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<decisione id="P31225">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12632 - ALTO PARTNERS-ARCA FONDI/HLE HOLDING-EUROSIREL</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31225</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 28 maggio 2024;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione delle società Alto Partners SGR S.p.A. e Arca Fondi SGR S.p.A., pervenuta in data 30 aprile 2024;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Alto Partners SGR S.p.A. (di seguito, “Alto Partners”) è una società di gestione del risparmio che promuove e gestisce fondi di private equity che investono in piccole e medie imprese italiane. Alto Partners controlla e gestisce, attualmente, tre fondi di investimento, tra i quali il fondo Capital V. Nel 2022, Alto Partners ha realizzato un fatturato mondiale pari a [100-567]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] milioni, di cui [100-567] milioni nell’Unione Europea e [100-567] milioni in Italia.</testo>
    <testo>2. Arca Fondi SGR S.p.A. (di seguito, “Arca Fondi”) è una società di gestione del risparmio operante in Italia. Arca Fondi è interamente controllata da Arca Holding S.p.a., a sua volta controllata da BPER Banca S.p.A., attiva nel settore della gestione del risparmio gestito in Italia. Nel 2022, il fatturato del gruppo BPER a livello è stato prodotto quasi interamente in Italia ed è stato pari a circa [5-6] miliardi di euro.</testo>
    <testo>3. HLE Holding S.r.l. (di seguito, “HLE”) è una società holding pura, in quanto non svolge alcuna attività di produzione o di scambio di beni o servizi, per tale ragione non produce alcun fatturato. L’intero capitale sociale di HLE è detenuto da un privato E. L..</testo>
    <testo>4. Eurosirel S.p.A. (di seguito, “Eurosirel” o “Target”) è una società attiva nella produzione e nella commercializzazione di prodotti per la cura del viso e, più in generale, di trattamenti cosmetici, nonché di dispositivi farmaceutici e parafarmaceutici. Il capitale sociale di Eurosirel è detenuto per il 90% da HLE e il restante 10% da un privato A. L. Nel 2022, il fatturato mondiale realizzato dalla Target è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui [35-100] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’Operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Alto Partners e Arca Fondi, per il tramite di HLE, del controllo congiunto della Target attraverso l’acquisizione del 50% ciascuna del capitale società di HLE e del 10% di Eurosirel, in virtù di Patti Parasociali che stabiliscono e disciplinano la governance tra i futuri soci co-controllanti.</testo>
    <testo>6. Le Parti hanno, infine, stipulato un patto di non concorrenza, di durata quinquennale, a norma del quale i Venditori si obbligano a non esercitare a qualsiasi titolo alcuna attività concorrente all’attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di cosmetici e dispositivi medici, né in favore proprio né in favore di terzi, relativamente alla zona geografica costituita dal territorio ricompreso nei paesi nei quali Eurosirel ha realizzato ricavi negli esercizi 2022 e 2023.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa.</testo>
    <testo>8. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>9. Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato, merceologicamente, ai prodotti oggetto dell’impresa acquisita, geograficamente, all’area d’attività dell’impresa acquisita, e non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario e, temporalmente, sia limitato ad un periodo di due anni, in ragione dell’oggetto di cessione dell’operazione che, nel caso di specie, è limitato all’avviamento dell’azienda, non comprendendo il trasferimento di un particolare know-how1[NOTE:2:[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>I mercati interessati</testo>
    <testo>10. Sotto il profilo del prodotto, la Target opera nell’ampio settore che comprende:</testo>
    <testo>a)	il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, specificamente per la cura della persona;</testo>
    <testo>b)	il mercato dei dispositivi medici, specificamente prodotti per medicazione adesiva, prodotti parafarmaceutici, siringhe e test diagnostici in cui realizza la maggior parte del proprio fatturato.</testo>
    <testo>11. Sotto il profilo geografico, i mercati sub a) e b), sulla base dei precedenti nazionali2[NOTE:3:[Cfr. C12180 - Unilever Italy Holding/Equilibra, provvedimento n. 27295 del 1° agosto 2018, in Bollettino n. 32/2018; C12469 - BC Partners/Lilas 1, provvedimento n. 30280 del 4 agosto 2022, in Bollettino n. 32/2022; C12160 - Neuberger Berman Aifm/Portfolio Companies Atlante Private Equity, provvedimento n. 27159 del 3 maggio 2018, in Bollettino n. 19/2018; C10732 - Johnson &amp; Johnson/Micrus Endovascular, provvedimento n. 21584 del 15 settembre 2010, in Bollettino n. 36/2010; C5116 - FINAF/ Paglieri Sell System, provvedimento n. 10719 del 9 maggio 2002, in Bollettino n. 19/2002; C12286 - Clessidra Sgr-Magnetar Capital/Sisma, provvedimento n. 28181 del 10 marzo 2020, in Bollettino n. 13/2020.]], sono di dimensione nazionale.</testo>
    <testo>12. In ogni caso, come si vedrà nel prosieguo, non si ritiene necessario giungere ad una precisa definizione dei mercati interessati, poiché la Target non detiene una posizione rilevante e le società acquirenti non sono attive nei suddetti mercati.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>13. La quota di mercato stimata detenuta in Italia da Eurosirel, qualunque sia il mercato rilevante considerato, è in ogni caso inferiore al [5-10%]. L’acquisizione inoltre non realizzerà sovrapposizioni orizzontali in quanto né Arca, né Alto Partners, né le loro controllate sono attive nel mercato rilevante. Inoltre, in tale settore sono presenti numerosi e qualificati concorrenti.</testo>
    <testo>14. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e che non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza descritte possono ritenersi accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati, fermo restando che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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