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<decisione id="P31588">
  <meta>
    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12711 - HERA/AIMAG</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31588</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Hera S.p.A., pervenuta il 10 marzo 2025;</testo>
    <testo>VISTA la propria delibera del 31 marzo 2025, n. 31514, con la quale è stato avviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, il procedimento nei confronti delle società Hera S.p.A. e AIMAG S.p.A.;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione del 12 maggio 2025, successivamente integrata in data 3 giugno 2025, con la quale Hera S.p.A. ha presentato una proposta di rimedi per rispondere ad alcune delle preoccupazioni concorrenziali evidenziate dall’Autorità;</testo>
    <testo>VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. Le Parti</testo>
    <testo>1. Hera S.p.A. (di seguito anche “Hera”; codice fiscale 04245520376) è la società holding al vertice dell’omonimo gruppo societario multiutility attivo nel settore energetico (produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale), nella gestione integrata delle risorse idriche (acquedotto, fognature e depurazione), nel settore ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti) e nel settore dell’illuminazione pubblica. Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Hera in Italia è stato pari a circa [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro.</testo>
    <testo>2. AIMAG S.p.A. (di seguito, “AIMAG” o “Target”; codice fiscale 00664670361) è la società holding al vertice dell’omonimo gruppo societario attivo nei settori dei servizi idrici, ambientali, energetici e di pubblica illuminazione. La maggioranza del capitale sociale di AIMAG rappresentato da azioni ordinarie appartiene a ventuno Comuni siti nelle Province di Modena e Mantova. Hera è già presente nella compagine sociale di AIMAG, dopo aver acquisito, nel 2009, azioni ordinarie in misura pari al 25% del capitale sociale di AIMAG ad esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo AIMAG in Italia è stato pari a circa 400 milioni di euro.</testo>
    <testo>II. Descrizione dell’operazione</testo>
    <testo>3. L’operazione in esame (di seguito, “Operazione”) si articola: (i) in un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di AIMAG di una partecipazione di circa il 45% del capitale sociale di una società controllata da Hera (di seguito, “Newco”) a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena1[NOTE:2:[Attualmente in capo a Hera e riguardanti la gestione di 7.300 km di reti al servizio di circa 470.000 mila cittadini.]]; (ii) nell’aumento della partecipazione di Hera in AIMAG dal 25% a circa il 41%, con i soci pubblici (i.e. i ventuno Comuni siti nelle province di Modena e Mantova) che manterranno la maggioranza del capitale sociale di AIMAG con il 51%; e (iii) nella contestuale adozione di un nuovo modello di governance di AIMAG, a valle della quale il suo governo industriale competerà esclusivamente a Hera. Nello specifico, [omissis]. Pertanto, a esito dell’Operazione Hera deterrà il controllo esclusivo su AIMAG.</testo>
    <testo>4. L’Operazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione antitrust da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell’autorizzazione prevista nell’ambito della c.d. procedura Golden Power.</testo>
    <testo>III. Qualificazione dell’Operazione</testo>
    <testo>5. L’Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. L’attività istruttoria</testo>
    <testo>6. Nell’adunanza del 31 marzo 2025, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990 nei confronti delle società Hera S.p.A. e AIMAG S.p.A., per procedere a ulteriori approfondimenti al fine di valutare se l’Operazione sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza nel mercato interessato. Il provvedimento di avvio è stato notificato alle Parti il 1° aprile 20252[NOTE:3:[Cfr. docc. nn. 4 e 5.]]. Il 7 aprile 2025 la delibera di avvio del procedimento istruttorio è stata pubblicata sul Bollettino dell’Autorità. Non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione al procedimento.</testo>
    <testo>7. Nel corso dell’istruttoria, è stata effettuata l’audizione dei rappresentanti di Hera e di AIMAG, che ha avuto luogo il 10 aprile 20253[NOTE:4:[Cfr. doc. n. 8.]]. Nell’ambito di tale incontro, è stata altresì formulata una richiesta di informazioni ai rappresentanti di tali società.</testo>
    <testo>8. La richiesta degli Uffici, relativa alla condizione finanziaria di AIMAG e a eventuali contatti con altri potenziali acquirenti o partner industriali o finanziari, è stata riscontrata il 9 maggio 20254[NOTE:5:[Cfr. doc. n. 11.]] e successivamente integrata il 12 maggio 20255[NOTE:6:[Cfr. doc. n. 12.]] e, da ultimo, il 26 maggio 20256[NOTE:7:[Cfr. doc. n. 13.]].</testo>
    <testo>9. La citata comunicazione del 12 maggio 2025 comprendeva, oltre alle integrazioni relative ai quesiti formulati dall’Autorità, una più generale memoria difensiva e una prima proposta di misure di natura comportamentale, finalizzata a venire incontro alle preoccupazioni concorrenziali ipotizzate nel provvedimento di avvio.</testo>
    <testo>10. Hera ha successivamente inviato un’ulteriore versione delle misure proposte il 3 giugno 20257[NOTE:8:[Cfr. doc. n. 14.]].</testo>
    <testo>11. Il 10 giugno 2025 è stato comunicato alle Parti il termine infraprocedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.P.R. n. 217/19988[NOTE:9:[Cfr. doc. n. 16.]].</testo>
