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<decisione id="P29798">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12382 - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE/SACE</testo>
    <testo>Provvedimento n. 29798</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 3 agosto 2021;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;</testo>
    <testo>VISTA la Legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pervenuta in data 8 luglio 2021;</testo>
    <testo>VISTO il parere dell’IVASS, pervenuto in data 27 luglio 2021, a seguito della richiesta ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue;</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, anche “MEF”), è un’amministrazione pubblica centrale e, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, provvede alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l’esercizio dei diritti dell’azionista. In particolare, il MEF detiene un certo numero di partecipazioni in società quotate1[NOTE:1:[A titolo esemplificativo, si ricordano ENEL S.p.A., ENI S.p.A., Leonardo S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.]] e non quotate2[NOTE:2:[A titolo esemplificativo, si ricordano FS S.p.A., RAI S.p.A., ANAS S.p.A. e STMicroelectronics Holding N.V. Tra le società in house, figurano invece Consap S.p.A., Consip S.p.A., SOGEI S.p.A., SOSE S.p.A., Studiare Sviluppo S.r.l.]]. Nonostante il MEF detenga il controllo delle società partecipate, nei casi in cui sussiste autonomia degli organi amministrativi in ordine alle decisioni strategiche e operative assunte dalle stesse, non si ritiene configurabile la sussistenza di un unico gruppo, tra le società partecipate dal MEF, sottoposto alla medesima funzione di coordinamento3[NOTE:3:[In particolare, con riferimento all’acquisizione di SNAM da parte di CDP (caso C/11965, provv. n. 23824 del 8 agosto 2012) assumono specifico rilievo le disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012, in base alle quali la partecipazione in Snam acquisita da CDP, per quanto inserita nella gestione separata, sarebbe stata gestita con le regole di governance della gestione ordinaria, dunque senza che su di essa fosse esercitata alcuna influenza diretta del MEF.]].</testo>
    <testo>2. SACE S.p.A. (di seguito, anche “SACE”), società di diritto italiano, è la Export Credit Agency italiana, ossia la società che rilascia garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l’estero. Essa, insieme alle società dalla stessa controllate, è inoltre autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative per operazioni di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell’attivazione di processi produttivi. SACE è attualmente sottoposta al controllo esclusivo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..</testo>
    <testo>Il fatturato realizzato da SACE nel 2020 è stato pari a circa [1-2]*[NOTE:4:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro di cui circa [700-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo di SACE da parte del MEF, previa acquisizione dell’intera quota del capitale sociale di SACE, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e al relativo decreto attuativo adottato dal MEF di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sulla base di quanto stabilito nelle medesime disposizioni, nell’operazione non rientra la partecipazione detenuta da SACE in SIMEST S.p.A..</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. IL PARERE DELL’IVASS</testo>
    <testo>5. Con parere pervenuto in data 27 luglio 2021, l’IVASS non ha evidenziato nell’operazione la sussistenza di elementi in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale dei mercati della produzione e della distribuzione assicurativa.</testo>
    <testo>V. VALUTAZIONI</testo>
    <testo>6. In considerazione dell’attività svolta da SACE e dalle sue controllate, l’operazione in esame interessa i settori dell’export credit, della protezione degli investimenti, dell’assicurazione del credito e dei rischi della costruzione, delle garanzie finanziarie, delle cauzioni e del factoring. Tali settori possono distinguersi in due categorie: attività assistite dalla garanzia dello Stato e attività svolte a condizioni di mercato.</testo>
    <testo>7. Il primo nucleo di attività, consistenti nell’assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato4[NOTE:5:[In particolare, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nelle loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana.]], nel supporto all’internazionalizzazione delle imprese, nel supporto delle operazioni di rilievo strategico e nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, è svolto da SACE in qualità di soggetto pubblico che opera in forza di specifiche disposizioni normative. SACE è, difatti, l’unico operatore sul mercato in grado di offrire tali tipologie di prodotti e servizi che beneficiano della garanzia statale, i quali presentano caratteristiche tali da renderli non sostituibili con altri prodotti e servizi offerti da operatori terzi, in quanto rispondenti a specifiche esigenze che non possono essere altrimenti soddisfatte5[NOTE:6:[Cfr. prov. n. 23923 del 27 settembre 2012, caso C11765 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI/SACE.]].</testo>
    <testo>8. Nel secondo gruppo di attività, non assistite da garanzia statale, rientrano: (i) l’assicurazione del credito a breve termine e (ii) il factoring. Nell’ambito del settore dell’assicurazione del credito a breve termine, in virtù del consolidato orientamento dell’Autorità per cui ciascun ramo assicurativo rappresenta un distinto mercato rilevante, è possibile distinguere i servizi assicurativi in funzione del rischio coperto (nel caso di specie, ramo “Credito”, ramo “Altri danni ai beni” e ramo “Cauzioni”).</testo>
    <testo>9. Ai fini della valutazione della presente operazione, occorre rilevare che, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti, le imprese operanti sotto il controllo del MEF non risultano attive in alcuno dei mercati interessati dall’operazione, mentre SACE detiene una quota di mercato pari rispettivamente a circa il [1-5%] nel mercato dell’assicurazione del credito a breve termine (Ramo 14), a circa il [5-10%] nel mercato delle cauzioni (ramo 15), inferiore al’1% nel mercato degli altri danni ai beni (ramo 9) e a circa il [1-5%] nel mercato del factoring.</testo>
    <testo>10. Sulla scorta di quanto precede, considerata l’assenza dell’acquirente nei mercati interessati dalla concentrazione, l’operazione non appare sollevare criticità concorrenziali, comportando la mera sostituzione di un operatore con un altro operatore.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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