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<decisione id="P31380">
  <meta>
    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12681 - PM SERVICE/GREENSUN</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31380</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 2024;</testo>
    <testo>SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Computer Gross S.p.A., pervenuta il 31 ottobre 2024;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>a) L’acquirente.</testo>
    <testo>1. P.M. Service S.p.A. (di seguito, “PM Service”) è una società italiana, direttamente controllata da Computer Gross S.p.A. (di seguito, “Computer Gross”)1[NOTE:1:[Computer Gross, la parte notificante, detiene il 70% del capitale di PM Service. ]], la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti tecnologici per le energie rinnovabili e il risparmio energetico, con particolare riferimento all’energia fotovoltaica. In particolare, la società è attiva nel commercio all’ingrosso di pannelli solari e loro componenti. Nel 2023, PM Service ha realizzato un fatturato complessivo a livello mondiale pari a circa 233,6 milioni di euro, di cui circa 230,4 milioni di euro in Europa e circa 222,8 milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>2. Computer Gross è una società italiana la cui attività consiste nel commercio all’ingrosso, in Italia e all’estero, di calcolatori e relativi accessori, apparecchiature e programmi per l’informatica, nella formazione di programmi per calcolatori e organizzazione aziendale, nella produzione di manuali per l’uso di calcolatori, nell’elaborazione e immissione di immagini per conto terzi, nella manutenzione e riparazione di calcolatori e di apparecchi per l’informatica in genere, nell’assemblaggio di calcolatori e/o di loro parti, nella locazione di calcolatori e di apparecchi per l’informatica in genere, e nella fornitura di servizi di co-working.</testo>
    <testo>3. Il capitale di Computer Gross è interamente controllato dalla società Sesa S.p.A.2[NOTE:2:[Il capitale di Sesa S.p.A. è controllato al 53,04% da ITH S.p.A., il cui capitale è a sua volta controllato da HSE S.p.A., con una quota pari al 73,28%. ]]. Nel 2023, il fatturato complessivo del gruppo acquirente3[NOTE:3:[I dati sono riferiti al bilancio consolidato di HSE S.p.A. e comprendono pertanto anche i fatturati di ITH S.p.A., Sesa S.p.A., Computer Gross e PM Service. In particolare, secondo la notifica, il fatturato di Computer Gross risulta essere pari a circa 2 miliardi di euro nell’ultimo esercizio. ]] a livello mondiale è stato pari a circa 2,91 miliardi di euro, di cui circa 2,89 miliardi di euro in Europa e circa 2,8 miliardi di euro in Italia.</testo>
    <testo>b) L’impresa oggetto di acquisizione.</testo>
    <testo>4. Greensun S.r.l. (di seguito, “Greensun” o “Target”), società di diritto italiano, commercializza all’ingrosso pannelli solari e loro componenti tecnologiche. Il capitale di Greensun è detenuto da tre persone fisiche, ciascuna con una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale. Nel 2023, Greensun ha realizzato un fatturato totale a livello mondiale pari a circa 246,8 milioni di euro, di cui circa 245,6 milioni di euro in Europa e circa 192,1 milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’operazione in esame consiste nell’acquisizione a titolo oneroso da parte di PM Service di una partecipazione azionaria di controllo del capitale sociale di Greensun pari al [omissis]4[NOTE:4:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]]. A seguito dell’operazione, la Target sarà, pertanto, indirettamente controllata da Computer Gross.</testo>
    <testo>6.	L’operazione è disciplinata da un Accordo Quadro, sottoscritto in data [omissis] da Computer Gross, PM Service e dai soci della Target, il quale include altresì alcune clausole di non concorrenza e non sollecitazione, prevedendo che per un periodo di [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7. L’operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate, è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>8. Il patto di non concorrenza descritto può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse e necessarie al perfezionamento dell’operazione5[NOTE:5:[Si veda “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni” (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]]. In particolare, esso può considerarsi accessorio alla presente operazione nella misura in cui sia limitato ai soli mercati (del prodotto e geografici) interessati dalla concentrazione e non ecceda la durata di due anni6[NOTE:6:[Ibidem, par. 20.]], atteso che, nel caso di specie, deve essere tutelato il valore dell’azienda oggetto di trasferimento solo in termini di avviamento e non anche di know-how, essendo il gruppo acquirente, per il tramite di PM Service, già presente nel mercato della distribuzione di prodotti tecnologici per le energie rinnovabili e il risparmio energetico, con particolare riferimento all’energia fotovoltaica.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti</testo>