    <testo>V. Le risultanze Istruttorie</testo>
    <testo>V.1. Caratteristiche dell’Operazione</testo>
    <testo>12. L’Operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Hera S.p.A., del controllo esclusivo del Gruppo AIMAG. Come menzionato, Hera è già presente in AIMAG con il 25% del capitale sociale. A esito della concentrazione, la partecipazione potrà salire a circa il 41% e verrà contestualmente adottato un nuovo modello di governance che comporterà il governo industriale di Hera su AIMAG.</testo>
    <testo>13. In ragione dell’operatività delle Parti, i settori economici interessati dall’Operazione sono quelli: (i) dell’energia elettrica; (ii) del gas naturale, (iii) del teleriscaldamento; (iv) della gestione del calore; (v) dell’efficientamento energetico, (vi) della gestione dei servizi di illuminazione pubblica, (vii) della gestione delle risorse idriche e (viii) della gestione dei rifiuti.</testo>
    <testo>14. Nel provvedimento di avvio, l’Autorità ha rivolto la propria attenzione unicamente al settore della distribuzione del gas naturale e, in particolare, ha ipotizzato possibili criticità concorrenziali dell’Operazione nel mercato della gara futura dell’ambito locale (di seguito “ATEM”) di Modena 1, mentre negli ulteriori settori economici interessati la concentrazione non appariva sollevare criticità meritevoli di approfondimento istruttorio.</testo>
    <testo>15. Come ben noto, il servizio di distribuzione di gas naturale9[NOTE:10:[L’attività in esame è definita dall’articolo 2, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come “il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”, è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra cui anche l’attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell’ARERA.]], svolto per legge in regime di monopolio legale sulla base di una concessione, tradizionalmente rilasciata a livello comunale, ha dimensione corrispondente con il territorio ricompreso nella concessione stessa. Più specificamente, il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nel trasporto di gas naturale nelle reti a media e bassa pressione e nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione delle reti medesime, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti; la gestione del pronto intervento; il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali.</testo>
    <testo>16. Sebbene l’Operazione comporti la mera sostituzione di un operatore con un altro quale concessionario in ciascuno dei territori interessati in cui operano le Parti (cfr. infra), essa può avere, in linea con numerosi precedenti dell’Autorità10[NOTE:11:[Cfr., a titolo di esempio: C12688 - Italgas/2i Rete Gas, provvedimento n. 31476 del 6 marzo 2025, in Bollettino n. 10/2025; C12294 - A2a/Ambiente Energia Brianza, provvedimento n. 28406 del 20 ottobre 2020, in Bollettino n. 45/2020; C12258 - Ascopiave/Rami di azienda di Acegasapsamga, provvedimento n. 27989 del 19 novembre 2019, in Bollettino n. 47/2019; C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018.]], effetti rilevanti in relazione alla c.d. concorrenza per il mercato.</testo>
    <testo>17. Dal momento che il servizio di distribuzione di gas naturale è svolto in regime di monopolio legale sulla base di una concessione, infatti, l’unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l’affidamento delle concessioni venute a scadenza (che consentono, appunto, la concorrenza per il mercato), suddivise in base ad ambiti territoriali minimi (gli ATEM) appositamente individuati11[NOTE:12:[L’assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D.lgs. n. 164/2000. Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “MISE”) il compito di definire degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle gare e l’affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indizione della procedura di gara e di determinazione dell’offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011).]]. In base al quadro normativo vigente, e come già affermato nei precedenti dell’Autorità, il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d’ATEM.</testo>
    <testo>V.2. Le problematicità rilevate nel provvedimento di avvio</testo>
    <testo>18. In linea con i precedenti dell’Autorità, gli effetti concorrenziali dell’Operazione nel settore della distribuzione del gas naturale sono valutati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d’ambito, avendo riguardo all’incidenza della stessa sul grado di concorrenza atteso in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, in tale valutazione viene in rilievo, in primo luogo, l’attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente o comunque rilevante, a cui è connessa anche la maggiore probabilità di partecipazione da parte di quest’ultimo alla gara12[NOTE:13:[Dalle istruttorie condotte di recente dall’Autorità su tali mercati è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l’essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d’ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare).]]. In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell’ATEM o presenti in misura poco significativa, si presentino alla gara. I principali driver che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l’ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei c.d. punti di riconsegna del gas - “PDR” - dell’ATEM detenuta dal principale gestore uscente13[NOTE:14:[L’analisi viene qui fatta basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli ATEM in termini di numero di PDR allacciati.]]), la profittabilità attesa dello stesso, nonché alcune caratteristiche dell’ipotetico concorrente, quali l’interesse strategico verso lo stesso, la vocazione territoriale, la sua eventuale presenza nell’area geografica circostante nonché la sua dimensione, capacità tecnica e finanziaria.</testo>
