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<decisione id="P31883">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12803 - ROTT-FERR/R. CASINI</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31883</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 10 marzo 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta da Rott-Ferr S.r.l. il 19 febbraio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Rott-Ferr S.r.l. (di seguito, “Rott-Ferr”; C.F. 02036080303) è una società attiva nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso, dell’importazione e dell’esportazione di prodotti siderurgici e dei beni e dei materiali oggetto o risultato delle proprie lavorazioni e gestisce, per conto proprio o per conto di privati ed enti pubblici, impianti per lo stoccaggio provvisorio di rottami ferrosi e non ferrosi.</testo>
    <testo>Rott-Ferr è indirettamente controllata da a Danieli &amp; C. Officine Meccaniche S.p.A. (di seguito, “Gruppo Danieli”), il quale è attivo nel mercato della produzione e commercializzazione di prodotti siderurgici.</testo>
    <testo>Il fatturato realizzato dal Gruppo Danieli nel 2024, è stato pari a circa [4-5]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] miliardi di euro nell’Unione europea e circa [700-1.000] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>2. R. Casini S.r.l. (di seguito, “R. Casini” o “Target”; C.F. 00987890308) è una società che svolge attività di recupero e preparazione per il riciclo di cascami, rottami ferrosi e metallici attraverso lavorazioni di tipo meccanico al fine di trasformarli in materie prime secondarie e il commercio all’ingrosso degli stessi.</testo>
    <testo>Il capitale sociale di R. Casini è detenuto congiuntamente da due persone fisiche (di seguito, “Venditori”) ciascuna titolare di una partecipazione pari al 50%.</testo>
    <testo>La Target, nel 2024, ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, da parte del Gruppo Danieli, per il tramite di Rott-Ferr, del 100% del capitale sociale di R. Casini.</testo>
    <testo>4. In particolare, secondo il contratto preliminare di compravendita di quote stipulato tra le parti (di seguito, “Contratto Preliminare”), a esito dell’Operazione, i Venditori cederanno in favore di Rott-Ferr le partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale di R. Casini. Inoltre, i Venditori si sono obbligati a far sì che, contestualmente alla stipula del Contratto Preliminare, Casini Immobiliare perfezionasse la vendita di tre propri immobili in favore di Rott-Ferr1[NOTE:2:[Si tratta in particolare di: [omissis].]].</testo>
    <testo>5. Sono previsti patti di non concorrenza e di non sollecitazione, della durata di [omissis] anni dal completamento dell’acquisto della Target e circoscritti ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige e della Slovenia, dell’Austria e della Croazia. In forza di tale pattuizione, i Venditori si impegnano a non: [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6. L’Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>7. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati all’attività merceologica e all’ambito geografico della Target, temporalmente a un periodo di due anni e che non impediscano ai Venditori di acquistare o detenere partecipazioni a soli fini di investimento finanziario2[NOTE:3:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in GUUE C n. 56 del 5 marzo 2005. ]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>8. In considerazione dell’attività della società oggetto di acquisizione, l’Operazione interessa il mercato della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi3[NOTE:4:[Cfr. C12547 - Acciaierie Bertoli Safau/Rott-Ferr, provvedimento n. 30680 del 28 giugno 2023, in Bollettino n. 27/2023; C12484 - Riva Acier/Asset Di Derichebourg Environnement, provvedimento n. 30309 del 20 settembre 2022, in Bollettino n. 36/2022; C10175 - Kme Group-Sigimet/Newco, provvedimento n. 20170 del 29 luglio 2009, in Bollettino n. 32/2009 e C8782 - Derichebourg Environnement/Ramo D’azienda Di Rotamfer, provvedimento n. 17387 del 27 settembre 2007, in Bollettino n. 36/2007. ]]. Dal punto di vista merceologico, l’attività di raccolta, trattamento e commercio dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi consiste nel recuperare sul territorio i rifiuti-rottami e trasformarli in materia prima seconda, poi utilizzata come fattore produttivo dagli impianti dal settore elettro-siderurgico. Quanto alla dimensione geografica di tale mercato, nei propri precedenti l’Autorità ha ipotizzato che potesse essere nazionale o sovranazionale, in considerazione dei notevoli flussi di importazione verso l’Italia, lasciando, in tali casi, la definizione aperta4[NOTE:5:[Cfr. ibidem. ]]. Tuttavia, ai fini della presente Operazione non appare necessario pervenire a una esatta definizione del mercato geografico in quanto la valutazione concorrenziale dell’Operazione non muterebbe.</testo>
