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<decisione id="P28320">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12292 - IREN AMBIENTE/I.BLU</testo>
    <testo>Provvedimento n. 28320</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 28 luglio 2020;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis:</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione della società Iren Ambiente S.p.A., pervenuta il 17 aprile 2020;</testo>
    <testo>VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23;</testo>
    <testo>VISTA la richiesta di informazioni inviata a Iren Ambiente S.p.A. il 12 giugno 2020, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTE le informazioni pervenute da Iren Ambiente S.p.A. il 30 giugno 2020;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1.	Iren Ambiente S.p.A.(“Iren Ambiente”) è una società attiva nella raccolta dei rifiuti, nell’igiene urbana, nella progettazione e gestione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti e nei sevizi commerciali e altri collegati. Iren Ambiente è controllata da Iren S.p.A., società posta al vertice dell’omonimo gruppo societario multiutiliy, operante nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Il gruppo Iren ha realizzato nel 2019, interamente in Italia, un fatturato pari a circa 4,2 miliardi di euro.</testo>
    <testo>2.	I. BLU S.r.l. (“I.BLU”) è una società attiva nei settori del recupero dei rifiuti in plastica da RSU (attraverso due impianti di selezione “C.S.S.”, situati in FriuliVenezia Giulia e in EmiliaRomagna) del trattamento dei rifiuti in plastica per la produzione di materiali da riciclo1[NOTE:1:[In particolare, per la produzione di Blupolymer (polimero destinato ad estrusione, stampaggio e a varie tecnologie di trasformazione) e Bluair (S.R.A. o “agente riducente”).]], tramite un impianto sito in Veneto, e del trattamento e valorizzazione di rifiuti c.d. “multimateriale”, in genere come subfornitore che opera presso impianti di terzi. I.BLU svolge altresì attività di trasporto “di linea” (tra impianti di proprietà o in gestione o di terzi) di rifiuti e materie prime secondarie. I.BLU è attualmente controllata da Idealservice soc. coop. (“Idealservice”), che l’ha costituita nel 2018. Il fatturato mondiale realizzato nel 2019 dagli asset ricompresi in I.BLU al momento della cessione è stato pari a circa [31-100]*[NOTE:2:[Nella presente versione alcuni dati e/o informazioni sono stati omissati per esigenze di riservatezza.]] milioni di euro, di cui circa [31-100] realizzati in Italia.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3.	La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione del controllo esclusivo di I.BLU da parte di Iren Ambiente, successivamente allo scorporo da I.BLU e conseguente retrocessione all’attuale controllante Idealservice delle attività relative al trattamento e valorizzazione di rifiuti cd. “multimateriale” in genere effettuate in subfornitura presso impianti di terzi.</testo>
    <testo>4.	Le Parti hanno sottoscritto un patto di non concorrenza, della durata di cinque anni, con cui Iren Ambiente si impegna, anche per conto delle altre società del gruppo Iren, per cinque anni e limitatamente all’area geografica del Triveneto (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), a non acquisire nuovi impianti in cui svolgere attività di trattamento e valorizzazione dei rifiuti e materiali analoghe a quelle svolte da I.BLU nel ramo d’azienda retrocesso a Idealservice prima della realizzazione dell’operazione. Similmente, con un ulteriore patto di non concorrenza, Idealservice si impegna a non intraprendere nell’intero territorio nazionale, per un periodo di cinque anni, attività di riciclo e/o recupero analoghe a quelle svolte dagli impianti di I.BLU rientranti nel perimetro dell’operazione.</testo>
    <testo>5.	Le Parti hanno altresì reso noto di aver stipulato, contestualmente all’operazione e come parte integrante del contratto per la cessione di I.BLU ad Iren, un Accordo Quadro che regola i rapporti tra di esse [omissis].</testo>