    <testo>19. Le gare già effettuate, del resto, confermano, da un lato, la circostanza per cui il numero degli effettivi partecipanti è piuttosto ridotto14[NOTE:15:[In sei casi su dieci sono pervenute non più di due offerte e in due di tali casi ha partecipato alla gara il solo incumbent prevalente.]] (e non di rado limitato, alla fine, a uno o due partecipanti) e ampiamente inferiore al novero dei soggetti astrattamente titolati a partecipare alla gara e, dall’altro, il ruolo decisivo delle posizioni di incumbency riguardo all’esito della gara15[NOTE:16:[In nove casi su dieci il principale incumbent dell’ATEM ha partecipato alla gara e in otto casi su dieci è risultato esserne il vincitore. Si trattava, comunque, di casi in cui esso risultava gestore in misura particolarmente significativa (oltre l’80% dei PDR).]].</testo>
    <testo>20. Le Parti hanno fornito una stima della percentuale di PDR gestiti da Hera e AIMAG all’interno degli ATEM in cui sono singolarmente presenti: sulla base della prassi dell’Autorità, tali percentuali, che risultano quasi identiche a quelle desumibili dal più aggiornato database ARERA, esprimono pertanto il grado di incumbency dei distributori in un dato ATEM il quale, a sua volta, risulta in via generale proporzionale alla probabilità di partecipazione alla relativa gara per l’assegnazione del servizio. Ciò premesso, vi sono unicamente due ATEM in cui sia Hera che AIMAG risultano attive in qualità di gestori uscenti: Bologna 1-2 e Modena 1.</testo>
    <testo>21. Come già illustrato nel provvedimento di avvio, per quel che riguarda l’ATEM di Bologna 1-2, la quota incrementale di AIMAG è del tutto residuale, pertanto l’Operazione non determina alcun effetto concorrenziale rilevante sul mercato della relativa gara d’ambito. Per quel che riguarda invece l’ATEM di Modena 1, il Gruppo Hera gestisce, tramite la società INRETE Distribuzione energia, circa il [50-55]% dei PDR; fatta eccezione per un residuale numero di PDR gestiti dal gruppo Italgas, il rimanente [45-50]% dei PDR è invece attualmente gestito dal Gruppo AIMAG. Tali percentuali sono riassunte nella tabella che segue (cfr. Tabella 1).</testo>
    <testo>Tabella 1: ATEM Modena 1</testo>
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    <testo>22. In tale ATEM, pertanto, la posizione delle Parti nelle gestioni attuali dell’ATEM, tale per cui ciascuna di esse gestisce all’incirca la metà dei PDR dello stesso, lasciava presumere sulla base delle informazioni preistruttorie, in via generale, che tali società potessero rappresentare i due principali concorrenti probabili alla futura gara d’ambito (nonché, con ogni probabilità, gli unici due concorrenti realisticamente attendibili nella stessa). In tale ATEM, pertanto, l’Operazione appariva, in sede di avvio, suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei due principali concorrenti attesi in sede di gara e causare in tal modo una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara, come individuata nella consolidata prassi dell’Autorità nel settore.</testo>
    <testo>23. In aggiunta, dal momento che l’Operazione determina un notevole rafforzamento della posizione di Hera come gestore uscente dell’ATEM, con un passaggio dal [50-55]% a quasi il 100% dei PDR, l’Operazione appariva inoltre senz’altro passibile di determinare, secondo i consolidati criteri valutativi dell’Autorità, una c.d. restrizione concorrenziale indiretta, in quanto la crescita così drastica della posizione di Hera potrebbe generare un disincentivo alla partecipazione alla gara per eventuali terzi interessati.</testo>
    <testo>V.3. Le evidenze provenienti dalla documentazione interna delle Parti</testo>
    <testo>24. Le Parti, fin dalla notifica dell’Operazione, hanno affermato che la restrizione c.d. diretta dovuta alla perdita di un concorrente atteso per la futura gara d’ambito non sarebbe in realtà sussistente nel caso di specie in quanto uno dei due operatori, ossia AIMAG, non avrebbe comunque partecipato alla gara d’ATEM di Modena 1. Nello specifico, AIMAG riportava che la possibilità di partecipare alla gara sarebbe riservata, di fatto, solo a soggetti comunque in grado di sostenere un rilevante investimento finanziario e per AIMAG tale requisito risulterebbe assente alla luce di una situazione finanziaria [omissis] che rende particolarmente critica, in quanto non sostenibile finanziariamente, la capacità di investire della stessa. Uno degli elementi chiave dell’Operazione è proprio il supporto finanziario di Hera ad AIMAG al fine di migliorarne il profilo finanziario. La documentazione prodotta dalle Parti a sostegno di tale tesi, pur dando evidenza, in generale, di uno scarso interesse del gruppo verso il ramo della distribuzione di gas e della difficoltà di una partecipazione di AIMAG da sola alle gare (inclusa quella di Modena 1), appariva in avvio parziale e non completamente sufficiente a dimostrare che, in assenza dell’Operazione, AIMAG non avrebbe partecipato alla gara per cercare di riconfermarsi quale distributore nell’ATEM di Modena 1 (eventualmente anche in partnership o RTI con altre società terze o a seguito dell’inserimento in altro gruppo). Tale aspetto è stato ulteriormente approfondito nel corso dell’istruttoria, tramite l’acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio in relazione alla situazione finanziaria di AIMAG e ai contatti che negli anni più recenti sono intervenuti tra la società e altri soggetti.</testo>
