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<decisione id="P31965">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12821 – EGA INTERNATIONAL HOLDINGS/ECO GREEN</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31965</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Ega International Holdings Limited in data 21 aprile 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. EGA International Holdings Limited (di seguito, “EGA”) è una società di diritto emiratino, con sede a Abu Dhabi, parte dell’omonimo gruppo (di seguito, “Gruppo EGA”) attivo nel settore dell’alluminio. L’attività del Gruppo EGA è verticalmente integrata nella catena del valore dell’alluminio: dalla raffinazione dell’allumina, fino alla produzione e alla fusione di metallo primario e secondario. EGA è detenuta al 100% da EGA Overseas Investments LLC che, a sua volta, è detenuta al 100% da Emirates Global Aluminium PJSC (di seguito, “EGA PJSC”).</testo>
    <testo>Il Gruppo EGA, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [7-8]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-2] miliardi nell’Unione europea e circa [100-595] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>2.	Eco Green S.r.l. (di seguito, “Eco Green” o “Target”; C.F. 02433800238) è una società italiana con sede a Villafranca di Verona (VE)), attiva nel settore del recupero e riciclo di materiali metallici, con specializzazione nell’alluminio, che vengono trasformati in semilavorati o leghe destinate al mercato industriale nazionale e internazionale. Il capitale sociale di Eco Green è detenuto da quattro persone fisiche e,, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [100-595] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [100-595] milioni nell’Unione europea e circa [36-100] milioni in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di EGA del controllo esclusivo di Eco Green.</testo>
    <testo>4.	In particolare, EGA acquisterà il controllo esclusivo di Eco Green attraverso una partecipazione pari all’[80-85%] del capitale sociale. La restante quota del [20-25%] del capitale di Eco Green sarà detenuta dai quattro venditori (di seguito, “Soci di minoranza”), che manterranno diritti di minoranza non idonei a configurare controllo congiunto in quanto non sono previsti diritti di veto su materie strategiche.</testo>
    <testo>5.	È previsto un patto di non concorrenza, in capo ai Venditori, della durata di [omissis] anni dal completamento dell’Operazione e circoscritto all’interno del territorio italiano. In particolare, tale obbligo [omissis].</testo>
    <testo>6.	Inoltre che il patto parasociale (che sarà firmato al closing) potrebbe altresì prevedere una clausola di non concorrenza a carico [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7.	L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro1[NOTE:2:[Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 11/2026. ]].</testo>
    <testo>8.	I patti di non concorrenza, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di due anni, e non impediscano al venditore e/o ai Soci di minoranza di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati o fondi di investimento e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 5% del capitale sociale2[NOTE:3:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in G.U.U.E. C/56 del 5 marzo 2005. ]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>a) Mercato del prodotto</testo>
    <testo>9.	In ragione delle attività della Target, sotto il profilo merceologico, i mercati interessati dall’Operazione sono quelli: i) della nuova fusione di prodotti di alluminio e ii) della produzione e commercializzazione di pani di alluminio. Inoltre, in ragione dei possibili effetti verticali dell’Operazione, sono, altresì, interessati i mercati a monte iii) dell’allumina e iv) dell’alluminio primario e, nei mercati a valle, v) della produzione e commercializzazione di billette in lega di alluminio, vi) placche in lega di alluminio e vii) estrusi (o profilati) in alluminio, in cui opera esclusivamente il Gruppo EGA.</testo>
    <testo>10.	Con riferimento al sub i), iii), iv) e vii), secondo la prassi dell’Autorità3[NOTE:4:[Cfr. C11152 - Valfidus/Aluk Group, provvedimento n. 22660 del 27 luglio 2011, in Bollettino n. 30/2011. ]], all’interno del più ampio settore dell’alluminio è possibile individuare distinti mercati: dell’allumina (prodotta dalla lavorazione della bauxite), dell’alluminio primario (ottenuto dalla fusione dell’allumina per separare il metallo alluminio dall’ossigeno, e poi gettato in contenitori di diversa forma - cilindrica nel caso delle billette - in forma pura o in lega con altri metalli quali manganese, rame, zinco e ferro), dell’alluminio secondario (nuova fusione di prodotti in alluminio da riciclare) e, come risultato di questi ultimi, dei prodotti piatti in alluminio laminati e degli estrusi (o profilati) in alluminio, ossia prodotti derivanti dalla spinta del materiale attraverso uno stampo.</testo>