    <testo>9. Altresì, in considerazione della presenza del Gruppo Danieli in altri stadi della filiera della lavorazione dei materiali ferrosi è necessario considerare i mercati a valle della produzione di prodotti siderurgici. Secondo il consolidato orientamento nazionale e comunitario, in tale settore, si possono individuare distinti mercati del prodotto5[NOTE:6:[Cfr., tra le altre, decisione della Commissione europea M.8444 - Arcelormittal/Ilva del 7 maggio 2018. A livello nazionale si vedano, ad esempio, C12676 - Acciaierie Venete/Ramo di azienda di Euro Sider Scalo, provvedimento n. 31442 del 21 gennaio 2025, in Bollettino n. 5/2025; C12712 - Acciaierie Venete/Trafilerie San Paolo, provvedimento n. 31520 del 31 marzo 2025, in Bollettino n. 15/2025; C12593 - Eusider/Steel Metal Service Holding, provvedimento n. 31028 del 16 gennaio 2024, in Bollettino n. 5/2024; C12176 - Acciaierie Venete-Newco Bvs/Rami d’azienda Borgo-Odolo di Leali-Odolo di Laf, provvedimento n. 27281 del 26 luglio 2018, in Bollettino n. 31/2018 e C12014 - FIN.FER./Ramo di azienda di Riva Acciaio, provvedimento n. 25643 del 30 settembre 2015, in Bollettino n. 37/2015. ]]. In particolare, una prima distinzione può essere effettuata fra prodotti semilavorati e prodotti finiti, questi ultimi distinti sulla base del tipo di lavorazione a cui sono sottoposti (ad esempio, lavorazione a caldo, lavorazione a freddo, ecc.), al materiale impiegato (ad esempio, acciaio al carbonio, acciaio speciale, ecc.), nonché sulla forma del prodotto (ad esempio, prodotti lunghi, prodotti piani, ecc.). Sotto il profilo geografico, seguendo il consolidato orientamento nazionale e unionale, i mercati del prodotto sopra individuati hanno una dimensione geografica sovranazionale, tendenzialmente europea. Tuttavia, l’esatta delimitazione del mercato rilevante dal punto di vista geografico può essere lasciata aperta nel caso di specie.</testo>
    <testo>10. Ai fini della presente decisione vengono quindi in rilievo i mercati (i) della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, per i profili orizzontali e, per i profili verticali (ii) della produzione e commercializzazione di prodotti semilavorati, (iii) della produzione e commercializzazione di prodotti finiti lunghi in acciaio al carbonio e (iv) della produzione di prodotti in acciaio speciale.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>11. L’Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.</testo>
    <testo>12. In particolare, nel mercato della raccolta, trattamento e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, a livello nazionale (quindi considerando la dimensione geografica più circoscritta) le Parti detengono entrambe una quota inferiore all’1% circa. L’Operazione, pertanto, dà luogo a una sovrapposizione orizzontale minima, con una quota congiunta inferiore al [1-5%] in un contesto ove operano diversi altri qualificati concorrenti.</testo>
    <testo>13. Quanto agli effetti verticali, occorre osservare che in ciascuno dei mercati a valle supra definiti il Gruppo Danieli detiene, a livello nazionale, quote inferiori al [5-10%]. Pertanto, non si ritiene che, a esito dell’Operazione, l’entità risultante dalla concentrazione abbia gli incentivi e la capacità di determinare una preclusione degli input per i concorrenti della stessa presenti nei mercati a valle sia considerando la dimensione geografica nazionale sia, a maggior ragione, a livello sovranazionale.</testo>
    <testo>14. Pertanto, l’Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale del mercato in parola.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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