    <testo>25. Più in particolare, in un documento prodotto da un consulente per conto di AIMAG [omissis]. Nel medesimo documento, viene affermato che [omissis] e che, in caso di sviluppo stand-alone si prevede una graduale uscita dal ramo della distribuzione di gas, per concentrare gli investimenti in filiere con maggior potenziale di sviluppo nel medio periodo. [omissis]16[NOTE:17:[Cfr. doc. nn. 1.7 e 1.8.]].</testo>
    <testo>26. Un verbale di una successiva Assemblea di AIMAG, [omissis]17[NOTE:18:[Cfr. doc. n. 1.10.]].</testo>
    <testo>27. Nell’ambito di approvazione del Piano Industriale 2024-2028, intervenuta nel Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2024, si sottolinea la limitata disponibilità finanziaria che esclude scenari “stand alone” con riferimento alle concessioni e dà al Presidente e al Direttore Generale ampio mandato di esplorare una partnership industriale con Hera. All’interno del piano, si riporta che la “limitata disponibilità finanziaria uscita dal Piano [i.e. post 2028] non permette di affrontare le sfide legate alle concessioni in logica “stand alone” e crea la necessità di trovare soluzioni di carattere straordinario”18[NOTE:19:[Cfr. docc. nn. 1.11 e 1.12.]].</testo>
    <testo>28. L’accordo quadro relativo alla presente Operazione prevede, del resto, un’apposita sezione relativa al supporto finanziario di Hera in favore di AIMAG allo scopo di permettere a tale società di raggiungere gli obiettivi previsti nell’ambito del piano industriale, conseguire una consistente patrimonializzazione della società e ottenere un deciso miglioramento del suo profilo finanziario19[NOTE:20:[Cfr. doc. n. 1.4.]].</testo>
    <testo>29. AIMAG ha reso noto, in risposta a specifiche richieste dell’Autorità, che vi era stata un’iniziativa dei 21 Comuni soci di AIMAG che nell’ottobre del 2015 avevano delegato il Comune di Mirandola ad avviare un’indagine di mercato per sollecitare manifestazioni di interesse per eventuali operazioni di partnership con AIMAG. Alcuni operatori hanno presentato manifestazioni di interesse riferite ad operazioni straordinarie (acquisto partecipazioni di maggioranza o minoranza)20[NOTE:21:[Cfr. doc. n. 11.]].</testo>
    <testo>30. Le Parti hanno successivamente fornito all’Autorità21[NOTE:22:[Cfr. doc. n. 13.]] l’identità dei soggetti che avevano in tale occasioni manifestato una qualche forma di interesse a partnership con AIMAG. Tale ricerca, il cui esito è stato riportato anche dalla stampa locale22[NOTE:23:[Cfr. l’articolo https://www.modenatoday.it/economia/offerte-interesse-pubblico-aimag-imprese.html.]], ha visto l’interessamento oltre che di Hera di altre sei compagini societarie. Due di tali manifestazioni di interesse includono soggetti attivi, inter alia, anche nel settore della distribuzione di gas naturale, ossia quella della società TEA S.p.A.23[NOTE:24:[Il gruppo TEA S.p.A. risulta controllato da Comuni della provincia di Mantova (incluso il Comune del capoluogo). Il piano industriale del gruppo per il periodo 2024-2028 menziona i servizi idrici integrati quale principale linea di business in cui si concentrano gli investimenti della società, cfr. l’articolo al link https://teaspa.it/irj/portal/ts/display_post?site=teaspa&amp;mode=news&amp;id=16708. In base a notizie di stampa, negli anni recenti la società avrebbe preso in considerazione la cessione delle proprie reti di distribuzione di gas naturale (quasi totalmente concentrate negli ATEM di Mantova 1 e Mantova 2).]] e quella comprendente la società Estra S.p.A.24[NOTE:25:[Le quattro aziende proprietarie di Estra S.p.A. sono società a capitale interamente pubblico e perciò sono soci indiretti di Estra 143 Comuni delle province di Arezzo, Ancona, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il gruppo svolge attività di tipo multiutility in diverse aree dell’Italia centro-meridionale. Il gruppo, presente in oltre quindici ATEM (in tre dei quali - Siena, Arezzo e Prato - risulta il principale gestore uscente) ha di recente rimarcato la propria vocazione di multiutility nell’area toscana e marchigiana, cfr. l’articolo al link https://corporate.estra.it/posts/bulletin/comunicato-lassemblea-dei-soci-di-estra-concorda-nel-perseguire-maggiore. ]], entrambe soggetti multiutility al pari di Hera. Le restanti compagini erano costituite da soggetti attivi in settori diversi, alcuni dei quali risulta che siano stati nel frattempo interessati da procedure fallimentari o di liquidazione. Tali interlocuzioni non hanno poi avuto seguito.</testo>
    <testo>V.4. Le argomentazioni delle Parti</testo>
    <testo>31. Le Parti hanno, in primo luogo, affermato che il contesto normativo relativo alle gare d’ambito è già piuttosto pervasivo e risulta quindi già sufficiente ad assicurare un’adeguata competitività di tali gare, il cui orizzonte temporale risulta peraltro caratterizzato da notevole incertezza per gli operatori.</testo>
