendite effettuate direttamente dalle aziende sementiere agli utilizzatori finali.]].</testo>
    <testo>IV.2 Gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>IV.2.1 Gli effetti orizzontali</testo>
    <testo>I mercati nazionali della produzione e vendita delle sementi</testo>
    <testo>38. Sotto il profilo orizzontale, le sovrapposizioni più significative tra le attività di BF e quelle dei Consorzi si riscontrano, a livello orizzontale, nei mercati della produzione e vendita delle sementi, ove operano sia BF, tramite la controllata SIS, che i Consorzi CAE e CACS. Sulla base dei dati forniti dalle Parti, SIS, CAE e CACS detengono, nei mercati relativi alle diverse tipologie di sementi, le quote indicate nella tabella n. 1.</testo>
    <testo>Tab. n. 1: Quote nei mercati delle sementi – 201822[NOTE:23:[Le quote sono riferite al 2018 poiché le Parti hanno fornito solo per tale anno il quantitativo totale delle diverse tipologie di sementi certificate da CREA in Italia, dato che rappresenta il denominatore per il calcolo delle quote. Inoltre, poiché i dati relativi alle vendite di sementi di CAE e di CAS sono stati forniti, per il 2018, soltanto con riferimento all’insieme delle diverse tipologie di sementi, tali vendite complessive sono state attribuite ai diversi mercati in proporzione alla suddivisione delle vendite fornita con riferimento al 2020. ]]</testo>
    <testo>[TAB:P28564_tab5.csv]* Dati stimati sulla base della metodologia descritta alla nota n.22.</testo>
    <testo>Fonte: elaborazioni su dati forniti dalle Parti.</testo>
    <testo>39. Sulla base di quanto dichiarato dalle Parti in fase di notifica, le quote risulterebbero sovrastimate in quanto, in assenza di dati ufficiali sulle vendite di seme certificato in Italia, il volume totale delle vendite a livello nazionale è stato approssimato dai dati sulle quantità di sementi certificate da CREA23[NOTE:24:[Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria]], dalle quali risultano escluse le vendite di seme di importazione che non vengono certificate da CREA, oltre che le vendite di seme non certificato24[NOTE:25:[Tali vendite, tuttavia, a rigore, andrebbero escluse dal mercato in quanto illegali.]]. Ne risulterebbe, ad avviso delle Parti, una stima dei mercati complessivi inferiore di circa il 30% rispetto alla loro dimensione reale, che porterebbe il valore delle quote delle parti ad attestarsi, in tutti i casi, al di sotto del 30%.</testo>
    <testo>40. Vale inoltre specificare che, nella tabella n.1, sono state indicate separatamente le quote di mercato complessive detenute dai Consorzi e quelle detenute con la sola produzione commercializzata con marchio proprio, in quanto la parte della produzione effettuata per conto terzi si riferisce a quantità commercializzate da altre ditte sementiere, concorrenti sia di BF sia del Consorzi, con il marchio di queste ultime: esse potrebbero essere quindi in grado di esercitare un certo grado di pressione concorrenziale sul prodotto commercializzato dai consorzi agrari con il proprio marchio.</testo>
    <testo>41. Dalla tabella n. 1 emerge che l’operazione, anche volendo includere nelle quote di mercato le quantità di seme lavorate per conto terzi dai Consorzi, è in grado di determinare sovrapposizioni di un certo rilievo soltanto nel settore delle sementi di frumento, ove il nuovo operatore raggiungerebbe quote superiori al 30%. Si deve tuttavia considerare, a tale riguardo, che, nell’intero settore della produzione e vendita di sementi, sono presenti numerosi e qualificati concorrenti. In particolare, nei due mercati relativi alle sementi di frumento (duro e tenero), sono presenti i seguenti operatori, alcuni dei quali facenti capo a grandi gruppi internazionali: Syngenta ( [10-15%]), APSON/CONSAE ([10-15%]), Limagrain Italia ([10-15%]) e R.A.G.T. Semences ([10-15%]).</testo>
