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<decisione id="P30863">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12574 - SICURITALIA SERVIZI DI SICUREZZA/SERVIZI FIDUCIARI</testo>
    <testo>Provvedimento n. 30863</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 31 ottobre 2023;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Sicuritalia Servizi di Sicurezza S.p.A., pervenuta in data 6 ottobre 2023;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Sicuritalia Servizi di Sicurezza S.p.A. (di seguito SI) è una società facente parte dell’omonimo gruppo attivo nell’ambito dei servizi di sicurezza e dei servizi integrati di facility management (con particolare riferimento a vigilanza privata, trasporto e trattamento di valori, servizi fiduciari di portierato, progettazione e installazione di sistemi di sicurezza, pulizia e igiene ambientale, logistica e facchinaggio), offerti a favore di strutture pubbliche, private ed esercizi commerciali.</testo>
    <testo>SI è indirettamente controllata (per il tramite di Sicuritalia Ivri S.p.A.) dalla holding finanziaria del gruppo, Lomafin Sgh – Sicuritalia Group Holding S.p.A., a sua volta riconducibile a due persone fisiche.</testo>
    <testo>Nel corso del 2022, il gruppo Sicuritalia ha conseguito un fatturato complessivo pari a [532-700]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni di euro, di cui [532-700] e [32-100] milioni per vendite realizzate rispettivamente in Italia e nel resto dell’Unione europea.</testo>
    <testo>2. Servizi Fiduciari Società Cooperativa (di seguito SF) è una società cooperativa a mutualità prevalente che conduce un’attività per la fornitura di servizi cosiddetti fiduciari nell’ambito della vigilanza non armata (si tratta in particolare di servizi di portierato e stazionamento presso immobili ai fini dell’accoglienza e della gestione di flussi di visitatori).</testo>
    <testo>SF, che da parte sua non controlla alcuna società, è una cooperativa partecipata da oltre cinquemila soci, nessuno dei quali in grado di esercitare il controllo su di essa. Per quanto di interesse ai fini della presente operazione, SF detiene una partecipazione, seppur ridotta (pari allo 0,1%), nella società consortile Sicuritalia Group Service S.c.p.a., facente parte del gruppo acquirente.</testo>
    <testo>Nel corso del 2022, SF ha conseguito, interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [100-532] milioni di euro. La gran parte di tale fatturato (il [80-100%] circa) deriva da prestazioni commissionate dalla predetta Sicuritalia Group Service S.c.p.a. nell’ambito della fornitura ai propri clienti di servizi integrati, promuovendo in forma aggregata le specifiche attività delle singole consorziate; solo il restante [0-20%] circa del fatturato, dunque, viene conseguito da SF con clienti esterni al consorzio del gruppo Sicuritalia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. La comunicazione in esame ha per oggetto l’acquisizione, da parte di SI del controllo esclusivo del complesso degli asset aziendali facenti capo a SF (il complesso dei beni mobili e immateriali organizzati per l’esercizio della sopra descritta attività d’impresa).</testo>
    <testo>4. In particolare, l’operazione de qua si inserisce nell’ambito di una procedura di controllo giudiziario ex legge n. 199/2016, a cui è stata sottoposta SF da parte della Procura di Milano (con la nomina di un amministratore giudiziario che ha ravvisato la necessità di una straordinaria riorganizzazione della cooperativa con la cessione della relativa azienda, individuando SI quale potenziale acquirente). Ad esito dell’operazione, dunque, SI acquisirà il controllo degli asset aziendali di SF oggetto della prospettata cessione di azienda.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.</testo>
    <testo>V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati del prodotto e geografici</testo>
    <testo>6. Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall’operazione in esame è quello in cui opera SF, ossia la fornitura di servizi di vigilanza non armata, detti anche servizi di portierato o fiduciari.</testo>
    <testo>7. Al riguardo si osserva che, nell’ambito della vigilanza privata, è possibile distinguere tra servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza non armata, per i quali, al contrario dei primi, non è necessario disporre di licenze prefettizie né di altre particolari autorizzazioni.</testo>
    <testo>Nello specifico, i servizi di vigilanza non armata comprendono un insieme di attività che non prevedono alcun obbligo di vigilanza attiva, bensì il semplice stazionamento presso gli immobili, finalizzato all’accoglienza e alla gestione di flussi di persone, consistenti, in particolare: nella registrazione dei visitatori, nella regolazione degli accessi e dell’afflusso di automezzi ai parcheggi, nell’assistenza agli utenti, nello smistamento di telefonate e di posta in entrata e in uscita, ecc..</testo>
    <testo>8. Pur potendo i servizi di vigilanza non armata tecnicamente rientrare nel novero dei servizi c.d. di facility management (vale a dire il complesso dei servizi integrati di gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti e degli edifici in generale, nonché dei servizi alle persone e dei servizi di supporto alle attività di ufficio quali pulizie e facchinaggio), non risulta esservi un adeguato grado di sostituibilità né dal lato della domanda né da quello dell’offerta; a quest’ultimo proposito, se è vero che i servizi di portierato fiduciario possono essere forniti anche da imprese specializzate nell’attività di facility management, le società di puro portierato (quale ad esempio SF) non forniscono anche servizi integrati.</testo>
    <testo>9. Per quel che riguarda l’estensione geografica del mercato dei servizi di portierato fiduciario, in linea con i precedenti dell’Autorità1[NOTE:2:[Cfr. da ultimo C12241 - SICURITALIA/GRUPPO IVRI in Bollettino n. 31/2019.]], essa può ritenersi nazionale, in particolare in ragione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta nonché dell’assenza di particolari vincoli amministrativi in grado di limitare l’esercizio dell’attività a un ambito territoriale più ristretto.</testo>
    <testo>Effetti dell’operazione</testo>
    <testo>10. Entrambe le parti della presente concentrazione sono attive nella fornitura di servizi fiduciari in ambito nazionale; ad esse risultano riconducibili quote di mercato pari al [10-15%] e al [5-10%] circa rispettivamente per SI e SF, in un mercato caratterizzato dalla presenza di diversi e qualificati operatori concorrenti (quali Battistolli, Italpol, Coopservice, Cosmopol, etc.).</testo>
    <testo>11. Occorre inoltre considerare che, come sopra evidenziato, larga parte (circa il [80-100%]) delle vendite di SF è realizzata per il tramite di una struttura consortile del gruppo acquirente (e quindi, di fatto, rientrano anche nel fatturato di quest’ultimo). La quota di mercato oggetto di acquisizione, dunque, relativa ai restanti ricavi di SF, risulta nettamente inferiore e pari a [inferiore all’1%].</testo>
    <testo>12. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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