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<decisione id="P31666">
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    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12745 - AZIMUT LIBERA IMPRESA SGR-EREDI MAGGI GROUP/CONTACT ITALIA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31666</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2025;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle società Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. Eredi Maggi Group S.r.l., pervenuta in data 12 agosto 2025;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A. (di seguito, “Azimut”, c.f. 06566950967) è una società che opera nel settore degli investimenti e della gestione patrimoniale, focalizzata su soluzioni finanziarie per piccole e medie imprese per supportare la crescita e l’innovazione mediante investimenti diretti, fondi e strumenti finanziari mirati. In particolare, essa opera come società di gestione di alcuni fondi chiusi di investimento mobiliare.</testo>
    <testo>Il capitale sociale di Azimut è interamente detenuto da Azimut Holding S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano a capo del gruppo finanziario Azimut. L’azionariato di Azimut Holding è in gran parte flottante, mentre il 22% circa è detenuto da Timone Fiduciaria S.r.l., che riunisce gli azionisti aderenti al patto di sindacato sulla società.</testo>
    <testo>Il Gruppo Azimut ha realizzato nel 2024 un fatturato in Italia di oltre [1-5]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro e di circa  [1-5] miliardi di euro a livello mondiale.</testo>
    <testo>2.	Eredi Maggi Group S.r.l. (di seguito, “EMG”, c.f. 08888470724) è una società holding a capo di un gruppo operante nella realizzazione di impianti elettrici civili e industriali, di strutture per impianti fotovoltaici, di componentistica elettrica ed elettronica; nella progettazione, installazione e monitoraggio di impianti fotovoltaici domestici ed industriali, su tetto e a terra; nella produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; nel settore immobiliare.</testo>
    <testo>EMG è controllata congiuntamente da quattro persone fisiche.</testo>
    <testo>Il Gruppo che fa capo a EMG ha realizzato nel 2024 un fatturato di oltre [35-100] milioni di euro, quasi interamente per vendite in Italia.</testo>
    <testo>3.	Contact Italia S.r.l. (di seguito, “Contact”, c.f. 05215040725) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di componenti per impianti fotovoltaici, nonché nella produzione e vendita di componentistica elettrica.</testo>
    <testo>Contact è indirettamente controllata in via esclusiva da EMG.</testo>
    <testo>Nel 2024 Contact ha realizzato un fatturato di circa 40 milioni di euro, per oltre il 95% per vendite in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4.	L’operazione in esame (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Contact, tramite una società veicolo, da parte di Azimut ed EMG.</testo>
    <testo>5.	Il controllo congiunto sulla società veicolo e su Contact sarà esercitato da Azimut e da EMG in virtù dei patti parasociali sottoscritti, che danno all’azionista di minoranza un diritto di veto sulle decisioni strategiche di Contact.</testo>
    <testo>In particolare, [omissis].</testo>
    <testo>6.	L’operazione prevede la sottoscrizione di un contratto [omissis].</testo>
    <testo>Secondo le Parti, il contratto costituisce una restrizione accessoria, in quanto [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7.	L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>8.	Il contratto [omissis] possono essere considerati restrizioni accessorie necessarie all’operazione di concentrazione, in quanto limitati [omissis] e di durata non superiore a due anni e quindi volti a salvaguardare il valore di Contact.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONI</testo>
    <testo>9.	In ragione dell’operatività di Contact, l’Operazione riguarda principalmente il mercato della produzione e commercializzazione di componenti per impianti fotovoltaici1[NOTE:2:[Cfr. C12697 – Duferco Italia Holding – Comal, provv. 31434 del 9/1/2025. ]], di dimensione nazionale, all’interno del quale è possibile individuare i segmenti della produzione e vendita di strutture di montaggio per impianti fotovoltaici da tetto e per quelli da terra2[NOTE:3:[Cfr. M.11656 – Enstall / Schletter, decisione della Commissione Europea del 10/12/2024.]], nonché il segmento della produzione e vendita di quadri elettrici per impianti fotovoltaici.</testo>
    <testo>L’Operazione riguarda inoltre il mercato della produzione e vendita di componenti elettrici, di dimensione almeno nazionale, in cui Contact è marginalmente attiva.</testo>
    <testo>10.	Secondo le informazioni fornite dalle Parti, il Gruppo Azimut non è presente in tali mercati né in mercati verticalmente collegati.</testo>
    <testo>Per tale motivo, qualsiasi sia la definizione dei mercati rilevanti adottata, l’Operazione non appare suscettibile di produrre modifiche della struttura concorrenziale di tali mercati.</testo>
    <testo>11.	Va peraltro osservato che Contact è attiva solo in alcuni segmenti del mercato della produzione e commercializzazione di componenti per impianti fotovoltaici, con quote sempre inferiori al 15%, mentre detiene una quota marginale nel mercato della produzione e vendita di componenti elettrici.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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