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<decisione id="P28005">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12266 - GUCCI LOGISTICA-SOCI COLONNA/COLONNA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28005</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 27 novembre 2019;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della Gucci Logistica S.p.A., pervenuta in data 6 novembre 2019;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Gucci Logistica S.p.A. (di seguito, anche Gucci) è una società appartenente al gruppo Gucci attiva a livello internazionale con il marchio Gucci nella produzione e commercializzazione di beni di lusso come borse, portafogli, valigie, cinture, articoli di gioielleria, profumi, cosmetici, abbigliamento, scarpe e occhiali.</testo>
    <testo>Gucci Logistica S.p.A. è controllata da Gucci Group NV, società olandese, a sua volta soggetta al controllo di Kering S.A., holding francese del gruppo Kering riconducibile alla famiglia Pinault.</testo>
    <testo>Il gruppo Kering è attivo nel mercato dei beni di lusso, con partecipazioni di maggioranza in diversi gruppi, quali: Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Boucheron, Brioni, Pomellato ed altri.</testo>
    <testo>Il gruppo Kering, nel 2018, ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di circa [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa [3-5] miliardi di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.</testo>
    <testo>2. Colonna S.p.A. (di seguito, anche Colonna) è una holding che detiene partecipazioni di controllo in diverse società, nazionali e non, attive nel settore dell’industria conciaria e dei prodotti chimici necessari per le relative lavorazioni. In particolare, la società detiene direttamente l’intero capitale sociale della Conceria 800 S.p.A., della Marbella Pellami S.p.A., della Chem-Tec S.r.l., e della Falco Pellami S.p.A., oltre che il 49% del capitale sociale della Conceria Blutonic S.p.A. e indirettamente il 49% della Luxury Tannery D.O.O., società di diritto serbo, esercitando su queste ultime il controllo congiunto insieme al gruppo Kering.</testo>
    <testo>Il capitale sociale di Colonna S.p.A. è interamente detenuto da tre persone fisiche (di seguito, Soci Colonna).</testo>
    <testo>Nel 2018 il gruppo Colonna ha realizzato, a livello mondiale, un fatturato di [30-100] milioni di euro, di cui circa [30-100] milioni di euro per vendite nell’Unione Europea e circa [30-100] per vendite in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di Gucci, del 51% del capitale sociale di Colonna, per cui, per effetto di tale operazione, quest’ultima sarà soggetta al controllo congiunto di Gucci e dei Soci Colonna. In particolare, nel perimetro dell’operazione sono incluse tutte le partecipazioni direttamente detenute da Colonna, ad esclusione delle partecipazioni del 49% nella Conceria Blutonic S.p.A. e nella Luxury Tannery D.O.O.1[NOTE:2:[Secondo quanto comunicato, le due suddette partecipazioni confluiranno in una nuova società, controllata dai soli Soci Colonna, e saranno soggette al controllo congiunto dei Soci Colonna e del gruppo Kering, atteso che quest’ultimo già detiene una partecipazione pari al 51% in entrambe le società.  Nel perimetro dell’operazione rientra anche la partecipazione del 10% in Conceria 800 S.p.A. attualmente detenuta da una persona fisica e il perfezionamento dell’operazione è subordinato al trasferimento di tale partecipazione in capo a Colonna.]].</testo>
    <testo>4. Il controllo congiunto è assicurato da un Patto Parasociale, in virtù del quale:</testo>
    <testo>il Consiglio di Amministrazione sarà composto in maggioranza da membri nominati da Gucci, a cui spetterà anche l’indicazione del Presidente, mentre i rimanenti amministratori saranno nominati dai Soci Colonna, a cui spetterà l’indicazione dell’Amministratore Delegato;</testo>
    <testo>in determinate materie le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri nominati dai Soci Colonna. Al riguardo, secondo quanto comunicato, rilevano quali materie soggette al diritto di veto dei Soci Colonna la nomina dell’Amministratore Delegato di Colonna e delle controllate, il conferimento di poteri allo/agli stesso/stessi e la determinazione del relativo compenso, nonché l’approvazione del budget annuale dettagliato di Colonna e delle sue controllate;</testo>
    <testo>all’Amministratore Delegato e al Presidente sono riconosciute ampie deleghe gestionali su Colonna e sulle controllate, da esercitare a firma singola o a firma congiunta con un amministratore nominato da Gucci.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 30 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>a) Il mercato del prodotto</testo>