    <testo>32. Oltre alla fase di accesso a tale mercato, tutta la relativa attività è anche soggetta alla intensa regolamentazione dell’ARERA che definisce il quadro regolamentare utile per garantire un mercato aperto, competitivo ed equo. In particolare, l’ARERA definisce le modalità di svolgimento delle attività di tutta la filiera del settore del gas e, con particolare riferimento al servizio di distribuzione del gas, stabilisce la disciplina in materia di tariffe e qualità dei servizi e misura del gas. Inoltre, l’ARERA svolge l’attività di monitoraggio e controllo.</testo>
    <testo>33. In secondo luogo, le Parti hanno obiettato che il mercato delle future gare d’ATEM dovrebbe essere valutato a livello nazionale e non per singolo ambito. E ciò soprattutto alla luce del fenomeno di aggregazione societaria che caratterizza il settore che ha inevitabilmente elevato a criterio prioritario - nelle strategie di partecipazione alle gare - la capacità economico-finanziaria dell’operatore. Tale criterio valutativo dovrebbe essere adottato soprattutto dopo la recente concentrazione tra Italgas e 2i Rete Gas e tale tesi è stata altresì sostanzialmente condivisa dalla maggior parte dei soggetti che hanno partecipato, o comunque sono intervenuti con osservazioni, nell’ambito di tale procedimento presso l’AGCM.</testo>
    <testo>34. Andrebbe anche considerato, in relazione alle strategie di partecipazione degli operatori alle gare d’ATEM, che le società valutano la propria partecipazione volta per volta con riferimento ai singoli bandi, utilizzando come criterio la partecipazione nelle aree dove la società già detiene una presenza non solo a livello di ATEM direttamente interessato, ma anche a livello di ATEM limitrofi. Applicando tale principio al caso di specie andrebbe considerato che negli ATEM limitrofi a Modena 1 sono presenti operatori qualificati di particolare rilievo, quali Iren, Ascopiave, Gruppo Agsm AIM, Tea, Italgas/2i Rete Gas, tutti identificabili quali potenziali concorrenti di Hera in relazione alla futura gara ATEM di Modena 1.</testo>
    <testo>35. Quanto all’orizzonte temporale incerto delle gare cui si faceva già riferimento, tale elemento rileva anche perché nel caso delle valutazioni di un mercato riferito a gare d’ATEM future occorre prendere in considerazione il grado di concorrenza attesa, ma tale analisi dovrebbe basarsi su orizzonti temporali relativamente limitati che, nel caso di specie, non risultano esistere visto che: a venticinque anni dall’entrata in vigore della relativa disciplina sono state aggiudicate solo dieci gare su centosettandue; più in particolare, per il caso di specie, a oggi non sono note le tempistiche di pubblicazione della gara dell’ATEM Modena 1 (peraltro, recentemente è stato anche valutato un ridisegno della disciplina applicabile con una possibile drastica riduzione del numero degli ATEM).</testo>
    <testo>36. Infine, Hera ritiene che l’Operazione in ogni caso non sia suscettibile di comportare una restrizione c.d. diretta della concorrenza in quanto, alla luce della documentazione prodotta, AIMAG non avrebbe partecipato alla gara d’ATEM di Modena 1 in assenza dell’Operazione prospettata.</testo>
    <testo>37. Tale posizione è stata rappresentata anche dai rappresentanti di AIMAG, che hanno partecipato all’audizione di Hera e hanno confermato che la società non sarebbe in grado di partecipare da sola alla gara di Modena 1. In particolare, il Direttore Generale di AIMAG ha affermato, fornendo i relativi dati a supporto, che la posizione finanziaria netta di AIMAG è peggiorata notevolmente a seguito della crisi energetica e che [omissis]25[NOTE:26:[AIMAG ha successivamente inviato ulteriori informazioni di dettaglio circa la posizione finanziaria della società e [omissis] (cfr. doc. n. 11).]]. A fronte di ciò, le esigenze del territorio presidiato da AIMAG negli anni più recenti e negli anni a venire richiedono un significativo ammontare di investimenti, in particolare con riferimento al ciclo idrico. In tale contesto, hanno concluso i rappresentanti di AIMAG, è evidente la non praticabilità finanziaria della partecipazione in gara per l’ATEM di Modena 1, considerato che qualora AIMAG risultasse aggiudicataria, dovrebbe reperire più di [omissis] da corrispondere al gestore uscente e agli enti locali in qualità di VIR. [omissis] AIMAG aveva valutato la possibile cessione di rami di azienda in settori considerati meno strategici, individuando tra di essi i rami della distribuzione gas (vista l’impossibilità di partecipare alle gare). [omissis].</testo>
    <testo>38. I rappresentanti di AIMAG, in sede di audizione, hanno poi aggiunto che era difficile immaginare un partner industriale diverso dal gruppo Hera, dato che esso rappresenta l’operatore territorialmente contiguo e con il quale sono pertanto conseguibili sinergie industriali e che esso era già presente nel capitale della società con una partecipazione del 25%, ottenuta tramite l’aggiudicazione di una gara nel 2009, in cui Hera aveva presentato un’offerta che prevedeva un suo ruolo di partner industriale, anche nel settore della distribuzione di gas naturale. Quanto al partner finanziario, i rappresentanti di AIMAG hanno affermato che la società non aveva un profilo finanziario che [omissis]. Una partecipazione alla gara con altri operatori nella forma di RTI o comunque di partnership non concentrativa allo stesso tempo risulta implausibile in quanto AIMAG non ha altri operatori vicini di piccole dimensioni che avrebbero potuto avere interesse al progetto26[NOTE:27:[Le Parti hanno sottolineato la vocazione strettamente territoriale della società Tea, unico operatore limitrofo di piccole dimensioni che avrebbe potuto avere in ipotesi un interesse a una partnership del genere.]].</testo>
