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<decisione id="P29914">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12412 - F2I SGR/ITAL GAS STORAGE</testo>
    <testo>Provvedimento n. 29914</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 25 novembre 2021;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (UE) n. 139/2014;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta il 29 ottobre 2021 da parte della società F2i S.G.R. S.p.A.;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. F2i S.G.R. S.p.A. (di seguito anche “F2i”) è una società di gestione del risparmio, costituita nel 2007, che attualmente gestisce quattro fondi di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso: F2i-Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture (il “Secondo Fondo”), F2i-Terzo Fondo per le Infrastrutture (il “Terzo Fondo”), il Fondo ANIA-F2i (il “Fondo ANIA”) e F2i-Fondo per le Infrastrutture Sostenibili (il “Fondo V” e congiuntamente con gli altri tre fondi, i “Fondi”). Con riferimento al settore energetico i Fondi gestiti da F2i SGR detengono partecipazioni in tre aziende, ossia Sorgenia S.p.A. (72% delle azioni, detenute dal Secondo Fondo), EF Solare Italia S.p.A. (70% delle azioni, detenute dal Terzo Fondo) e 2i Rete Gas S.p.A. (63,9% delle azioni, detenute dal Terzo Fondo). Tra queste, solo Sorgenia è attiva nella vendita di gas naturale in Italia. Il fatturato mondiale delle controllate da F2i nel 2020 è stato pari a circa [3-4]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa [3-4] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2. Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito anche “IGS”) è la società titolare della Concessione “Cornegliano Stoccaggio”, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d’intesa con la Regione Lombardia. La concessione consente lo sfruttamento a fini di stoccaggio del gas di un giacimento di gas naturale esaurito situato nel Comune di Cornegliano Laudense (LO), nel nord Italia. Ai sensi dell’articolo 34(18), del D.L. 18.10.2012, n. 179, la durata complessiva della concessione è di 30 anni, fino al 15.3.2041, rinnovabile (non più di una volta) per un ulteriore periodo di 10 anni.</testo>
    <testo>L’impianto di Cornegliano Laudense, così come gli altri siti di stoccaggio, viene riempito di gas nei periodi di basso fabbisogno e svuotato di gas nei periodi di maggior fabbisogno, in cui viene invece immesso nella rete nazionale di trasporto. Il capitale di IGS è attualmente detenuto per il 92,5% da Sandstone Holding B.V. (“Sandstone”) e per il restante 7,5% da Whysol Gas Storage Holding S.r.l. (“WGSH”).</testo>
    <testo>Nel 2020 IGS ha generato un valore della produzione pari a [100-511] milioni di euro, interamente realizzato in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione prevede l’acquisto da parte di F2i SGR, in nome e per conto del Fondo V, del Terzo Fondo e del Fondo ANIA, dell’intero capitale sociale di IGS. L’acquisizione avverrà in due passaggi: a partire dal c.d. primo closing, F2i acquisirà il 51% delle quote di ciascuna delle attuali azioniste di IGS, mentre completerà la acquisizione in una ulteriore data, definita secondo closing. Ad ogni modo, F2i fin dal c.d. primo closing acquisirà il controllo esclusivo di IGS.</testo>
    <testo>4. Le Parti hanno altresì previsto una clausola di non-concorrenza a favore dell’acquirente, per la quale il Sig. [omissis], si astenga, per una durata non superiore a 3 anni dalla cessazione dalla sua carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in IGS, dall’esercitare, direttamente o indirettamente, l’attività di stoccaggio di gas naturale in Italia, ovvero dal finanziare o prestare consulenza e altri servizi nel settore dello stoccaggio di gas naturale in Italia.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>Il patto di non concorrenza in favore dell’acquirente può essere considerato una restrizione accessoria all’operazione soltanto nella misura in cui esso non ecceda una durata di tre anni1[NOTE:2:[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>Mercati rilevanti e posizioni delle parti</testo>
    <testo>6. L’impresa acquisita IGS è attiva unicamente nel mercato dello stoccaggio di gas in Italia. Lo stoccaggio è il processo mediante il quale è possibile conservare il gas naturale. Si tratta di un servizio necessario per ottimizzare l’utilizzo della rete nazionale dei gasdotti, assicurando al contempo flessibilità di fornitura per le imprese che operano nella vendita di gas naturale a fronte di variazioni della domanda (stoccaggio commerciale) e risposta a situazioni di mancanza/riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema nazionale, per esempio quando si presentano condizioni climatiche estreme o in caso di interruzioni dell’approvvigionamento dai gasdotti (stoccaggio strategico). In Italia, lo stoccaggio di gas naturale è svolto in base a 15 concessioni. Tutti i siti di stoccaggio attivi in Italia sono realizzati in corrispondenza di giacimenti di gas esausti2[NOTE:3:[Cfr. ARERA, Relazione Annuale 2020.]].</testo>
    <testo>7. L’Autorità in passato ha considerato lo stoccaggio come appartenente al medesimo mercato rispetto ai c.d. servizi di “flessibilità”, in quanto le imprese di vendita di gas possono far fronte alle medesime esigenze ricorrendo sia allo stoccaggio di gas che alle flessibilità eventualmente previste dai contratti d’importazione pluriennali ed agli acquisti di gas all’ingrosso, pur non negando la possibilità di individuare mercati del prodotto distinti. Ad ogni modo non è necessario, nel caso di specie, pervenire a una definizione esatta del mercato del prodotto in quanto ciò non influirebbe sulla valutazione della concentrazione.</testo>
    <testo>8. Relativamente al mercato geografico, in base alla prassi dell’Autorità, esso ha dimensione nazionale.</testo>
    <testo>9. Poiché F2i non offre servizi di stoccaggio, l’operazione non determina sovrapposizioni orizzontali in tale mercato. Similmente, anche qualora si considerasse il più ampio mercato dei servizi di stoccaggio e di flessibilità, si rileva che Sorgenia, l’operatore del gruppo F2i attivo nel mercato all’ingrosso del gas naturale, non offre servizi di flessibilità e, quindi, l’operazione non comporterebbe effetti di tipo orizzontale. Infine, si rileva che la società target IGS detiene, nel mercato del solo stoccaggio, una quota di operatività molto limitata (pari a meno del 5% della superficie oggetto di concessione).</testo>
    <testo>10. La posizione modesta della società acquisita nel proprio mercato, inoltre, permette di escludere la presenza di effetti verticali associati alla presente operazione. Peraltro, anche l’operatività del gruppo acquirente nei mercati verticalmente collegati della vendita all’ingrosso e al dettaglio di gas naturale è molto limitata (la quota del gruppo risulta in ogni caso inferiore al 5%).</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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