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<decisione id="P31667">
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    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12747 - PAI CASTELLO HOLDING 1/ORION</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31667</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 3 settembre 2025;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione effettuata da PAI Castello Holding 1 S.r.l. pervenuta in data 19 agosto 2025;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	PAI Castello Holding 1 S.r.l. (di seguito, “PAI Castello”, P.IVA 12468050963) è un veicolo speciale di acquisizione, controllato da PAI Mid-Market II Funds SCSp (di seguito, “PAI Mid-Market II”), un fondo gestito e assistito da PAI Partners S.à r.l., che è controllata in ultima istanza da PAI Partners SAS (nel seguito, “PAI Partners”).</testo>
    <testo>2.	PAI Partners è un operatore europeo di private equity con sede a Parigi, che gestisce fondi di private equity, incluso PAI Mid-Market II che è coinvolto nell’Operazione. I fondi gestiti da PAI Partners seguono una policy volta ad acquisire partecipazioni di maggioranza in società attive nei seguenti settori: servizi alle imprese, prodotti alimentari e di consumo, prodotti industriali e sanità. PAI Partners fa capo ai suoi partners, nessuno dei quali detiene più del 25%.</testo>
    <testo>3.	Il fatturato consolidato realizzato delle portfolio companies dei fondi gestiti e assistiti da PAI Partners nell’anno 2024, è stato pari a circa [30-40]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [1-5] miliardi conseguiti a livello nazionale.</testo>
    <testo>4.	Orion S.r.l. (P. IVA 02149470284) è una società a responsabilità limitata italiana, attiva (direttamente e tramite le proprie controllate, nel seguito congiuntamente indicate come “Orion” o “Target”) nel settore dei servizi ambientali e industriali. Orion è specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi per il monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque e delle emissioni industriali, offrendo anche consulenza tecnica e supporto agli adempimenti normativi.</testo>
    <testo>5.	Attualmente, il capitale di Orion è detenuto da Xenon Fidec Fondo per la Decarbonizzazione e l’Economia Circolare (Sca) Sicav Raif (di seguito, “Xenon”), per il 70,49% del capitale, LPH S.r.l. (“LPH”), per il 4,87% del capitale, e da alcune persone fisiche (tra cui il signor [S.S.] che detiene il 13,43% del capitale1[NOTE:2:[Gli altri soci persone fisiche sono i [M.C.] (per il 3.66%), [F.D.] (per il 3.66%), [S.B.] (per il 1.33%), [S.G.] (per il 0.86%), [G.C.] (per il 0.86%) e [I.B.], (per il 0.86%).]]). Nel seguito, Xenon, LPH e il signor [S.S.] saranno indicato congiuntamente come “Venditori di maggioranza”, mentre i restanti soci saranno indicati come “Venditori di minoranza”.</testo>
    <testo>6.	Il fatturato consolidato dalla Target, a livello mondiale nell’anno finanziario 2024, è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui [35-100] milioni conseguiti in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7.	L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di PAI Partners, del controllo esclusivo di Orion e delle società da essa controllate, tramite PAI Castello (di seguito, “Operazione”).</testo>
    <testo>8.	Secondo le previsioni dello share and purchase agreement (SPA) tra PAI Castello e i Venditori di Maggioranza, questi ultimi si impegnano a cedere le proprie quote di partecipazione a PAI Castello e Xenon dovrà far sì che tutti i Venditori di Minoranza vendano a PAI Castello tutte le loro rispettive quote partecipative.</testo>
    <testo>9.	Lo SPA, in particolare [omissis] dello stesso, prevede altresì la possibilità per i Venditori di maggioranza e di minoranza di reinvestire in Orion una parte della loro quota di proventi dell’Operazione. Tuttavia, i venditori che reinvestiranno non avranno alcun diritto di veto sulla nomina o la rimozione dei membri del consiglio di amministrazione di Orion, i quali saranno tutti nominati da PAI Partners. Inoltre, i soggetti venditori che decideranno di reinvestire nella Target avranno esclusivamente diritti standard di tutela delle minoranze, mentre [omissis].</testo>