    <testo>39. Pur ritenendo quindi, per l’insieme dei motivi esposti, l’Operazione non problematica, Hera ha presentato nell’ambito del procedimento misure di natura comportamentale finalizzate a venire incontro alle preoccupazioni concorrenziali oggetto del provvedimento di avvio dell’Autorità, in particolare atte a rispondere alle problematiche concorrenziali di cui alla restrizione c.d. indiretta, sussistente anche qualora si escluda quella diretta alla luce della rilevata impossibilità per AIMAG di partecipare alla futura gara d’ATEM per Modena 1.</testo>
    <testo>V.5. Le misure proposte da Hera</testo>
    <testo>40. All’eventuale gestore aggiudicatario della gara ATEM Modena 1 sarà consentito di beneficiare cumulativamente di quanto segue:</testo>
    <testo>i	c.d. misura della dilazione del pagamento del VIR - Hera consentirà al gestore aggiudicatario di beneficiare per un periodo massimo di diciotto mesi, della dilazione del pagamento del VIR con l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto;</testo>
    <testo>ii	c.d. misura del TSA - Hera consentirà al gestore aggiudicatario di fruire, alle condizioni previste dall’ARERA per servizi analoghi, di un contratto di servizi (Transitional Service Agreement, di seguito “TSA”) della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Hera pubblicherà il term-sheet contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al know-how riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l’insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell’organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (c.d. “misura TSA”); tali servizi saranno forniti da Hera a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall’ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell’ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili; nell’ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di Hera S.p.A. avverrà a titolo gratuito;</testo>
    <testo>iii	c.d. misura occupazionale - Hera consentirà al gestore aggiudicatario di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas”, sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e. personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. Hera dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio;</testo>
    <testo>iv	c.d. misura informativa - Hera renderà disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: i) le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); ii) l’integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; iii) l’elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, “IRPM”); iv) l’andamento storico del numero dei PDR attivi nell’ultimo quinquennio e del rapporto clienti finali/PDR per quanto disponibile; v) l’elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; vi) i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore, ecc.) e all’anno in cui sono state rilevate nell’ultimo triennio; vii) l’andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell’ultimo anno solare precedente alla richiesta; viii) le schede di calcolo relative all’ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; ix) le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M; x) profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; xi) indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; xii) penali relative al bilanciamento e performance delta in-out per tutti i trienni disponibili e xiii) casi in default e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni.</testo>
    <testo>41. L’applicabilità delle suddette misure (ivi incluso il term-sheet relativo alla misura del TSA) sarà comunicata da Hera entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Modena 1, con le seguenti forme: sul sito web della società, sui principali quotidiani specializzati di settore, nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.</testo>
    <testo>VI. VALUTAZIONI</testo>
    <testo>VI.1. Considerazioni sulle osservazioni generali delle Parti</testo>
    <testo>42. Come anticipato, Hera ha affermato di ritenere, in via generale, l’Operazione non restrittiva in quanto la normativa che prevede l’assegnazione del servizio di distribuzione tramite procedure di gara risulta già in grado di garantire la corretta esplicazione della concorrenza per il mercato nel settore. Inoltre, la società afferma di non condividere la perimetrazione del mercato rilevante alla singola gara d’ambito futura in quanto, specie a seguito dell’acquisizione di 2i Rete Gas S.p.A. da parte di Italgas S.p.A., la partecipazione degli operatori in gara riflette prioritariamente considerazioni sulla dimensione e la capacità dell’impresa o comunque la presenza della stessa in zone più ampie dei singoli ATEM.</testo>
    <testo>43. Tali considerazioni non possono essere condivise. Per quanto riguarda la normativa a tutela delle procedure di gara, come già ampiamente espresso nella recente prassi dell’Autorità, la mera circostanza che la gara sia aperta a un numero indeterminato di soggetti non rende di per sé la gara effettivamente competitiva, né assicura l’effettiva partecipazione di numerosi soggetti. Al contrario, sia le evidenze delle gare allo stato effettuate sia quelle relative alle strategie delle imprese emerse nell’ambito delle istruttorie svolte dall’Autorità (ivi incluse quelle contenute nei documenti interni delle Parti della presente istruttoria) confermano il conferimento di un ruolo di primo piano alla presenza pregressa nell’ATEM come driver della partecipazione in gara.</testo>