    <testo>42. Un ulteriore elemento che deve essere tenuto in considerazione nella valutazione degli effetti dell’operazione nei mercati nazionali della produzione e vendita di sementi attiene alla distinzione tra seme “tecnico” (ossia il seme da riproduzione) e seme “commerciale” (ossia il seme utilizzato dagli agricoltori per essere trasformato in prodotto finito), entrambi inseriti nel medesimo mercato rilevante. Nella quota di mercato di SIS, infatti, sono incluse sia le vendite di seme di tipo “commerciale” - attività svolta da SIS in concorrenza con quella svolta dai Consorzi - sia le vendite di seme di tipo “tecnico”, attività che, invece, non viene svolta dai Consorzi. Ciò fa sì che l’effettivo livello di sovrapposizione tra le attività delle parti, relativo alla sola attività di produzione e rivendita del seme commerciale, risulti inferiore rispetto a quello indicato dalle quote riportate in tabella n. 1.</testo>
    <testo>43. Alla luce di quanto esposto, si ritiene che, con specifico riferimento ai mercati nazionali della produzione e commercializzazione delle diverse tipologie di sementi, l’operazione non risulti idonea alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>Mercati della distribuzione di prodotti petroliferi ad uso agricolo</testo>
    <testo>44. Con riferimento agli effetti dell’operazione nei mercati della distribuzione di prodotti petroliferi, si osserva che in essi operano 3 dei 4 Consorzi Agrari che partecipano all’operazione, e, segnatamente CAE (tramite la controllata Eurocap), CAA e CAT. Tuttavia, nelle provincie in cui opera CAA, le quote di mercato detenute da tale operatore sono già di fatto incorporate in quelle di CAE, in quanto CAA opera esclusivamente come agente di Eurocap, società controllata da CAE. In particolare, il contratto di agenzia stipulato tra tali operatori prevede un obbligo di esclusiva a carico di CAA, mentre non prevede vincoli di esclusiva a carico di Eurocap. Pertanto, poiché il contratto di agenzia tra Eurocap e CAA sarà oggetto di conferimento nell’ambito dell’operazione e modificato di conseguenza, l’operazione in esame non determina di fatto alcun incremento della quota già detenuta da Eurocap nelle provincie in cui opera CAA.</testo>
    <testo>45. Una sovrapposizione di quote si determina, invece, tra CAE e CAT in provincia di Grosseto, ove CAE detiene, nel complesso dei prodotti petroliferi distribuiti extra-rete, una quota pari al 5%, mentre CAT detiene il 15%. Ai fini della presente valutazione degli effetti dell’operazione non appare di rilievo misurare con esattezza la sovrapposizione che si determinerebbe nell’ambito della provincia di Grosseto in ciascuno dei singoli mercati interessati (gasolio agricolo, gasolio per autotrazione, gasolio per riscaldamento e lubrificanti), dal momento che le parti operano in concorrenza con tutti i principali operatori petroliferi nazionali attivi nella distribuzione cd extra-rete.</testo>
    <testo>46. Alla luce di ciò l’operazione non appare idonea ad incidere significativamente sul grado di concorrenza presente sui mercati della distribuzione di prodotti petroliferi.</testo>
    <testo>IV.2.2 Gli effetti verticali</testo>
    <testo>47. Come sopra evidenziato, l’operazione in esame appare idonea a determinare la costituzione di un nuovo operatore verticalmente integrato, attivo nella fase della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi per l’agricoltura e nei mercati situati a monte e a valle, in cui operano BF e le proprie controllate.</testo>
    <testo>48. Prima della realizzazione dell’operazione in esame, tra le Parti risultavano in essere diverse relazioni commerciali di tipo verticale, essenzialmente rappresentate da: i) la vendita ai Consorzi, da parte di SIS e di BF, di sementi e di altri prodotti agricoli e alimentari da distribuire agli utilizzatori finali; ii) la vendita a BF e alla stessa SIS, da parte dei Consorzi, di prodotti e servizi per l’agricoltura. Secondo quanto indicato dalle Parti, l’incidenza di tali relazioni commerciali sui bilanci degli operatori interessati non era tuttavia rilevante: sia le vendite a BF che le vendite a SIS hanno infatti rappresentato negli ultimi anni meno dell’1% delle vendite complessive dei Consorzi che sono parte della presente operazione; le vendite di BF ai Consorzi non hanno superato il [1-5%] delle vendite totali della società, mentre le vendite di SIS ai 4 consorzi che sono parte dell’operazione hanno inciso per circa il [10-15%] sulle vendite totali di SIS25[NOTE:26:[Tra le vendite di SIS ad altri operatori vi sono anche quelle ad altri Consorzi Agrari che non sono parte della presente operazione.]].</testo>