    <testo>10.	L’Operazione prevede inoltre alcune restrizioni accessorie, della durata di almeno [omissis] anni dalla data del closing2[NOTE:3:[I patti di non concorrenza e non sollecitazioni hanno una durata almeno [omissis].]], consistenti nell’obbligo per i Venditori di maggioranza e minoranza (ad eccezione di Xenon) a:</testo>
    <testo>a. non intraprendere o svolgere attività in concorrenza con Orion in [omissis];</testo>
    <testo>b. non perseguire [omissis];</testo>
    <testo>c. non effettuare [omissis];</testo>
    <testo>d. non sollecitare [omissis];</testo>
    <testo>e. non sollecitare i [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>11.	L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro3[NOTE:4:[Cfr. Delibera AGCM n. 31495 del 18 marzo 2025.]].</testo>
    <testo>12.	I patti di non concorrenza e non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita, temporalmente ad un periodo di tre anni a partire dal closing dell’operazione, e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario4[NOTE:5:[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>Il mercato rilevante</testo>
    <testo>13.	In ragione delle attività della Target, l’Operazione in esame riguarda principalmente il settore dell’ecological consulting. Nella specie, Orion è attiva nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi avanzati per il monitoraggio ambientale – in particolare per l’analisi della qualità dell'aria, delle emissioni industriali e delle acque – offrendo soluzioni integrate per enti pubblici e industrie.</testo>
    <testo>14.	In alcuni precedenti dell’Autorità5[NOTE:6:[Cfr. Provvedimenti AGCM n. 31343 del 8 ottobre 2024, caso C12673 – SD Worx People Solutions / Caldera, n. 30630, del 9 maggio 2023, caso C12536 – Lab Analysis Group / ENI Rewind / Laser Lab, e n. 19688 del 26 marzo 2009, caso C9693 – Iride Acqua Gas / Idrocons.]] è stato preso in considerazione il possibile mercato dell’ecological consulting, comprendente i servizi di analisi, consulenza e monitoraggio ambientale consistenti: (i) nella valutazione della qualità delle acque e dei rifiuti; (ii) nelle indagini e bonifiche ambientali; (iii) nel monitoraggio e telecontrollo ambientale (ossia elaborazione di sistemi di monitoraggio e valutazione dell’impatto di inquinanti ambientali); (iv) nell’impostazione di sistemi di gestione ambientale nelle aziende; (v) nell’assistenza tecnico-legale relativa a problematiche ambientali. La domanda dei servizi di consulenza ambientale proviene in prevalenza dal settore industriale, nonché da enti pubblici che necessitano di una consulenza specialistica su problematiche ambientali.</testo>
    <testo>15.	Nel caso di specie, la definizione del mercato dal punto di vista merceologico può essere lasciata aperta, in quanto – in ragione dell’assenza di sovrapposizioni orizzontali o legami verticali o conglomerali – le valutazioni circa gli effetti dell’Operazione non muterebbero.</testo>
    <testo>16.	Dal punto di vista geografico, l’offerta appare caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. Tuttavia, al pari di quanto già indicato per la definizione merceologica del mercato, è possibile lasciare aperta anche la definizione geografica del mercato rilevante in quanto non muterebbero le valutazioni circa gli effetti dell’Operazione.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>17.	L’Operazione non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti in quanto nessuna delle società in portafoglio detenute da fondi di investimento gestiti da società di PAI Partners è attiva nel medesimo mercato in cui opera Orion o in mercati posti a monte o a valle del mercato nel quale è attiva la Target. L’Operazione, quindi, comporta la mera sostituzione di un operatore con un altro.</testo>
    <testo>18.	Ad ogni modo, la posizione di Orion nel mercato non è comunque significativa. Infatti, la quota di mercato detenuta da Orion, secondo le stime delle Parti, è all’incirca del [10-15%].</testo>
    <testo>19.	Alla luce delle considerazioni esposte, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritto possa ritenersi accessorio all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il patto che si dovesse realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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