    <testo>44. Del resto, la circostanza per cui, nel caso di specie, le attuali gestioni dell’ATEM di Modena 1 risultino suddivise in misura quasi paritetica tra le Parti della presente Operazione, con l’assenza di altri soggetti attivi in misura apprezzabile nell’ambito, suggerisce inequivocabilmente che Hera e AIMAG costituiscano, in astratto, i concorrenti più probabili per contendersi la futura gara d’ambito.</testo>
    <testo>VI.2. Gli effetti dell’Operazione per il mercato della futura gara relativa all’ATEM di Modena 1</testo>
    <testo>45. In base alla prassi dell’Autorità, dal momento che, in base alle quote di PDR attualmente gestiti nell’ATEM, sia Hera che AIMAG rappresentano dei “concorrenti probabili” per la futura gara d’ambito - e che peraltro risultano assenti dall’ambito altri operatori con posizioni di rilievo - il ricongiungimento a un unico centro decisionale di tali soggetti dovuto alla presente Operazione costituisce almeno prima facie una restrizione concorrenziale di tipo diretto, consistente nell’eliminazione di uno dei pochi concorrenti probabili dalla gara.</testo>
    <testo>46. La documentazione interna di AIMAG, nel caso di specie, appare tuttavia indicare in modo abbastanza chiaro che, a causa dei vincoli finanziari della società, malgrado la quota rilevante di PDR attualmente gestiti dalla stessa nell’ATEM, essa non avrebbe partecipato da sola alla gara d’ambito ma, piuttosto, avrebbe trovato preferibile cedere le proprie reti al gestore aggiudicatario e incassarne il relativo valore di rimborso. Inoltre, non vi è evidenza di credibili e concreti scenari alternativi che vedano l’acquisizione di AIMAG da parte di altri acquirenti o di partnership con altri soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla gara in tale territorio, diversi dalla stessa Hera27[NOTE:28:[Come illustrato, infatti, anche nelle sollecitazioni effettuate in passato dagli azionisti di AIMAG per la ricerca di partner, soltanto due tra le manifestazioni di interesse pervenute (oltre al gruppo Hera) annoveravano soggetti attivi anche nel settore della distribuzione di gas. Per tali soggetti, consistenti in multiutility di dimensioni medio-piccole che effettuano servizi di distribuzione di gas naturale in ATEM diversi da quello di Modena 1, non vi è evidenza di progetti di espansione delle proprie attività di distribuzione in tale ATEM tramite partecipazione e aggiudicazione della relativa gara.]].</testo>
    <testo>47. Pertanto, coerentemente con la prassi dell’Autorità in materia, evidenze documentali specifiche relative alla situazione economico-finanziaria e alle strategie industriali della società permettono di escludere che AIMAG possa effettivamente considerarsi, nel caso di specie, un “partecipante probabile” alla gara dell’ambito di Modena 1 in assenza della presente concentrazione. Ciò permette di ritenere non sufficientemente fondata l’ipotesi che quest’ultima determini una restrizione concorrenziale di tipo diretto nel mercato della futura gara d’ATEM di Modena 128[NOTE:29:[In modo analogo, nel caso di concentrazione C12125 già menzionato (cfr. precedente nota 10) l’Autorità aveva escluso la restrizione diretta in relazione alla futura gara per l’ATEM di Agrigento a seguito dell’analisi della documentazione interna dell’acquirente 2i Rete Gas S.p.A., da cui emergeva un relativo disinteresse di tale società a partecipare alle gare in territorio siciliano, malgrado la posizione di rilievo detenuta da tale società nell’ambito in termini di gestioni esistenti, che lasciava presumere, in linea generale, un interesse di tale società a partecipare alla gara. In modo simile - seppur con conseguenze opposte - nel caso C11878 le Parti della concentrazione sono state ritenute entrambe “partecipanti probabili” alla gara alla luce della documentazione interna delle stesse, malgrado la quota di PDR da esse gestiti negli ATEM interessati lasciava presumere il contrario.]].</testo>
    <testo>48. Cionondimeno, l’acquisizione delle attività di AIMAG da parte di Hera in tale ATEM comporta senz’altro un notevole rafforzamento di quest’ultima società in qualità di gestore uscente, circostanza questa che potrebbe risultare cruciale nel disincentivare l’eventuale partecipazione alla gara di terzi soggetti. Tale possibilità, alla luce dei criteri valutativi dell’Autorità, costituisce una restrizione concorrenziale indiretta nella relativa gara d’ambito imputabile all’Operazione.</testo>
    <testo>VI.3. Gli effetti dell’Operazione nel caso di applicazione delle misure proposte</testo>
    <testo>49. Le misure comportamentali proposte da Hera, riproducono i rimedi che, nella precedente prassi dell’Autorità - e in particolare in quella più recente - sono stati ritenuti idonei a risolvere le criticità concorrenziali determinate dalla restrizione c.d. indiretta29[NOTE:30:[Cfr. ad esempio le misure comportamentali prescritte nell’ambito del caso C12688 - Italgas/2i Rete Gas. Tali tipologie di misure erano state già proposte, sottoposte a market test e rese obbligatorie in diversi altri precedenti dell’Autorità, tra cui C12125 - 2i Rete Gas/Nedgia, C12158 - Ascopiave/Rami di Azienda di Acegasapsamga e C12294 - A2A/AEB. A riguardo si osserva che la misura di anticipazione delle scadenze delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno, prescritta in alcuni di tali casi, non risulta applicabile al caso di specie, in cui non vi sono concessioni di tale tipologia.]]. Tali misure, infatti, hanno l’effetto di rendere meno onerosa e maggiormente appetibile, anche in termini finanziari, la prospettiva di aggiudicazione della gara dell’ambito interessato a un potenziale terzo partecipante. Ciò permette di compensare l’effetto disincentivante per gli eventuali terzi interessati rappresentato dalla necessità di fronteggiare in gara un operatore incumbent con una posizione maggiormente consolidata in qualità di gestore uscente.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione è suscettibile di ostacolare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato della futura gara d’ambito per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Modena 1;</testo>