    <testo>6.	Le Parti hanno infine rappresentato di aver stipulato, sempre contestualmente all’operazione e come parte integrante del contratto per la cessione di I.BLU ad Iren, di un Accordo di Partnership2[NOTE:3:[Nella forma di un contratto di rete, ai sensi dell’art. 3, commi 4-ter e segg., della legge 9 aprile 2009, n. 33.]] [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7.	L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1, del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>8.	Il patto di non concorrenza, consistente nell’impegno di Idealservice a non operare nelle attività analoghe a quelle svolte negli impianti di I.BLU acquisiti dal gruppo Iren, deve intendersi come restrizione accessoria all’operazione, in quanto a vantaggio dell’acquirente, soltanto nella misura in cui esso non ecceda una durata di tre anni.</testo>
    <testo>9.	Il patto di non concorrenza a beneficio di Idealservice, nella forma descritta dalle Parti, non può invece essere considerato una restrizione accessoria, direttamente connessa all’operazione. Tale qualifica, infatti, si può attribuire soltanto ai patti di non concorrenza che siano posti in essere allo scopo di tutelare l’investimento effettuato dall’acquirente da possibili azioni del venditore a danno del ramo d’azienda appena ceduto.</testo>
    <testo>10.	Del pari, l’Accordo Quadro e l’Accordo di Partnership di cui le Parti hanno reso nota l’esistenza, non costituiscono restrizioni accessorie all’Operazione, in quanto non hanno alcuna connessione diretta con la stessa3[NOTE:4:[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>11.	In ragione dell’attività svolta dalle imprese interessate, l’operazione coinvolge i seguenti mercati:</testo>
    <testo>-	mercato della selezione e trattamento dei rifiuti da imballaggi in plastica da RSU;</testo>
    <testo>-	mercato della produzione e commercializzazione dei polimeri rigenerati.</testo>
    <testo>Quanto al trasporto “di linea” (tra impianti di proprietà o in gestione o di terzi) di rifiuti e materie prime secondarie, infatti, la società I.BLU vi opera solo in via residuale, per vendite totali pari a [1-5] milioni di euro, solo in parte realizzati nei confronti di terzi.</testo>
    <testo>12.	Il mercato della selezione e trattamento dei rifiuti da imballaggi in plastica da RSU consiste nella separazione per tipologia e qualità dei rifiuti differenziati da imballaggi in plastica, svolta in appositi impianti (cd. CSS della plastica). Tale mercato ha dimensione geografica subnazionale, tendenzialmente vincolata dai costi di trasporto dei materiali da trattare. In particolare, secondo quanto affermato dalle Parti, la scelta del CSS presso il quale conferire per la lavorazione i materiali derivanti dalla Raccolta Differenziata Urbana (RDU) della plastica è stata sempre svolta dal consorzio di filiera COREPLA4[NOTE:5:[Il consorzio COREPLA è il consorzio di filiera della plastica facente parte del sistema CONAI. COREPLA è stato a lungo il monopolista nel mercato dei servizi di ottemperanza agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori di imballaggi e, in quanto tale, agisce come controparte, da un lato, dei comuni e, dall’altro, dei CSS. In questo ruolo possono tuttavia, a norma di legge, subentrare anche nuovi soggetti, come di recente successo, per la plastica, con l’ingresso del consorzio CORIPET.]], che utilizza due criteri distinti. Un primo criterio (cd. “di prossimità”) consiste nell’individuare il CSS che si trovi entro un raggio di 25 km dal centro di raccolta o di prima selezione5[NOTE:6:[Come rappresentato dalle Parti, spesso le società di raccolta effettuano un pre-trattamento dei materiali derivanti da RDU in appositi “Centri Comprensoriali” (CC), al fine di migliorare la qualità dei materiali ceduti a COREPLA (e da questi girati ai CSS) ed ottenere, corrispondentemente, un maggior corrispettivo dal consorzio.]]; un secondo criterio, che si applica nelle aree nelle quali non esista alcun CSS nell’ambito del predetto raggio chilometrico, consiste invece nell’effettuare una gara tra tutti i CSS che si trovano in un raggio di 300 km dal medesimo centro di raccolta o di prima selezione. In ogni caso, l’operazione non determina sovrapposizioni orizzontali in tale mercato, non essendovi attivo il gruppo Iren , che svolge, al più, in attività propedeutiche o complementari6[NOTE:7:[Peraltro, nello stesso settore sono attivi numerosi altri operatori. L’impresa acquisita infatti non raggiunge il 10% del fatturato totale nazionale del settore.]].</testo>
