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<decisione id="P30168">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12414B - PROJECT INFORMATICA/CENTRO COMPUTER</testo>
    <testo>Provvedimento n. 30168</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la propria delibera del 22 febbraio 2022, con la quale è stata contestata alle società Project Informatica S.r.l., Tempus Holding 79 S.à r.l. e HIG Capital, LLC la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in relazione all’operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società Centro Computer S.p.A.  e delle sue controllate;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Project Informatica S.r.l., pervenuta in data 13 aprile 2022 in risposta alla richiesta di informazioni del 29 marzo 2022;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Project Informatica s.r.l. (di seguito “Project Informatica”) è una società attiva nel settore dell’information technology (di seguito “IT”) e, in particolare: nella commercializzazione, produzione, progettazione e noleggio di sistemi e programmi informatici, accessori, computer, attrezzature per uffici e componenti elettronici. Project Informatica è parte del gruppo Project insieme ad altre imprese attive nel mercato di riferimento ed è parte del gruppo di imprese facenti capo a H.I.G. Capital, LLC (di seguito “HIG Capital” o il “Gruppo HIG”) fondo di private equity di diritto statunitense, che detiene il controllo esclusivo di quest’ultima attraverso la holding lussemburghese Tempus Holding 79 S.à r.l. (di seguito “Tempus” e congiuntamente con Project Informatica, la “Parte”).</testo>
    <testo>2.	Project Informatica è parte del “Gruppo Project” insieme a Ates Informatica s.r.l., Personal Data s.r.1., Project Adriatica s.r.l., SCM s.r.l., Sinthera s.r.l., Extraordy s.r.l., Converge S.p.A. e Centro Computer S.p.A..</testo>
    <testo>3.	Alla data dell’operazione di concentrazione in oggetto, HIG Capital deteneva già cinque gruppi societari in Italia tramite le società: i) Metalprint S.p.A., attiva nella manifattura dei metalli; ii) DGS S.p.A., attiva nel settore IT; iii) Cadicagroup s.r.l. attiva nel settore manifatturiero dell’abbigliamento; iv) Deenova s.r.l., che fornisce servizi avanzati per la sanità, e, per l’appunto, v) Project Informatica.</testo>
    <testo>4.	Il Gruppo HIG non redige il bilancio consolidato e la Parte stima abbia realizzato, tramite l’insieme delle società controllate, un fatturato di [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro nell’anno 2020 a livello mondiale.</testo>
    <testo>5.	La somma dei fatturati (calcolato prendendo come parametro di riferimento il valore della produzione, ovvero i ricavi “tipici” generati dalla vendita di prodotti e servizi) dei gruppi societari presenti in Italia alla data della concentrazione è invece pari a circa [100-511] milioni di euro, nell’anno 2020.</testo>
    <testo>6.	Alla data della concentrazione, il fatturato (calcolato come il valore della produzione relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni) realizzato dal Gruppo HIG a livello nazionale nell’anno 2020, tramite le società aventi sede in Italia o all’estero, è stimato pari ad almeno  [511-700] milioni di euro.</testo>
    <testo>7.	Centro Computer è una società attiva nel settore dell’IT. In particolare, Centro Computer fornisce alla propria clientela prodotti e servizi completi basati sulle tecnologie IT. Centro Computer è specializzata nella progettazione e nello sviluppo di infrastrutture IT (dal networking ai sistemi, dalla sicurezza informatica ai servizi IT correlati) e nella consulenza, installazione ed assistenza di soluzioni hardware e software, nonché di servizi innovativi realizzati per soddisfare specifiche esigenze di aziende, banche e assicurazioni nonché alla Pubblica Amministrazione. Nel 2020, Centro Computer ha realizzato un fatturato pari a circa [31-100] milioni di euro, interamente realizzato al livello nazionale.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>8.	L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo diretto ed esclusivo di Centro Computer da parte Project Informatica, la quale acquisirà il 100% del capitale sociale di quest’ultima e indirettamente, della società da questa controllata.</testo>
