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<decisione id="P31828">
  <meta>
    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12793 – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE/KOS</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31828</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 27 gennaio 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione pervenuta da CIR S.p.A. in data 9 gennaio 2026;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (di seguito, “CIR”; P.IVA 01792930016) è una holding italiana attiva principalmente nei settori della componentistica automobilistica e della sanità per il tramite, rispettivamente, delle controllate Sogefi S.p.A. e KOS S.p.A. (di seguito congiuntamente, “Gruppo CIR”).</testo>
    <testo>Il Gruppo CIR è controllato dalla società Fratelli de Benedetti S.p.A. (di seguito, “FdB”) la holding attraverso la quale i fratelli Rodolfo, Marco ed Edoardo De Benedetti detengono la maggioranza dei diritti di voto e del capitale azionario del Gruppo.</testo>
    <testo>Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo CIR, nel 2024, è stato pari a circa [1-2]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [700-1.000] milioni di euro nell’Unione europea e circa [100-582] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>2. KOS S.p.A. (di seguito, “KOS” o anche “Target”; P.IVA 10674520159) è una società attiva nel settore dell’assistenza sanitaria attraverso la gestione di residenze sanitarie assistenziali, strutture di riabilitazione, comunità terapeutiche psichiatriche e servizi in outsourcing di diagnostica per immagini ad alta tecnologia. KOS è controllata congiuntamente1[NOTE:2:[L’acquisizione del controllo congiunto fu autorizzata dall’Autorità nel caso C12041 - CIR-F2I/KOS, provvedimento n. 25987 del 19 aprile 2016, in Bollettino n. 15/2016. Contestualmente all’esecuzione di tale compravendita, infatti, CIR ed F2i avevano sottoscritto un Patto Parasociale il quale aveva attribuito alle stesse il controllo congiunto di KOS, in forza di diritti di veto sulle più importanti decisioni riguardanti la società target, tra le quali, l’approvazione e le modifiche del budget e del business plan, la modifica e/o revoca dei poteri attribuiti all’Amministratore Delegato, l’approvazione di operazioni e/o assunzione di impegni per importi che eccedevano determinate soglie di rilevanza (che potevano essere ridotte in caso di underperformance di KOS).]] dal Gruppo CIR – che ne detiene il 59,77% del capitale sociale – e da F2i Healthcare S.p.A. (di seguito, “F2i”) – che ne detiene il restante 40,23%.</testo>
    <testo>Il fatturato realizzato dal Gruppo KOS, nel 2024, è stato pari a circa [700-1.000] milioni di euro a livello mondiale, di cui circa [700-1.000] milioni di euro nell’Unione europea e circa [100-582] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di CIR del controllo esclusivo della Target, di cui, come visto, il Gruppo CIR già detiene il controllo congiunto unitamente a F2i.</testo>
    <testo>4. L’Operazione è disciplinata da un contratto di compravendita stipulato tra CIR, in qualità di acquirente e F2i, in qualità di venditore, in data 19 novembre 2025.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro2[NOTE:3:[Cfr. provvedimento n. 31495 del 18 marzo 2025, in Bollettino n. 11/2025. ]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>6. Sotto il profilo merceologico, i settori interessati dall’Operazione sono quelli in cui opera la società oggetto di acquisizione, ossia3[NOTE:4:[Cfr., tra gli altri: C11615 - Velca/Ospedale San Raffaele, provvedimento n. 23630 del 30 maggio 2012, in Bollettino n. 22/2012; C11953 - Humanitas / Presidio Sanitario Gradenigo, provvedimento n. 25067 del 7 agosto 2014, in Bollettino n. 34/2014; C12322 - Dws Alternatives Global Limited/Medipass, provvedimento n. 28365 del 30 settembre 2020, in Bollettino n. 41/2020; C12452 - ExorInvin/Lifenet, provvedimento n. 30158 del 17 maggio 2022, in Bollettino n. 21/2022; C12600- Lifenet/Ospedale di Erba, provvedimento n. 31139 del 19 marzo 2024, in Bollettino n. 14/2024; C12656 - Cripto - Persone Fisiche/Vista Vision, provvedimento n. 31306 del 30 luglio 2024, in Bollettino n. 33/2024 e C12739 - Lifenet/Policlinico Casilino, provvedimento del 15 luglio 2025, n. 31628, in Bollettino n. 30/2025.]]:</testo>
    <testo>i)	il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali;</testo>
    <testo>ii)	il mercato dei servizi sanitari ospedalieri;</testo>
    <testo>iii)	il mercato della fornitura di prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria.</testo>
    <testo>7. Il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali interessa le prestazioni previste dal Nomenclatore tariffario Regionale delle Prestazioni Specialistiche, erogabili presso strutture sanitarie ad assistiti non in regime di ricovero. Le prestazioni ambulatoriali possono essere erogate sia da strutture pubbliche facenti capo al Servizio sanitario nazionale (di seguito, “SSN”), sia da strutture private e/o professionisti in regime di accreditamento con il SSN o al di fuori di detto regime. Inoltre, tali prestazioni vengono effettuate presso gli ambulatori specialistici, intra ed extra-ospedalieri, presso le strutture residenziali o semiresidenziali e presso il domicilio del paziente.</testo>