    <testo>9. L’operazione in esame riguarda il mercato della fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica. L’offerta dei partecipanti all’operazione è infatti destinata a una clientela di tipo “professionale” e non ai consumatori finali.</testo>
    <testo>10. Gli impianti per la produzione di energia fotovoltaica7[NOTE:7:[Tali prodotti comprendono i pannelli fotovoltaici e i prodotti tecnologici accessori al loro funzionamento. ]] sono solitamente commercializzati (i) direttamente dai produttori degli impianti e della relativa tecnologia, i quali vendono direttamente ai clienti, oppure (ii) tramite i distributori all’ingrosso, i quali a loro volta si rivolgono al canale degli utenti “professionali”, quali installatori o riveditori finali di tali prodotti. Nel caso di specie, l’offerta delle società interessate dall’operazione in esame appare essere rivolta non ai clienti finali ma agli installatori o rivenditori professionali.</testo>
    <testo>11. Al riguardo, sebbene PM Service e Greensun risultino avere una clientela e una tipologia di offerta simile, le due società risultano avere una diversa specializzazione. La prima si rivolge principalmente al canale dei rivenditori di materiali mentre la seconda si rivolge al canale degli installatori professionali8[NOTE:8:[Cfr. il provvedimento n. 30573 del 28 marzo 2023, C12522 – Computer Gross/Altinia Distribuzione.]]. L’attività della parte notificante Computer Gross non è invece riconducibile al settore della distribuzione di prodotti per l’energia fotovoltaica.</testo>
    <testo>12. A ogni modo, nel caso di specie, l’esatta delimitazione merceologica del mercato può essere lasciata aperta, considerata l’assenza di criticità concorrenziali.</testo>
    <testo>13. Sotto il profilo geografico, il suddetto mercato può ritenersi, in via conservativa, di dimensioni coincidenti con il territorio nazionale, considerato che la capacità connessa relativa gli impianti fotovoltaici9[NOTE:9:[Cfr. Italia Solare – Fotovoltaico: Report connessioni in Italia. In particolare, la c.d. “capacità connessa” risulta essere una proxy del numero di impianti installati e della loro relativa potenza. Quest’ultima, infatti, varia in base alla tipologia di impianto installato, e conseguentemente ne determina il prezzo di acquisto. ]] risulta essere localizzata, per quanto non in modo uniforme, sull’intero territorio nazionale. Sulla base di considerazioni analoghe svolte sopra, la delimitazione geografica del mercato può essere lasciata aperta.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>14. L’operazione in esame comporta una sovrapposizione orizzontale tra le attività del gruppo acquirente, tramite PM Service, e quelle della Target nel mercato della fornitura all’ingrosso di impianti per l’energia fotovoltaica. In tale mercato, nel 2023 PM Service detiene una quota di mercato pari al 5,8%, mentre Greensun detiene una quota pari al 5%. Pertanto, a esito dell’operazione, la quota di mercato congiunta delle Parti si attesterebbe al 10,8%.</testo>
    <testo>15. Inoltre, si rileva che il mercato considerato appare essere piuttosto frammentato e vede la presenza di numerosi concorrenti, alcuni dei quali detengono quote di mercato significative, quali Coenergia, VP Solar, Genertec Italia e Sonepar.</testo>
    <testo>16. Pertanto, in ragione della marginalità delle quote detenute dalle società interessate nel mercato considerato e alla luce delle trascurabili sovrapposizioni orizzontali tra le Parti, può ritenersi che l’operazione in esame non dia luogo a effetti di natura orizzontale.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che le clausole di non concorrenza sopra descritte possono ritenersi accessorie alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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