    <testo>9.	Tenendo conto dei rapporti di controllo tra H.I.G., Tempus Holding e Project Informatica, H.I.G. detiene indirettamente il 100% delle azioni e il controllo esclusivo su Centro Computer.</testo>
    <testo>10.	Così come infine comunicato dalle Parti, ai fini della protezione dell’investimento effettuato da Project Informatica, le Parti hanno concordato un obbligo di non concorrenza a carico della Parte venditrice della durata di 5 anni.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>11.	L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro, soglie applicabili ratione temporis1[NOTE:2:[Cfr. provv. n. 28602 RIVALUTAZIONE SOGLIE FATTURATO EX ART.16, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287/90 del 9 marzo 2021 in Boll. n. 12 del 22 marzo 2021.]]. L’operazione non è stata comunicata all’Autorità ai sensi dell’articolo16, comma 1, della legge n. 287/902[NOTE:3:[Cfr. provv. dell’Autorità adottato in pari data, con il quale è stata irrogata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge n. 287/90, la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’obbligo di comunicazione preventiva.]].</testo>
    <testo>12.	Il patto di non concorrenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contenga una restrizione direttamente connessa alla realizzazione dell’operazione e ad essa necessaria3[NOTE:4:[Si veda “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)”.]]. In particolare il patto di non concorrenza può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di due anni, atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell’azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di know-how, essendo la società acquirente già presente nel settore dell’information technology4[NOTE:5:[Cfr. Comunicazione sulle restrizioni accessorie, cit., par. 20.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>13.	L’operazione in esame interessa il settore servizi dell’Information Technology (di seguito anche solo “IT Services” o "Servizi IT").</testo>
    <testo>14.	I Servizi IT possono essere segmentati considerando la tipologia di servizi, oltre che per le caratteristiche dei settori in cui i clienti operano5[NOTE:6:[Cfr., ex multis, Provvedimento dell’Autorità n. 28331 del 4 agosto 2020, caso C12312 – OEP 14 COOPERATIEF U.A./TECHEDGE; Provvedimento dell’Autorità n. 26818 del 25 ottobre 2017, caso C12119 – Engineering Ingegneria Informatica/Infogroup Informatica e Servizi Telematici; Decisione della Commissione Europea del 19 giugno 2013, caso M.6921 – IBM Italia/UBIS.]].</testo>
    <testo>15.	Come evidenziato in numerosi precedenti dell’Autorità6[NOTE:7:[Cfr., tra gli altri, Provvedimento n. 24851 del 27 marzo 2014, caso C11943 - ICCREA Holding/I.S.I.D.E., in Boll. n. 15/2014; provvedimento n. 23925 del 27 settembre 2012, caso C11772 – Accenture Sub/Octagon Research Solution, in Boll. n. 39/12.]], il forte tasso di innovazione e la rapida e costante evoluzione tecnologica che caratterizzano il settore IT rendono non sempre agevole una netta demarcazione tra i diversi mercati (e ancor più tra i segmenti) di cui tale settore si compone.</testo>
    <testo>16.	Le imprese che vi operano tendono, infatti, a offrire una molteplicità di servizi, adattando la propria offerta alla stessa evoluzione tecnologica, alla domanda e alle esigenze della clientela.</testo>
    <testo>17.	Più in generale, all’interno dei servizi IT, la Commissione Europea ha individuato sette segmenti che identificano una pluralità di servizi informatici diretti alle imprese7[NOTE:8:[Cfr. i casi: M.7458 – IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa; M.9205 – IBM/Red Hat; M.6921 – IBM Italia/UBIS; M.6237 – Computer Sciences Corporation/Isoft Group; M.6127 – Atos Origin/Siemens It Solutions &amp; Services; M.5666 – Xerox/Affiliated Computer Services; M.5301 – CAP Gemini/BAS; M.2946 – IBM/PWC Consulting.]]