    <testo>6. Tenuto conto dell’attività svolta dal gruppo oggetto di acquisizione, l’operazione in esame interessa il settore delle attività di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami destinati all’industria dell’abbigliamento, dell’arredamento e dell’accessoristica in generale2[NOTE:3:[Cfr. provv. AGCM n. 27907 del 18 settembre 2019, Caso C12253 - NB Renaissance Partners Sicav-Raif/Rino Mastrotto Group (Boll. 40/2019) e provv. n. 14055 del 16 febbraio 2005, Caso C6894 – Caravel Pelli Pregiate/Ramo Di Azienda Di Conceria Caravel (Boll. 7/2005).]]. In considerazione dell’agevole adattabilità delle suddette attività alle esigenze specifiche degli utilizzatori di pellame, non risulta necessario individuare distinti mercati del prodotto, in relazione alle differenti destinazioni d’uso di tale prodotto.</testo>
    <testo>7. Secondo quanto comunicato dalle Parti, in Italia l’industria conciaria si caratterizza per la presenza di circa 1200 aziende che hanno prodotto, nel 2018, circa 128 milioni di metri quadrati di pelli finite e 10 mila tonnellate di cuoio suola, per un valore totale di circa 4,9 miliardi di euro3[NOTE:4:[Fonte: UNIC, Rapporto Economico Annuale 2018.disponibile al sito http://www.unic.it/posts/relazione-del-presidente-e-rapporto-economico-industria-conciaria-2018.]]. Si tratta pertanto di un settore di attività che vede la presenza di un numero molto elevato di concorrenti.</testo>
    <testo>b) Il mercato geografico</testo>
    <testo>8. Sotto il profilo geografico, il mercato sopra individuato presenta una dimensione quantomeno nazionale, tendenzialmente sovranazionale se si considera, da un lato, la concentrazione delle imprese dell’industria conciaria prevalentemente in bacini industriali e, dall’altro, la bassa incidenza dei costi di trasporto sul prezzo finale dei prodotti, nonché l’assenza di barriere tecniche o normative agli scambi commerciali tra i vari Stati.</testo>
    <testo>Ai fini della valutazione dell’operazione comunicata non appare, comunque, necessario giungere a una precisa identificazione dell’area geografica rilevante poiché, anche nell’ipotesi più restrittiva, la valutazione dell’impatto concorrenziale non muterebbe.</testo>
    <testo>V. EFFETTI DELL’OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>9. L’operazione comunicata concerne l’acquisizione da parte di Gucci, produttore di beni di lusso, di un gruppo societario che opera prevalentemente nelle attività a monte di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami destinati all’industria dell’abbigliamento, dell’arredamento e dell’accessoristica in generale. Pertanto, l’operazione produce prevalentemente effetti di tipo verticale.</testo>
    <testo>10. Ai fini della valutazione concorrenziale di tale operazione occorre, tuttavia, verificare anche gli effetti orizzontali dalla stessa derivanti. Secondo quanto comunicato, a livello nazionale la quota di mercato detenuta dal gruppo Colonna è inferiore al [1-5%], mentre la quota di mercato delle controllate del gruppo Kering è di circa il [1-5%]. Pertanto, in seguito all’operazione la quota complessiva delle Parti risulterà inferiore al [1-5%].</testo>
    <testo>Se si considera una dimensione geografica sovranazionale, gli effetti orizzontali derivanti dalla presente operazione sono ancora più limitati, in quanto Colonna opera prevalentemente in Italia.</testo>
    <testo>11. In merito agli effetti verticali, le Parti hanno comunicato che Colonna, pur destinando parte della propria produzione alle esigenze di Gucci, continuerà ad operare con volumi significativi anche per conto di soggetti terzi4[NOTE:5:[Nelle previsioni del Business plan, con volumi superiori al 20%.]]; inoltre, è previsto che Gucci rimarrà libera di approvvigionarsi da soggetti terzi.</testo>
    <testo>In ogni caso, sono presenti sul mercato numerose imprese alternative a Colonna presso le quali i concorrenti di Gucci possono approvvigionarsi di pellame, fra cui: il Gruppo Mastrotto, Faeda S.p.A., Nuti Ivo S.p.A., i cui fatturati sono risultati superiori a quello di Colonna.</testo>
    <testo>Quanto ai possibili sbocchi di mercato per i concorrenti di Colonna, le Parti hanno comunicato che gli acquisti di pellame del gruppo Kering (compreso Gucci) pesano per circa il [1-5%] della produzione nazionale e per circa il [5-10%] della produzione europea.</testo>
    <testo>12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a produrre significative sovrapposizioni orizzontali ed integrazioni verticali, tali da modificare la situazione concorrenziale esistente nel mercato interessato.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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