    <testo>8. Secondo la casistica dell’Autorità, il mercato in esame potrebbe essere a propria volta distinto in ragione della natura pubblica o privata dei soggetti erogatori di tali servizi. Inoltre, un’ulteriore segmentazione dei predetti mercati del prodotto viene effettuata in ragione del regime delle prestazioni erogate (i.e., prestazioni rese attraverso il SSN e prestazioni rese in regime privatistico). Ciò in quanto, dal lato della domanda, i pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche o private accreditate pagano solo il c.d. ticket sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della regione in cui si trova la struttura - mentre la parte rimanente è a carico del SSN secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che effettuano una prestazione sanitaria in regime privatistico (presso una struttura privata) sopportano l’intero costo della prestazione.</testo>
    <testo>9. Quanto alla dimensione geografica, il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali può avere una dimensione regionale in considerazione: (i) del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda e (ii) del quadro normativo italiano, che prevede la regolazione a livello regionale dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento. Tuttavia, secondo la più recente prassi dell’Autorità, l’analisi dei flussi degli utenti che accedono a prestazioni ambulatoriali consente di circoscrivere il perimetro ad una estensione geografica in particolare provinciale o locale.</testo>
    <testo>10. Nel caso di specie, l’esatta delimitazione merceologica e geografica del mercato rilevante in esame non appare in ogni caso necessaria e può essere lasciata aperta, in quanto la valutazione dell’Operazione non muterebbe.</testo>
    <testo>11. Con riguardo al mercato dei servizi sanitari ospedalieri, l’assistenza di natura ospedaliera prevede l’erogazione di prestazioni anche in regime di ricovero. È possibile individuare due categorie di soggetti erogatori, a seconda della natura, pubblica o privata, degli stessi.</testo>
    <testo>12. Analogamente a quanto illustrato per il mercato dei servizi sanitari ambulatoriali, secondo i precedenti nazionali citati, dal lato dell’offerta, il mercato delle prestazioni sanitarie a carattere ospedaliero potrebbe essere a propria volta distinto in ragione della natura pubblica o privata dei soggetti erogatori di tali servizi. Inoltre, un’ulteriore segmentazione dei predetti mercati del prodotto viene effettuata in ragione del regime delle prestazioni erogate (i.e., prestazioni rese attraverso il SSN e prestazioni rese in regime privatistico). Ciò in quanto i pazienti che si rivolgono a strutture pubbliche o private accreditate pagano solo il c.d. ticket sanitario - di importo variabile in funzione della prestazione richiesta, del reddito e della regione in cui si trova la struttura - mentre la parte rimanente è a carico del SSN secondo tariffe stabilite a livello regionale. Diversamente, i pazienti che effettuano una prestazione sanitaria in regime privatistico (presso una struttura privata) sopportano l’intero costo della prestazione.</testo>
    <testo>13. Quanto alla dimensione geografica, il mercato dei servizi ospedalieri sembra essere di dimensione regionale, in considerazione: (i) del vincolo di prossimità con il luogo di cura che caratterizza le esigenze della domanda e (ii) del quadro normativo italiano, che prevede la regolazione a livello regionale dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento. Tuttavia, anche in questo mercato, è possibile circoscrivere la delimitazione geografica del mercato rilevante a livello locale tenuto conto, ad esempio, della rilevanza della struttura sanitaria nel trattamento di una determinata patologia.</testo>
    <testo>14. Nel caso di specie, l’esatta delimitazione merceologica e geografica del mercato non appare necessaria e può essere lasciata aperta, in quanto la valutazione dell’Operazione non muterebbe.</testo>
    <testo>15. Infine, secondo la prassi decisionale dell’Autorità, nell’ambito del settore sanitario, si distingue anche il mercato della fornitura di prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria. In particolare, tali prestazioni sono offerte da operatori di natura pubblica e privata, i quali garantiscono posti letto di lunga degenza presso residenze socio-assistenziali, comunità alloggio, comunità terapeutiche, case protette, case famiglia, case di riposo, ecc.</testo>
    <testo>16. Anche in questo caso, l’esatta delimitazione merceologica e geografica del mercato rilevante in esame non appare in ogni caso necessaria e può essere lasciata aperta, in quanto la valutazione dell’Operazione non muterebbe.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>17. Considerato che l’Operazione prevede il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di CIR sulla Target, la stessa non darà luogo ad alcuna variazione della situazione concorrenziale dei mercati rilevanti individuati, in quanto non si registra rispetto agli stessi alcuna sovrapposizione tra le Parti. In particolare, il Gruppo CIR non è attivo nei medesimi mercati in cui opera la Target, se non attraverso KOS stessa.</testo>
    <testo>18. Peraltro, con riferimento ai mercati dei servizi ambulatoriali e dei servizi ospedalieri, la Target detiene a livello nazionale una quota di mercato inferiore all’1%, mentre in relazione al mercato della fornitura di prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria, detiene a livello nazionale una quota di mercato pari a circa il [1-5%].</testo>
    <testo>19. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare quindi idonea a modificare le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti esaminati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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