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<decisione id="P30804">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12559 - BANCO BPM/VERA VITA-VERA ASSICURAZIONI</testo>
    <testo>Provvedimento n. 30804</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2023;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Banco BPM S.p.A., pervenuta in data 3 agosto 2023;</testo>
    <testo>VISTO il parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (di seguito, “IVASS”), pervenuto in data 6 settembre 2023, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287/1990;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Banco BPM S.p.A. (di seguito, “BPM”) è la società di diritto italiano capogruppo dell’omonimo gruppo bancario attivo in tutti i comparti dell’intermediazione creditizia e finanziaria con vocazione prevalentemente retail, ossia focalizzata sulla clientela privata e sulle imprese di piccole e medie dimensioni. Per quel che più rileva ai fini della presente operazione, nel gruppo BPM è presente la società Banco BPM Vita S.p.A. che, a sua volta, controlla la società Banco BPM Assicurazioni S.p.A., compagnie assicurative attive, rispettivamente, nei rami vita e nei rami danni e che si avvalgono, per la distribuzione dei propri prodotti, della rete di sportelli bancari del gruppo BPM.</testo>
    <testo>BPM non risulta controllata da alcun soggetto, essendo una società ad azionariato diffuso (con primo socio Credit Agricole SA detentrice di poco più del 9% del capitale).</testo>
    <testo>Nel corso del 2022, il gruppo BPM ha realizzato, quasi interamente in Italia, un fatturato complessivo pari a [5-6]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro.</testo>
    <testo>2. Vera Vita S.p.A. (di seguito, “VeraV”) e Vera Assicurazioni S.p.A. (di seguito, “VeraA”) sono due società assicurative di diritto italiano attive nella produzione e distribuzione (anche in questo caso attraverso la rete degli sportelli del socio, allo stato di minoranza, BPM) di prodotti assicurativi, rispettivamente, del settore vita1[NOTE:2:[In particolare nei rami I, III, V e VI di cui all’articolo 2 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).]] e del settore danni2[NOTE:3:[In particolare nei rami: 1 (Infortuni); 2 (Malattia); 3 (Corpi di Veicoli Terrestri, esclusi quelli ferroviari); 8 (Incendio ed Elementi Naturali); 9 (Altri Danni ai Beni); 10 (Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri); 12 (Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali); 13 (Responsabilità Civile Generale); 16 (Perdite Pecuniarie di Vario Genere); 17 (Tutela Legale); 18 (Assistenza), di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209).]].</testo>
    <testo>Sia VeraV che VeraA - che da parte loro controllano rispettivamente le società Vera Financial DAC (di diritto irlandese e attiva nelle polizze vita3[NOTE:4:[In particolare nel ramo III.]], di seguito “VeraF”) e Vera Protezione S.p.A. (di diritto italiano e anch’essa attiva nelle polizze vita4[NOTE:5:[In particolare nei rami I e IV.]], di seguito “VeraP”) – risultano, allo stato, soggette al controllo esclusivo di Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A. (di seguito, “Cattolica”), per via di una partecipazione al capitale sociale pari, in entrambi i casi, al 65%, con il rimanente 35% in capo all’acquirente BPM.</testo>
    <testo>VeraV e VeraA hanno realizzato, nel corso del 2021, un fatturato totale rispettivamente pari a [1-2] miliardi e [100-532] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. La comunicazione in esame ha per oggetto l’acquisizione, da parte di BPM, del controllo esclusivo di VeraV e VeraA, in particolare, mediante l’acquisto, da Cattolica, della quota di capitale sociale di entrambe le società non ancora in proprio possesso (pari, come detto, al 65%), arrivando così a detenere l’intero capitale delle società target.</testo>
    <testo>4. L’operazione in esame risponde all’obiettivo del gruppo acquirente di consolidare la propria presenza nel mercato assicurativo con particolare riferimento al comparto vita; secondo quanto comunicato, infatti, è intenzione di BPM cedere a un acquirente già individuato VeraA (e la sua controllata VeraP), unitamente alla società del gruppo BPM attiva nei rami danni - Banco BPM Assicurazioni S.p.A.- a seguito del perfezionamento della presente operazione.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. IL PARERE DELL’IVASS</testo>
