﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<decisione id="P29640">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12369 - ALGECO/TECNIFOR</testo>
    <testo>Provvedimento n. 29640</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2021;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle società Algeco S.p.A. e Tecnifor S.p.A., pervenuta in data 1° aprile 2021;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Algeco S.p.A. (di seguito Algeco) è una società attiva in Italia nel settore dell’edilizia modulare, appartenente al Gruppo Modulaire e indirettamente controllata dalla capogruppo lussemburghese Modulaire Holding S.à.r.l., a sua volta controllata dal fondo gestito da TDR Capital LLP (di seguito, TDR). Algeco opera, in particolare, nella progettazione e produzione di container, spazi modulari e moduli prefabbricati, oltre che nei servizi di vendita e noleggio degli stessi.</testo>
    <testo>2. TDR ha realizzato nel 2019 un fatturato a livello mondiale pari a circa [30-40]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa [2-3] miliardi per vendite in Italia.</testo>
    <testo>3. Tecnifor S.p.A. (di seguito Tecnifor) opera nel settore delle costruzioni modulari. Il capitale di Tecnifor è attualmente detenuto da due persone fisiche, ovvero per l’83,33% dal signor [omissis], che esercita il controllo, e per il restante 16,67% dalla signora [omissis] (di seguito, insieme, i Venditori). Ad esito di una riorganizzazione societaria, preordinata alla realizzazione della presente operazione, la società deterrà anche ulteriori asset e attività attualmente di proprietà dei Venditori. La società target risultante dalla riorganizzazione in esame (di seguito, la Target) sarà, pertanto, attiva nella produzione, vendita e noleggio di edifici prefabbricati, containers e monoblocchi per uso civile, sociale e industriale.</testo>
    <testo>4. In base ai dati forniti dalle Parti, nel 2019 la Target ha realizzato un fatturato di [10-31] milioni di euro, di cui [10-31] in Italia. La Parte ha precisato di aver ottenuto tale valore sottraendo al valore del bilancio consolidato di Tecnifor le vendite generate dalle attività dei Venditori non rientranti nel perimetro dell’operazione.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’Operazione notificata consiste nell’acquisizione, da parte di Algeco, del 100% delle azioni di Tecnifor e, indirettamente, dell’intero capitale sociale di due società veicolo (Newco), che verranno preventivamente acquisite da Tecnifor, per effetto della citata riorganizzazione societaria.</testo>
    <testo>In particolare, sulla base del Contratto di Compravendita ("Contratto") tra Algeco e i Venditori, questi ultimi si sono impegnati a trasferire alcuni rami d’azienda del Gruppo FA/Tecnifor a due società a responsabilità limitata all’uopo costituite, le Newco, entrambe aventi lo stesso oggetto sociale, consistente nella produzione, vendita, noleggio, installazione di costruzioni modulari e prestazione di servizi accessori. Le Newco saranno acquisite da Tecnifor. A seguito della riorganizzazione, pertanto, tutti gli asset utilizzati dal Gruppo FAE/Tecnifor per l’attività in esame risulteranno trasferiti a Tecnifor e, quindi, saranno oggetto di acquisizione da parte di Algeco che ne deterrà il controllo esclusivo.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>7. Essa, tuttavia, non rientra nell’ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), poiché non risulta superata una delle due soglie previste per l’obbligo di notifica. In particolare, il fatturato realizzato dalla Target a livello nazionale nell’ultimo esercizio di cui siano disponibili dati certificati è inferiore a 31 milioni di euro, cosicché tale soglia non risulta superata da parte di almeno due delle imprese interessate.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>che non vi è luogo a provvedere.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
    <tabella ref="P29640_tab1.csv" />
  </contenuto>
</decisione>