    <testo>RITENUTO necessario prescrivere alla società Hera S.p.A., ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure necessarie a impedire il realizzarsi degli effetti distorsivi della concorrenza causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione è autorizzata subordinatamente alla piena, effettiva e tempestiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;</testo>
    <testo>RITENUTO che l’eventuale mancata attuazione delle suddette misure comporta la realizzazione di un’operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di autorizzare l’Operazione, a condizione che Hera S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure, prescritte ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:</testo>
    <testo>I. Misure incentivanti relative all’ATEM di Modena 1</testo>
    <testo>1) Hera S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario di beneficiare per un periodo massimo di diciotto mesi, della dilazione del pagamento del VIR relativo alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell’ATEM di Modena 1, con l’applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso Midswap di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso Midswap a dieci anni (EUSA10 CMPN Curncy), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto;</testo>
    <testo>2) Hera S.p.A., con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell’ATEM di Modena 1, dovrà consentire al gestore aggiudicatario di fruire, alle condizioni previste dall’ARERA per servizi analoghi, di un contratto di servizi (Transitional Service Agreement, di seguito “TSA”) della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Hera pubblicherà il term-sheet contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al know-how riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l’insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell’organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (c.d. “misura TSA”); tali servizi saranno forniti da Hera a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall’ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell’ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili; nell’ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di Hera S.p.A. avverrà a titolo gratuito;</testo>
    <testo>3) Hera S.p.A., con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell’ATEM di Modena 1, dovrà consentire al gestore aggiudicatario di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas”, sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e. personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. Hera dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio;</testo>
    <testo>4) Hera S.p.A. renderà disponibile, con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell’ATEM di Modena 1, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: i) le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); ii) l’integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; iii) l’elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, “IRPM”); iv) l’andamento storico del numero dei PDR attivi nell’ultimo quinquennio e del rapporto clienti finali/PDR per quanto disponibile; v) l’elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; vi) i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore, ecc.) e all’anno in cui sono state rilevate nell’ultimo triennio; vii) l’andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell’ultimo anno solare precedente alla richiesta; viii) le schede di calcolo relative all’ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; ix) le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M; x) profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; xi) indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; xii) penali relative al bilanciamento e performance delta in-out per tutti i trienni disponibili e xiii) casi in default e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni.</testo>
    <testo>L’applicabilità delle suddette misure (ivi incluso il term-sheet relativo alla misura del TSA) sarà comunicata da Hera entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Modena 1, con le seguenti forme: sul sito web della società, sui principali quotidiani specializzati di settore, nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.</testo>
    <testo>Hera S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull’ottemperanza alle misure di natura comportamentale di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno fino all’aggiudicazione della gara nell’ATEM interessato dalle misure.</testo>
    <testo>Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <testo>Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.</testo>
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  </contenuto>
</decisione>