    <testo>49. Ai fini della valutazione degli effetti della presente operazione, occorre pertanto verificare se l’integrazione verticale da essa realizzata possa comportare un rafforzamento delle relazioni verticali già esistenti in grado di produrre un effetto di restrizione della concorrenza sui singoli mercati rilevanti interessati, rappresentato dalla possibile preclusione dell’accesso ai concorrenti nella fase di approvvigionamento degli input (fase a monte) e/o nella fase di collocamento dei prodotti nei rispettivi canali di sbocco (fase a valle).</testo>
    <testo>Accesso ai mercati di approvvigionamento per gli agricoltori concorrenti di BF</testo>
    <testo>50. A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare come il nuovo operatore non avrebbe alcuna possibilità di precludere agli agricoltori, attualmente concorrenti di BF nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l’accesso ai mercati della distribuzione al dettaglio degli input e dei mezzi di produzione (sementi, mangimi, fertilizzanti ecc.), su cui operano attualmente i Consorzi parte dell’operazione. Infatti, nonostante le quote di un certo rilievo detenute dai Consorzi, in talune provincie, nella distribuzione finale di tali prodotti (cfr. tab. n.2) si osserva che:</testo>
    <testo>- su tali mercati sono presenti imprese multinazionali che detengono posizioni molto forti a livello mondiale e che operano in Italia mediante proprie filiali e/o agenti di vendita. Tra questi, ad esempio, le filiali italiane del gruppo Syngenta - tra i principali operatori, a livello mondiale, nello sviluppo e produzione di sementi - e del gruppo Limagrain - che rappresenta, nel settore sementiero, il quarto operatore a livello mondiale e il leader a livello europeo;</testo>
    <testo>- tutti i prodotti e i mezzi tecnici per l’agricoltura, ivi comprese le sementi, possono esse acquistati anche tramite i grossisti, il canale on line, oppure direttamente dalle imprese produttrici; la stessa SIS, infatti, distribuisce attraverso i 4 consorzi parte della presente operazione soltanto il [10-15%] circa della propria produzione di seme.</testo>
    <testo>51. Anche con riferimento alle attività di assistenza e di fornitura di servizi di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, svolte attualmente dai consorzi agrari a favore dei propri soci e di aziende agricole terze, non si ritiene che il nuovo operatore avrebbe la capacità di precludere agli agricoltori l’accesso a tali servizi, i quali vengono offerti anche da altri soggetti economici, oltre che dalle stesse organizzazioni agricole e, per quanto riguarda i servizi di stoccaggio e lavorazione dei prodotti, anche da grandi imprese di commercializzazione.</testo>
    <testo>Tab. n. 2: Quote di mercato dei Consorzi Agrari nella vendita al dettaglio* - 2019</testo>
    <testo>Sementi</testo>
    <testo>[TAB:P28564_tab4.csv]Fitofarmaci</testo>
    <testo>[TAB:P28564_tab3.csv]Concimi</testo>
    <testo>[TAB:P28564_tab2.csv]* sono indicate solo le quote &gt;15%.</testo>
    <testo>Fonte: comunicazione delle Parti.</testo>
    <testo>Accesso ai mercati di sbocco per le aziende sementiere concorrenti di SIS</testo>
    <testo>52. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la possibilità che il nuovo operatore, integrandosi a valle nella distribuzione di sementi tramite la rete dei Consorzi, possa precludere l’accesso ai canali distributivi ai concorrenti di SIS (e, in misura limitata, dei consorzi agrari) nella produzione di sementi. Infatti, come si è visto, le sementi possono essere acquistate dagli agricoltori anche direttamente dalle ditte sementiere o, comunque, utilizzando canali distributivi diversi rispetto a quello rappresentato dai punti vendita “fisici” della distribuzione al dettaglio. In particolare, per l’approvvigionamento del seme, sono disponibili per l’agricoltore anche il canale online e quello dei commercianti/intermediari. Non si ritiene, pertanto, che l’operazione metta in grado il nuovo operatore di precludere l’accesso alla clientela finale ai propri concorrenti nei mercati delle sementi.</testo>
    <testo>53. In conclusione, non si ritiene che l’operazione sia idonea a determinare significativi effetti verticali di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <tabella ref="P28564_tab1.csv" />
  </contenuto>
</decisione>