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<decisione id="P31841">
  <meta>
    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
  </meta>
  <contenuto>
    <testo>C12796 - ACCENTURE/CABEL INDUSTRY</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31841</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 10 febbraio 2026;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Accenture S.p.A., pervenuta in data 26 gennaio 2026;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Accenture S.p.A. (di seguito, “Accenture”; C.F. 13454210157), è una società per azioni di diritto italiano. Accenture è controllata in ultima istanza da Accenture PLC, la parent company del gruppo Accenture, che non ha un azionista di controllo e i cui principali azionisti sono Vanguard Group Inc. e BlackRock Inc.</testo>
    <testo>Il gruppo Accenture è un’organizzazione globale che fornisce servizi di consulenza gestionale, tecnologica e operativa a clienti che operano in settori industriali, quali bancario, chimico, assicurativo, dei beni di consumo, dei trasporti, sanitario, dell’approvvigionamento energetico, dell’estrazione di materie prime e del settore pubblico. Il Gruppo Accenture opera attraverso cinque business unit: Strategy &amp; Consulting1[NOTE:1:[Fornisce servizi di strategia aziendale, strategia tecnologica e strategia operativa, nonché consulenza tecnologica, aziendale e gestionale.]], Song2[NOTE:2:[Supporta i clienti nella progettazione, costruzione, comunicazione e gestione di esperienze.]], Technology3[NOTE:3:[Focalizzata sui servizi applicativi, che comprendono l’integrazione dei sistemi e l’outsourcing delle applicazioni, i servizi di piattaforma intelligente, i servizi cloud e di infrastruttura, i servizi di ingegneria del software, i servizi di sicurezza e i servizi di ricerca e sviluppo.]], Operations4[NOTE:4:[Fornisce servizi di processo aziendale per funzioni specifiche, tra cui finanza e contabilità, sourcing e acquisti, supply chain, marketing e vendite, nonché servizi specifici per il settore, come la fiducia e la sicurezza delle piattaforme, i servizi bancari, assicurativi e sanitari. ]] e Industry X5[NOTE:5:[Combina le capacità digitali con le competenze ingegneristiche e produttive per progettare prodotti intelligenti utilizzando dati e tecnologie trasformative come l’IA, la realtà artificiale/virtuale, la robotica avanzata, i gemelli digitali e il metaverso.]].</testo>
    <testo>2.	Il fatturato consolidato realizzato nel 2024 dalle società del Gruppo Accenture è stato pari a circa [60-70]6[NOTE:6:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro a livello globale, di cui circa [3-4] miliardi di euro sono stati realizzati in Italia.</testo>
    <testo>3.	Cabel Industry S.p.A. (di seguito, “Cabel” o “Target”; C.F. 04780250488) è una società specializzata in servizi di outsourcing per il settore bancario. In particolare, Cabel offre servizi di full outsourcing, application management e business process outsourcing, quali segnalazioni di vigilanza, gestione del portafoglio, gestione di incassi e pagamenti e back office, titoli e finanza.</testo>
    <testo>La proprietà della Target risulta interamente in capo a Quid Informatica S.p.A. (di seguito, “Venditore”), un fornitore di servizi IT e di sviluppo software per il settore bancario e finanziario, indirettamente e interamente controllato dal Fondo Apax XI, un fondo d’investimento assistito da Apax Partners LLP.</testo>
    <testo>4.	Cabel, nel 2024, ha realizzato un fatturato è complessivamente pari a circa [35-100] milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia a eccezione di una limitata porzione realizzata fuori dal territorio nazionale.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5.	L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, a titolo oneroso, della totalità del capitale sociale di Cabel da parte di Accenture.</testo>