    <testo>6. Con parere pervenuto in data 6 settembre 2023, l’IVASS ha ritenuto di non dover evidenziare nell’operazione in esame la sussistenza di elementi in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale nell’ambito dei mercati interessati (produzione e distribuzione di prodotti assicurativi vita e danni).</testo>
    <testo>V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati del prodotto e geografici</testo>
    <testo>7. Da un punto vista merceologico, i settori interessati dall’operazione in esame sono quelli assicurativi in cui operano le società oggetto di acquisizione VeraV (e la sua controllata VeraF) e VeraA (e la sua controllata VeraP); in particolare, si tratta del settore della produzione e distribuzione di prodotti assicurativi dei rami vita, e del settore della produzione e distribuzione di prodotti assicurativi dei rami danni.</testo>
    <testo>8. Come da consolidato orientamento dell’Autorità5[NOTE:6:[Cfr., da ultimo, provvedimento n. 30757 del 1° agosto 2023, C12552 - Iccrea Banca/Bcc Vita-Bcc Assicurazioni, in Bollettino n. 32/2023.]], i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale e fase distributiva che si caratterizza, invece, per la sua dimensione locale, considerata in prima approssimazione provinciale.</testo>
    <testo>9. Inoltre, sempre per orientamento dell’Autorità6[NOTE:7:[Cfr. C12552 cit..]], con particolare riferimento alla fase produttiva (nazionale), ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull’oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull’obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo.</testo>
    <testo>Diversamente, il grado di pressione competitiva a livello distributivo (provinciale) appare valutabile considerando, distintamente, da un lato i rami danni e dall’altro i rami vita; ciò in considerazione del fatto che nella fase di collocamento le reti si differenziano, per tipo di soggetti attivi e modalità di azione, in funzione delle due aree (danni o vita) di rischi coperti7[NOTE:8:[Ad esempio, la tipica rete distributiva di polizze vita risulta essere quella degli sportelli bancari, diversamente dai rami danni che vedono quasi del tutto assente il canale bancario e invece predominante quello degli agenti.]]. Pertanto, appaiono distinguibili i mercati distributivi provinciali, da un lato, per l’insieme dei rami vita e, dall’altro, per l’insieme dei rami danni.</testo>
    <testo>10. Nel caso di specie, a ogni modo, stante il ridotto peso percentuale delle Parti e dunque il limitato effetto concorrenziale dell’operazione in esame, non risulta necessario addivenire a una più precisa definizione dei mercati merceologici e geografici rilevanti.</testo>
    <testo>Effetti dell’operazione</testo>
    <testo>11. Per quanto riguarda i mercati nazionali della produzione di prodotti assicurativi (distinti, come detto, nei vari rami del comparto vita e del comparto danni in cui sono attive VeraV e VeraA e le loro controllate), le quote delle società target, analizzando il dettaglio dei rami interessati, non superano il [1-5%], mentre quelle del gruppo acquirente non superano l’1%.</testo>
    <testo>12. Per quel che riguarda, poi, l’attività distributiva provinciale, distinta come detto per l’insieme del comparto vita e per l’insieme del comparto danni, le quote aggregate delle Parti restituiscono, comunque, valori di contenuta entità che, nell’ultimo anno disponibile (il 2021), per il comparto vita non vanno oltre il [15-20%] della provincia di Lodi (con sole altre tre province, quelle di Cremona, Lucca e Vercelli, attestate poco al di sopra del 10%) e, per il comparto danni, non superano mai il [1-5%].</testo>
    <testo>13. Si consideri, altresì, che nei mercati rilevanti operano numerosi e qualificati concorrenti quali, per il comparto vita, Generali, Intesa San Paolo, PosteVita, Allianz, Axa, ecc., e, per il comparto danni, Generali, Unipol, Allianz, Axa, ecc.</testo>
    <testo>14. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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