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<decisione id="P31797">
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    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12786 - EDIF/L’ELETTRICA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31797</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2025;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione effettuata da Edif S.p.A., pervenuta in data 10 dicembre 2025;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. Edif S.p.A. (di seguito, “Edif”; CF 00644380438) è una società attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile e industriale, idrotermosanitario, illuminazione, articoli per la sicurezza, antintrusione e domotica in genere. Edif è controllata da Marigliano S.p.A., holding finanziaria di un gruppo di società attive nella fornitura all’ingrosso di prodotti e apparecchiature tecnologiche per l’energia fotovoltaica e nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile e industriale in diverse regioni italiane. Il capitale sociale di Marigliano S.p.A. e delle società da questa controllate (di seguito congiuntamente, “Gruppo Marigliano”) è detenuto da quattro persone fisiche riconducibili alla famiglia Marigliano.</testo>
    <testo>Nel 2024, il fatturato consolidato del Gruppo Marigliano è stato pari a circa [1-2]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. ]] miliardi di euro interamente realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2. L’Elettrica S.p.A. (di seguito, “L’Elettrica” o “Target”; CF 03804730483) è una società attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiale elettrico civile e industriale nella regione Toscana. Il capitale sociale della Target è detenuto da Elettrica Immobiliare S.r.l. e da altre quattro persone fisiche.</testo>
    <testo>Nel 2024, il fatturato totale realizzato in Italia da L’Elettrica è stato pari a circa [35-100] milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione da parte di Edif, tramite la costituzione di una NewCo, del controllo esclusivo della società L’Elettrica, inizialmente mediante concessione in affitto dell’azienda e, successivamente, attraverso il trasferimento a titolo definitivo dello stesso.</testo>
    <testo>4. È previsto, a carico dei soggetti controllanti la Target, un obbligo legale di non concorrenza ai sensi dell’articolo 2557 c.c., nonché l’assunzione di obblighi di non sviamento della clientela e dei dipendenti. La durata di tale obbligo non risulta espressamente determinata e può pertanto intendersi a tempo indeterminato così come non è definito il perimetro geografico e del prodotto.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>5. L’Operazione , in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro1[NOTE:2:[Cfr. delibera n. 31495 del 18 marzo 2025.]].</testo>
    <testo>6. Gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti nel paragrafo precedente, possono essere qualificati come direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati geograficamente e in termini di prodotto all’area d’attività dell’impresa acquisita e temporalmente a un periodo di due anni2[NOTE:3:[cfr, “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni”, paragrafi 18-26, in G.U.U.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005. ]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>7. Sulla base dei precedenti dell’Autorità3[NOTE:4:[Cfr. C12735 - Marigliano/Energia Italia, provvedimento del 29 luglio 2025, n. 31651, in Bollettino n. 32/2025; C12449 - Marigliano/Barcella Elettroforniture, provvedimento del 10 maggio 2022, n. 30148, in Bollettino n. 20/2022; C12363 - Marigliano/Edif-Edif Holding, provvedimento del 16 marzo 2021, n. 28607, in Bollettino n. 14/2021 e C12232 - Sacchi Giuseppe/Demo, provvedimento del 5 giugno 2019, n. 27796, in Bollettino n. 25/2019. ]], tenuto conto dell’attività svolta dalla Target, sotto il profilo merceologico l’Operazione interessa il settore della commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di materiali elettrico, civile e industriale. Tale ambito merceologico concerne la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di materiali elettrici di diverso tipo che vengono destinati sia al settore elettromeccanico sia a quello elettronico e che sono acquistati dai clienti, in prevalenza industrie, enti pubblici, imprese edili, quadristi, specialisti dell’automazione industriale, installatori elettrici, nonché da distributori al dettaglio che rivendono a persone fisiche o direttamente da privati. Nel contesto di tale settore è possibile individuare diversi mercati in funzione della tipologia di prodotto (ad esempio, materiale elettrico civile e materiale elettrico industriale, ovvero specifiche categorie merceologiche). Ai fini dell’Operazione, comunque, non appare necessario addivenire a una puntuale delimitazione merceologica del mercato non mutando la valutazione circa gli effetti concorrenziali che ne derivano.</testo>
    <testo>8. In base ai precedenti in materia, da un punto di vista geografico, la distribuzione all’ingrosso di materiale elettrico si ritiene di dimensione regionale, ovvero provinciale/pluri-provinciale, in considerazione dell’ambito di operatività dei grossisti che, in generale, servono un’area territoriale piuttosto estesa (la distribuzione al dettaglio assume invece una rilevanza tipicamente locale). Nel caso di specie, comunque, non occorre addivenire a una precisa delimitazione geografica del mercato, in quanto la valutazione dell’impatto concorrenziale dell’Operazione non muta, quale che sia la definizione adottata.</testo>
    <testo>IV.2 Gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>9. L’Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.</testo>
    <testo>10. In particolare, sotto il profilo orizzontale, con riferimento alla commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di materiali elettrico, civile e industriale, di dimensione geografica regionale o subregionale, l’Operazione non comporterà sovrapposizioni di natura orizzontale dal momento che le Parti sono attive in ambiti geografici locali differenti.</testo>
    <testo>11. Infatti, il Gruppo Marigliano, attivo sia all’ingrosso che al dettaglio nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto, mentre la Target è attiva unicamente nella regione Toscana.</testo>
    <testo>12. Considerando l’Operazione alla luce di un ampliamento della copertura territoriale su più aree locali, l’impatto della stessa risulta, in ogni caso, limitato, posto che, a livello nazionale, la Target detiene una quota di mercato marginale, pari a circa [inferiore all’1%] tale da determinare una quota di mercato congiunta post-merger pari al [15-20%], in presenza di concorrenti con quote di mercato analoghe o superiori.</testo>
    <testo>13. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Operazione non appare, quindi, idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati o a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione sono accessori all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti obblighi ove si realizzino oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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