    <testo>6. 	Nel contratto di compravendita, le Parti hanno altresì sottoscritto alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione, prevedendo che, per un periodo di [omissis], il Venditore: (i) si astenga dallo svolgere attività in concorrenza con il business attualmente svolto da Cabel in Italia (patto di non concorrenza); (ii) si astenga dal sollecitare dipendenti o consulenti, nonché clienti, rappresentanti o agenti di Cabel (patto di non sollecitazione).</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7. 	L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>8. 	I patti di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente all’area d’attività dell’impresa acquisita e temporalmente a un periodo di due anni dal closing dell’Operazione7[NOTE:7:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03)”, in GUUE del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>9.	In ragione dell’attività svolta dalle Parti, l’Operazione interessa il mercato dei servizi di information technologies (IT).</testo>
    <testo>10.	Il mercato dei servizi IT comprende i servizi di gestione delle infrastrutture IT, la manutenzione, il miglioramento e la gestione delle applicazioni software, servizi di continuità aziendale, servizi di consulenza aziendale, gestionale e tecnologica, l’outsourcing delle applicazioni, i servizi delle piattaforme intelligenti e i servizi di ricerca e sviluppo per diversi clienti e industrie8[NOTE:8:[Cfr. C12624 - Accenture Holdings/Intellera Consulting, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.]].</testo>
    <testo>11.	Preliminarmente, si osserva che, nella prassi decisionale della Commissione europea9[NOTE:9:[Cfr. decisioni della Commissione europea M.3555 - Hewlett/Packard Synstar del 9 settembre 2004; M.2946 -IBM/PWC Consulting del 23 settembre 2002; M.9205 - IBM/Red Hat del 27 giugno 2019 ed M.7458 - IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa del 15 dicembre 2014.]] e dell’Autorità10[NOTE:10:[Cfr. C12780 - Stirling Square Capital Partners Management/Better Decisions, Provvedimento n. 31792 del 22 dicembre 2025, in Bollettino n. 2/26; C12750 - Diamante BidCo-persona fisica/Objectway, provvedimento n. 31680 del 23 settembre 2025, in Bollettino n. 40/2025; C12624 - Accenture Holdings/Intellera Consulting, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024; C12695 - Fibonacci BidCo/Quid Informatica, provvedimento n. 31437 del 14 gennaio 2025, in Bollettino n. 4/2025; C12564 - Fibonacci Bidco/OCS, provvedimento n. 30790 del 26 settembre 2023, in Bollettino n. 39/2023 e C12516 - Lutech/Atos Italia, provvedimento n. 30515 del 14 marzo 2023, in Bollettino n. 13/2023. ]], tale mercato è stato generalmente considerato segmentabile in base alla funzionalità dei servizi offerti e ai settori industriali interessati dall’offerta di tali servizi. Più in particolare, nei suoi precedenti11[NOTE:11:[Cfr., tra le altre, decisione della Commissione europea M.11198 - Teleperformance/Majorel del 20 ottobre 2023.]], la Commissione europea ha ritenuto che il mercato dei servizi IT potesse essere segmentato12[NOTE:12:[Per la suddivisione del mercato dei servizi IT la Commissione europea fa riferimento alla classificazione predisposta dal rapporto della società indipendente di consulenza e ricerca di mercato Gartner, specializzata nel settore IT.]] in: (i) consulenza; (ii) implementazione di applicazioni e servizi gestiti; (iii) implementazione di infrastrutture e servizi gestiti; (iv) servizi di business processing; (v) infrastruttura come servizio; (vi) assistenza hardware.</testo>
    <testo>Ad avviso delle Parti, la descritta classificazione potrebbe essere aggiornata suddividendo i servizi IT in13[NOTE:13:[Tale modello fa riferimento alla più recente classificazione predisposta dalla società di consulenza Gartner, a cui le Parti fanno rinvio, in quanto, come detto, utilizzata in passato dalla Commissione europea nei suoi precedenti. ]]: (i) consulenza; (ii) servizi di implementazione e gestione di applicazioni; (iii) servizi di implementazione e gestione di infrastrutture; (iv) servizi di business processing e (v) infrastruttura come servizio.</testo>
    <testo>Inoltre, il mercato dei servizi IT può essere segmentato per settore industriale in: (i) bancario e dei titoli di credito; (ii) comunicativo; (iii) dei media; (iv) istruzione; (v) servizi sanitari; (vi) governativo; (vii) assicurativo; (viii) industria manifatturiera e risorse naturali; (ix) vendita al dettaglio; (x) trasporti; (xi) servizio pubblico; (xii) commercio all’ingrosso.</testo>
    <testo>12.	Le attività svolte da Cabel appaiono rientrare nel settore industriale bancario e dei titoli di credito, nonché in più di uno dei segmenti relativi alla funzionalità, ossia “servizi di implementazione e gestione di applicazioni”, “servizi di implementazione e gestione di infrastrutture” e “servizi di business processing”, in cui è attivo anche il gruppo Accenture.</testo>