    <testo>13.	Quanto al mercato della produzione e commercializzazione dei polimeri rigenerati, collocato a valle rispetto al mercato precedente, esso potrebbe avere, in base ai precedenti dell’Autorità, una dimensione maggiormente ampia, sovranazionale o nazionale. Ad ogni modo, anche in tal caso non è necessario pervenire a una definizione esatta del mercato geografico, in quanto il gruppo acquirente Iren non risulta attualmente attivo e I.BLU detiene una quota sul totale delle vendite a livello nazionale stimata in misura inferiore al 5%.</testo>
    <testo>14.	L’operazione potrebbe altresì riguardare anche i mercati a monte della gestione della raccolta urbana, che rappresentano dei monopoli locali a livello comunale o di ambito. Il gruppo Iren, infatti, è attivo nella gestione della raccolta urbana in diversi comuni dell’Italia settentrionale, e con l’operazione fa il proprio ingresso nei mercati a valle della selezione e trattamento dei rifiuti da imballaggi in plastica da RSU, in cui operano i rami di azienda di I.BLU, con possibili effetti verticali di natura escludente nei confronti di CSS indipendenti. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalle Parti, l’acquisizione della plastica risultante dalla RDU (a volte previo pre-trattamento presso altri appositi impianti), nei territori interessati dall’operazione, è svolta nei fatti dal consorzio di filiera, che la assegna ai CSS attivi nel mercato a valle per le operazioni di selezione e trattamento, in base a criteri propri7[NOTE:8:[E in particolare, come detto, seguendo un criterio di prossimità, per il quale vanno privilegiati impianti ubicati entro i 25 km, oppure assegnando il materiale tramite gare gestite dallo stesso COREPLA.]]. In altre parole, i CSS eseguono le attività di selezione per conto del consorzio, che è anche il soggetto che paga il servizio e che, pertanto, subirebbe le conseguenze di un ipotetico esercizio del potere di mercato da parte della merged entity. Nella misura in cui sia l’individuazione del CSS cui conferire i materiali della RDU della plastica, che la relativa contrattazione commerciale, sono imputabili al consorzio di filiera, la presenza contemporanea nel mercato a monte della raccolta e in quello a valle della selezione non è in grado di consentire all’operatore integrato di mettere in atto ipotetiche strategie escludenti rispetto a CSS concorrenti.</testo>
    <testo>15.	Inoltre, sempre secondo le informazioni fornite dalle parti, le attività di raccolta gestite dal gruppo Iren, le quali peraltro conferiscono direttamente o attraverso deleghe ai CC l’intera RDU della plastica al consorzio di filiera, si trovano in regioni (Piemonte, Liguria, Emilia Romagna) che in base ai criteri di prossimità o, comunque, ai costi di trasporto, sarebbero al più compatibili con il conferimento a solo uno dei due CSS di I.-BLU acquisiti da Iren, ovverosia quello di Cadelbosco (RE), essendo l’altro situato a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Con riferimento all’impianto di Cadelbosco, va rilevato che anche laddove fosse direttamente Iren a stabilire la ripartizione dei rifiuti tra i CSS, non sarebbero comunque da ritenere plausibili effetti escludenti associati alla sovrapposizione verticale causata dall’operazione, in quanto, da un lato, nell’area di riferimento dell’impianto di Cadelbosco, vi sono numerose gestioni di attività di raccolta che non sono svolte dal gruppo Iren e, dall’altro lato, nella zona vi sono importanti impianti concorrenti, posto che dei 33 CSS attivi in Italia, ben tre si trovano in Emilia Romagna e quattro in Lombardia8[NOTE:9:[Cfr. COREPLA, Rapporto di sostenibilità 2018.]].</testo>
    <testo>16.	Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza avente ad oggetto l’impegno di Idealservice a non operare nelle attività analoghe a quelle svolte negli impianti di I.BLU acquisiti dal gruppo Iren, può essere considerato accessorio all’operazione stessa, nei soli limiti temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta pattuizione ove si realizzi oltre tali limiti;</testo>
    <testo>RITENUTO, viceversa, che il diverso patto di non concorrenza a beneficio di Idealservice, l’Accordo Quadro e l’Accordo di Partnership non possano essere, per le motivazioni sopraesposte, considerati accessori all’operazione di concentrazione;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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