. Si tratta, in particolare, dei servizi di: (i) IT management, per l’utilizzo di specifiche competenze al fine di creare e ottimizzare processi e flussi informativi aziendali; (ii) transaction IT management, per le transazioni che necessitano di supporti informatici; (iii) consulenza per l’analisi e il miglioramento delle strategie tecnologiche; (iv) software development, per sviluppare e integrare le soluzioni nelle infrastrutture esistenti; (v) software maintenance, per la manutenzione dei prodotti (sistemi operativi, applicazioni di software, ecc.) e l’assistenza tecnica (anche on line o telefonica); (vi) hardware maintenance, per ottimizzare i sistemi attraverso installazione, manutenzione e assistenza tecnica di componenti hardware; (vii) istruzione e addestramento, per il trasferimento delle conoscenze al di fuori della formazione professionale.</testo>
    <testo>18.	Tali segmenti sono a loro volta ulteriormente suddivisibili in gruppi di servizi e sono caratterizzati da un’elevata frammentazione e sostituibilità dal lato dell’offerta, anche in considerazione del fatto che i fornitori di servizi IT offrono generalmente una gamma più o meno ampia di prestazioni diverse in pacchetti che possono interessare tutti o alcuni dei segmenti sopraelencati. In particolare, nel caso di specie, l’attenzione può essere ulteriormente circoscritta alle vendite di beni e servizi IT alla pubblica amministrazione, in ragione del peculiare canale distributivo adottato ed essenzialmente riconducibile a procedure ad evidenza pubblica8[NOTE:9:[Cfr. I833 - GARE CONSIP PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, provv. n. 28292 del 8 luglio 2020 in Boll. n. 30/2020.]].</testo>
    <testo>19.	Sotto il profilo geografico, secondo la prassi decisionale dell’Autorità, i1 mercato dei prodotti e servizi IT ha dimensione quantomeno nazionale9[NOTE:10:[Cfr. I833 - GARE CONSIP PER ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, provv. n. 28292 del 8 luglio 2020 in Boll. n. 30/2020.]].</testo>
    <testo>20.	Per quanto concerne il mercato in oggetto, date le caratteristiche dell’operazione in esame, non occorre addivenire ad una esatta delimitazione dell’estensione geografica in quanto, anche utilizzando una più ristretta definizione, la valutazione dell’operazione non verrebbe ad essere modificata.</testo>
    <testo>21.	Tanto premesso, sulla base delle informazioni fornite, per quanto concerne i settori di destinazione, Centro Computer e Project Informatica, operano entrambe, nell’ambito del più generale mercato dei Servizi IT facendo registrare una quota di mercato sia individuale che cumulata, [inferiore al 1%].</testo>
    <testo>22.	Quanto poi alle vendite di servizi IT destinate alla PA, sulla base delle informazioni fornite, il Gruppo Project ha fatto registrare una quota pari allo [inferiore al’1%].</testo>
    <testo>23.	Alla luce di quanto precede, quindi, sulla base delle informazioni prodotte tramite il formulario di notifica sia nell’ambito del più ampio mercato nazionale della vendita di beni e sevizi ICT, sia in un ambito merceologico più ristretto delle vendite riservate alla PA, Project Informatica, sia singolarmente considerata, sia con riguardo anche al Gruppo cui la stessa appartiene, e Centro Computer detengono una quota individuale e cumulata inferiore al 1%.</testo>
    <testo>24.	Quanto poi al livello di sovrapposizione orizzontale tra le due Società nell’ambito dello specifico mercato delle vendite riservate alla PA, secondo quanto riportato dalle informazioni fornite dalla Parte notificante, esso appare alquanto limitato.</testo>
    <testo>25.	In conclusione, in considerazione delle quote di mercato detenute dalle parti interessate, della limitata sovrapposizione dell’ambito di attività delle parti e della presenza di importanti concorrenti, l’operazione in esame non appare suscettibile di modificare in maniera sostanziale la struttura e le dinamiche competitive dei mercati interessati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato dei servizi ICT, e sue possibili ulteriori delimitazioni, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti indicati;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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