    <testo>In ogni caso, ai fini della presente valutazione, l’esatta definizione del mercato del prodotto può essere lasciata aperta, anche in relazione a un eventuale nuovo modello di suddivisione, come proposto dalle Parti, poiché l’Operazione non solleva criticità sotto il profilo della tutela della concorrenza, né nel mercato generale dei servizi IT, né in ciascuno dei possibili segmenti individuati.</testo>
    <testo>13. 	Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi IT può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che l’Autorità, nei suoi precedenti14[NOTE:14:[Cfr. C12695 - Fibonacci Bidco/Quid Informatica, cit.; C12624 - Accenture Holdings/Intellera Consulting, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024 e C12654 - Digital Value/Infordata, cit..]], ha rilevato l’omogeneità delle condizioni concorrenziali sul territorio nazionale e l’assenza di significative importazioni di servizi IT, propendendo per una dimensione nazionale del mercato, benché si registri una tendenza all’internazionalizzazione della domanda e dell’offerta, come rilevato dalla Commissione europea15[NOTE:15:[Cfr. decisioni della Commissione europea M.7458 - IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa, cit. ed M.6237 - Computer Sciences Corporation/iSoft Group del 20 giugno 2011, nonché, tra gli altri, C12317 - Fondo Italiano d’investimento SGR-Elettra One/Maticmind, provvedimento n. 28342 dell’8 settembre 2020, in Bollettino n. 38/2020 e C12685 - Fibonacci Bidco/Ramo d’Azienda di Illimity Bank, provvedimento n. 31407 del 3 dicembre 2024, in Bollettino n. 49/2024. ]]. Ai fini della presente valutazione, anche l’esatta definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, anche adottando la definizione più ristretta (mercato nazionale), la quota di mercato stimata nell’offerta di servizi IT è contenuta.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>14.	L’Operazione non appare idonea a sollevare criticità sotto il profilo concorrenziale considerato che la quota di mercato post-merger detenuta in Italia dalle Parti è inferiore al 20%, in qualsiasi ambito venga considerata.</testo>
    <testo>15.	Nello specifico, nel mercato dei servizi IT, nel 2024 Accenture detiene una quota di mercato del [5-10%] mentre la quota di Cabel è dello [inferiore all’1%], in un mercato caratterizzato da forti concorrenti e basse barriere all’ingresso.</testo>
    <testo>16.	Anche volendo considerare potenziali mercati più ristretti, non risultano sussistere problematiche concorrenziali. In particolare, nel caso in cui si definisse il mercato rilevante in base ai settori industriali in cui operano le Parti, si rileva che nel 2024 le quote di mercato aggregate delle Parti per i servizi IT destinati al settore bancario e dei titoli di credito risultano essere pari al [5-10%], in un contesto competitivo caratterizzato dalla presenza di numerosi operatori qualificati (Reply, Gruppo Engineering, EY, Kyndryl), che risultano detenere quote di mercato comprese tra il [1-5%] e il [5-10%].</testo>
    <testo>17.	Ad analoghe considerazioni, in merito alla ridotta sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti, si perviene adottando la classificazione per funzionalità e analizzando in via prudenziale, sempre per il settore bancario e dei titoli di credito, i tre diversi segmenti in cui la Target e l’Acquirente sono attive (servizi di implementazione e gestione di applicazioni, servizi di business processing e servizi di implementazione e gestione di infrastrutture).</testo>
    <testo>Si consideri che nell’ambito dei servizi di business processing, in cui si registrano i maggiori valori di quote di mercato congiunte, a esito dell’Operazione le società interessate avranno una quota di mercato complessiva pari al [10-15%], in un contesto in cui, come anticipato al punto precedente, operano società multinazionali con rilevanti quote di mercato.</testo>
    <testo>18.	Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare, nel suo complesso, idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione intercorsi tra le Parti possono ritenersi accessorie alla presente Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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