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<decisione id="P31816">
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    <issued>2026-09-16</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12787 - JOULZ/CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31816</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 20 gennaio 2026;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Joulz B. V., pervenuta in data 24 dicembre 2025;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Joulz B. V. (di seguito, “Joulz”) è una società attiva nella fornitura di servizi ed equipaggiamento per infrastrutture energetiche nei Paesi Bassi appartenente a 3I GROUP Plc. (di seguito, “3I”), gruppo attivo in Europa, negli Stati Uniti e in Asia nel settore del private equity e del venture capital. Il fatturato mondiale del Gruppo 3I, nel 2024, è stato pari a [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui circa 14,9 miliardi di euro nell’Unione europea e circa 413 milioni di euro per vendite in Italia.</testo>
    <testo>3I esercita un controllo congiunto indiretto su Herambiente S.p.A. (di seguito, “Herambiente”; P. IVA 02175430392), società operante in Italia nel trattamento di rifiuti urbani attraverso un network di impianti, e la produzione di elettricità, calore e biogas. Il fatturato di Herambiente, nel 2024, è stato pari a 1,1 miliardi di euro, interamente realizzato in Italia.</testo>
    <testo>2.	Centrica Business Solutions Italia S.r.l. (di seguito, “CBS Italia” o “Target”; C.F. 06694060960) è una società indirettamente controllata da Centrica Plc, società di diritto inglese a capo dell’omonimo gruppo. Il fatturato mondiale CBS Italia, nel 2024, è stato pari a [35-100] milioni di euro, di cui circa [35-100] milioni di euro nell’Unione europea e circa [35-100] milioni di euro per vendite in Italia. CBS Italia opera principalmente come energy service company, attiva quasi esclusivamente in Italia, che progetta, realizza e mantiene asset tecnologici come impianti di cogenerazione, installazioni fotovoltaiche, pompe di calore, per clienti industriali e commerciali.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	L’operazione notificata (di seguito, “Operazione”) prevede l’acquisizione da parte di Joulz dell’intero capitale sociale di CBS Italia, interamente detenuto da società controllate da Centrica Plc.</testo>
    <testo>4.	L’acquisizione è regolata da un contratto preliminare, sottoscritto dalle Parti in data 23 dicembre 2025. All’esito dell’Operazione, Joulz eserciterà il controllo esclusivo su CBS Italia.</testo>
    <testo>5.	L’Operazione prevede un patto di non concorrenza e di non sollecitazione in base al quale il venditore si impegna con l’Acquirente a non procedere, anche attraverso proprie affiliate, individualmente o insieme ad altri soggetti, in un qualunque momento per i due anni successivi al closing dell’Operazione a: (a)  svolgere, assistere o essere impegnato in: (i) fornitura di servizi e tecnologia relativa a servizi di efficienza energetica in Italia, Olanda e Polonia; oppure (ii) installazione e mantenimento di unità energetiche e di riscaldamento o pannelli solari in Belgio; oppure (b) assumere o ingaggiare qualunque “Dipendente Senior” (come definiti nel Contratto Preliminare) o indurre qualunque “Dipendente Senior” a lasciare la propria posizione.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6.	L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro1[NOTE:2:[Cfr. provvedimento n. 31495 del 18 marzo 2025, rivalutazione soglie di fatturato ex articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in Bollettino n. 11/2025..]].</testo>
    <testo>7.	Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione sopra descritti possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita e al trasferimento di know-how, solo a condizione che essi siano limitati geograficamente a ciascuna delle aree geografiche in cui il gruppo acquisito svolge le proprie attività e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario2[NOTE:3:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03)”.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>IV.1. Il mercato rilevante</testo>
    <testo>8.	L’Operazione riguarda l’offerta dei servizi energetici e impiantistici, o anche servizi di gestione calore per edifici, che rientrano nell’ambito del più ampio insieme dei cosiddetti servizi di facility management, ricomprendente un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo, finalizzati alla gestione di grandi strutture immobiliari (generalmente nell’ambito della pubblica amministrazione, delle strutture ospedaliere o dei grandi complessi industriali, commerciali, ecc.), offerto da imprese specializzate ai soggetti che si occupano della gestione degli immobili.3[NOTE:4:[Secondo l’orientamento dell’Autorità, le caratteristiche di tali attività di gestione di grandi strutture immobiliari, in termini di soggetti destinatari delle prestazioni, di unicità contrattuale dei servizi prestati e di struttura dell’offerta, conferiscono all’insieme di tali servizi una propria specificità. In particolare, la domanda dei servizi di grandi strutture immobiliari proviene in prevalenza dal settore industriale e dalle Amministrazioni Pubbliche (ad esempio, enti pubblici, ospedali, scuole), le quali ricorrono a gare di appalto per la scelta dei propri fornitori, privilegiando soluzioni contrattuali uniche. Allo stesso tempo, l’offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale.]] In questo ambito, i servizi energetici e impiantistici consistono nella gestione degli impianti termici (compresa la fornitura di combustibili per riscaldamento), l’esercizio degli impianti energetici e tecnologici degli edifici.</testo>
    <testo>9.	In ragione di tali caratteristiche della domanda e dell’offerta del più ampio insieme dei servizi di facility management, di cui i servizi interessati fanno parte, nonché dell’assenza di vincoli amministrativi che limitino l’esercizio dell’attività a un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale4[NOTE:5:[Cfr. C8802 - Manutencoop Facility Management/Teckal, provvedimento n. 17413 del 4 ottobre 2007, in Bollettino n. 37/2007 eC12134 - Fenice/Energon Facility Solutions, provvedimento n. 26904 del 13 dicembre 2017, in Bollettino. n. 50/17.]].</testo>
    <testo>IV.2. Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>10.	L’Operazione non dà luogo a sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti in quanto nessuna delle società facenti parte del portafoglio del Gruppo 3I è attiva nel mercato sopra individuato, in cui opera CBS Italia. L’Operazione comporta, quindi, la mera sostituzione di un operatore con un altro.</testo>
    <testo>11.	Inoltre, in ragione dell’operatività della Target, potrebbe astrattamente configurarsi una relazione verticale tra le attività di quest’ultima e la gestione di alcuni impianti di cogenerazione (termovalorizzatori) da parte di Herambiente. Tuttavia, la relazione verticale tra le attività della società Target e Herambiente non è tale da determinare mercati interessati, detenendo la Target una quota nel mercato a monte inferiore al 5% e rappresentando le attività di Herambiente nel settore della cogenerazione una quota non superiore all’1% del totale nazionale.</testo>
    <testo>12.	Alla luce delle considerazioni esposte, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione sono accessori all’Operazione nei soli limiti indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti ove si realizzino oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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