    <testo>11.	Con riferimento al sub ii), v) e vi), in passato l’Autorità ha ritenuto che ciascuno di tali prodotti, considerate le diverse utilizzazioni cui sono destinati e in ragione dei differenti processi di lavorazione richiesti, appartenesse a un mercato merceologico distinto4[NOTE:5:[Cfr. C3908 - Fonderie/Reynolds Europe Recycling, provvedimento n. 8163 del 23 marzo 2000, in Bollettino n. 12/2000. ]]. In particolare, le billette sono semilavorati a sezione cilindrica utilizzati dalle imprese di estrusione che, tramite un processo di deformazione plastica, producono profilati a uso civile e industriale. Le placche in lega di alluminio sono destinate all’industria della laminazione; tramite un processo di deformazione plastica a caldo o a freddo si ottengono coils, lamiere piane e fogli di “ultrasottile” destinati a numerose applicazioni in vari settori tra cui: alimentare (involucri, contenitori, packaging, etc.); industriale (parabole, strutture navali, etc.) e civile (coperture tetto, pannelli di finitura, piastre per maniglieria, etc.). I pani in lega di alluminio vengono utilizzati dalle imprese produttrici di getti. Questi ultimi, cioè leghe di alluminio colate con diverse tecnologie in stampi aventi la forma “al negativo” del componente da produrre, sono impiegati per molteplici applicazioni nel settore dei trasporti (pistoni, testate, etc.), della componentistica industriale (motori elettrici, ingranaggi, basamenti, etc.) e della componentistica civile (maniglie, radiatori per riscaldamento, arredamento, oggetti ornamentali)5[NOTE:6:[I pani in lega di alluminio posso essere ulteriormente distinti in pani di alluminio puri e ad alta purezza (senza lega). Tuttavia, l’esatta definizione, dal punto di vista merceologico, di tale mercato può essere lasciata aperta in quanto non determinante ai fini della valutazione dell’Operazione. ]].</testo>
    <testo>b) Mercato geografico</testo>
    <testo>12.	Dal punto di vista geografico, con riferimento al sub i), la Commissione europea6[NOTE:7:[Cfr. decisione della Commissione europea M.4605 - Hindalco/Novelis dell’8 maggio 2007. ]] ha identificato mercati separati per l’alluminio secondario, di dimensione almeno mondiale in termini di commercio di leghe, fermo restando che, per alcune analisi settoriali, è stato considerato un focus specifico sull’area dello Spazio economico europeo (di seguito, “SEE”). Nel caso di specie, una definizione precisa della dimensione geografica di tali mercati non appare comunque necessaria, dato che le quote delle Parti sono modeste in entrambe le prospettive.</testo>
    <testo>13.	Con riferimento ai sub ii), v), vi) e vii), in passato l’Autorità7[NOTE:8:[Cfr. C11152 - Valfidus/Aluk Group, cit.. ]] ha ritenuto che i mercati del prodotto rilevanti fossero tutti caratterizzati da condizioni di concorrenza sostanzialmente omogenee in tutto il territorio nazionale. Tuttavia, la presenza di un significativo flusso di importazioni nei mercati delle billette, delle placche e dei pani, cosi come la crescente internazionalizzazione delle politiche di acquisto delle imprese utilizzatrici, potrebbe eventualmente condurre a considerare l’estensione geografica di tali mercati quale sovranazionale. A ogni modo, la definizione geografica esatta di tali mercati può comunque essere lasciata aperta, in quanto non determinante ai fini della valutazione della presente Operazione.</testo>
    <testo>14.	Con riferimento al sub iii) e sub iv), nella propria prassi la Commissione europea8[NOTE:9:[Cfr. decisione della Commissione M.4827 - Rio Tinto/Alcan del 2 ottobre 2007. ]] ha rilevato che il mercato dell’Allumina presenta una dimensione quantomeno relativo all’area SEE se non mondiale, richiamando l’esistenza di un ampio commercio internazionale e di prezzi tendenzialmente uniformati a livello globale.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>15.	L’Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.</testo>
    <testo>16.	Infatti, in relazione ai mercati sub i) e ii), in cui sono presenti minime sovrapposizioni orizzontali, le quote combinate delle Parti, a seguito dell’Operazione, risultano sempre inferiori al 10%, qualsiasi sia la dimensione geografica considerata.</testo>
    <testo>17.	Inoltre, in tali mercati in cui opera la Target sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.</testo>
    <testo>18.	Infine, nei mercati sub iii), iv), v), vi) e vii), il Gruppo EGA detiene quote inferiori al 5% e, pertanto, non si ritiene che, a esito dell’Operazione, l’entità risultante dalla concentrazione abbia gli incentivi e la capacità di determinare una preclusione degli input o degli sbocchi per i concorrenti della stessa.</testo>
    <testo>19.	Alla luce di quanto precede, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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