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<decisione id="P31590">
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    <issued>2026-09-04</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12729 - LA DORIA/FEGÉ-FEGÉ LOGISTICA</testo>
    <testo>Provvedimento n. 31590</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;</testo>
    <testo>SENTITA il Relatore, Saverio Valentino;</testo>
    <testo>VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione effettuata da La Doria S.p.A. pervenuta in data 30 maggio 2025;</testo>
    <testo>VISTA la documentazione agli atti;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. La Doria S.p.A. (di seguito, “La Doria”, Partita IVA 00180700650) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro e della frutta e di legumi in scatola. Il capitale sociale di La Doria è detenuto quasi interamente da Amalfi Invest S.p.A., società indirettamente controllata dal fondo di investimento inglese Investindustrial VII LP, a sua volta gestito da Investindustrial Advisors Limited, società di diritto inglese operante quale gestore di fondi di investimento alternativi. Investindustrial Advisors Limited è, in ultima istanza, controllata da Investindustrial S.A., posta al vertice del gruppo Investindustrial (di seguito, “Gruppo Investindustrial”).</testo>
    <testo>Il Gruppo Investindustrial è un gruppo d’investimento, specializzato nell’acquisizione di medie imprese attive nei settori dei beni di consumo (compresi i settori degli alimenti e delle bevande), del tempo libero, della salute, dei servizi, della tecnologia e della produzione industriale.</testo>
    <testo>Il Gruppo Investindustrial ha realizzato nel 2024 un fatturato consolidato a livello mondiale di [10-20]*[NOTE:1:[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]] miliardi di euro, di cui [5-6] miliardi di euro realizzati nell’Unione europea e [2-3] miliardi di euro realizzati in Italia.</testo>
    <testo>2.Fegér di Gerardo Ferraioli S.p.A. (di seguito, “Feger”, Partita IVA 00083420653) è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di conserve, prodotti a base di pomodoro e suoi derivati, sughi pronti, legumi conservati, frutta in scatola sia a marchio proprio che a marchio di terzi.</testo>
    <testo>Feger è partecipata da soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Ferraioli (di seguito, anche i “Venditori”).</testo>
    <testo>Il fatturato realizzato, nel 2024, da Feger è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui circa [35-100] milioni di euro in Italia.</testo>
    <testo>3.Sapori del Sole S.r.l. (di seguito, “Sapori del Sole”, Partita IVA 02890590652) è</testo>
    <testo>è una società attiva nel settore dell’etichettaggio e stoccaggio di conserve, prodotti a base di pomodoro e suoi derivati, sughi pronti, legumi conservati, frutta in scatola, legumi lessati, legumi con salse e aromi, spaghetti in scatola, destinate alla vendita sia all’ingrosso che al dettaglio.</testo>
    <testo>Sapori del Sole è partecipata da soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Ferraioli.</testo>
    <testo>Il fatturato realizzato, interamente in Italia, nel 2024 da Sapori del Sole, è stato pari a circa [1-10] milioni di euro1[NOTE:2:[Il fatturato di Sapori del Sole è stato realizzato per il [omissis] dall’attività svolta nei confronti di Feger.]].</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di La Doria, dell’intero capitale sociale di Fegé S.r.l. (di seguito, “Fegé”) e Fegé Logistica S.r.l. (di seguito, “Logistica”), due società di nuova costituzione in cui - a seguito di una scissione parziale e proporzionale - verranno rispettivamente conferite le attività di Feger e Sapori del Sole (di seguito, “Attività Conferite”), al netto degli immobili posseduti (di seguito, “Operazione”).</testo>
    <testo>5. È previsto un patto di non concorrenza e di non sollecitazione, della durata di [omissis] anni dal completamento dell’Operazione, in base al quale i Venditori, Feger e Sapori del Sole si impegnano ad astenersi: [omissis].</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>6. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.</testo>
    <testo>7. Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione, descritto nel paragrafo precedente, può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore delle imprese acquisite, a condizione che esso sia limitato merceologicamente e geograficamente all’area delle Attività Conferite e temporalmente a un periodo di due anni e che non impedisca ai Venditori, a Feger e a Sapori del Sole di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un’influenza sostanziale nella società concorrente, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie anche superiori al 2% del capitale sociale2[NOTE:3:[Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in GUCE del 5 marzo 2005.]].</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>I mercati interessati</testo>
    <testo>8. Considerate le Attività Conferite, l’Operazione interessa i settori: (i) della lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro; (ii) dei prodotti alimentari, in particolare sughi a base di pomodori e pesto; (iii) delle conserve alimentari e (iv) dell’etichettaggio e stoccaggio di prodotti alimentari.</testo>
    <testo>9. Per quanto riguarda il mercato sub i) della lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, sotto il profilo merceologico, per consolidata prassi dell’Autorità3[NOTE:4:[Cfr., tra gli altri, C12716 - FSI SGR/Casalasco Società Agricola, provvedimento n. 31533 del 24 aprile 2025, in Bollettino n. 18/2025 e C12435 - Casalasco Società Agricola/Emiliana Conserve Società Agricola, provvedimento n. 30102 del 5 aprile 2022, in Bollettino n. 15/2022 e i precedenti ivi richiamati.]], esso ricomprende i segmenti dei pelati, della polpa, della passata, delle arricchite e del concentrato e rappresenta un unico mercato del prodotto, in considerazione delle abitudini d’uso dei consumatori e, in particolare, della circostanza che tutti i prodotti appartenenti ai diversi segmenti sono utilizzati come elemento base per la preparazione di condimenti, più o meno elaborati, per la pasta e altri piatti alimentari, e in tale uso non conoscono diretti sostituti industriali. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione dell’Operazione non si modificherebbe. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale.</testo>
    <testo>10. Per quanto riguarda il mercato sub ii) dei prodotti alimentari, al suo interno possono definirsi numerosi mercati rilevanti sotto il profilo merceologico. In particolare, in considerazione delle Attività Conferite, il mercato interessato dall’Operazione risulta essere quello relativo alla vendita di sughi a base di pomodoro e pesto. Dal punto di vista geografico, tale mercato ha dimensione nazionale in considerazione, tra l’altro, della specificità dei gusti e delle abitudini di consumo di ciascuno Stato, nonché del fatto che i consumi nazionali sono in larga misura soddisfatti dalla produzione nazionale4[NOTE:5:[Cfr. C8213-C8214 - Corporación Agrolimen-Findim Investments/ Star Stabilimento Alimentare, provvedimento n. 16361 dell’11 gennaio 2007, in Bollettino n. 2/2007.]].</testo>
    <testo>11. Con riguardo al mercato sub iii) delle conserve alimentari, sotto il profilo merceologico, esso ricomprende anche i segmenti delle conserve di pomodoro, conserve a base di frutta, vegetali in scatola e frutta in scatola. In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione dell’Operazione non si modificherebbe. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale, in considerazione dell’uniformità delle condizioni concorrenziali esistenti sul territorio nazionale5[NOTE:6:[Cfr. C7003 - F.D.C. /Nuova Conserve-Conserve della Nonna, provvedimento n. 14295 del 12 maggio 2005, in Bollettino n. 19/2005.]].</testo>
    <testo>12. Infine, con riguardo al settore dell’etichettaggio e stoccaggio di prodotti alimentari, dove opera Sapori del Sole, che in particolare è attiva nell’etichettaggio e stoccaggio di conserve, prodotti a base di pomodoro e suoi derivati, sughi pronti, legumi conservati, frutta in scatola, legumi lessati, legumi con salse e aromi, spaghetti in scatola, destinate alla vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, e svolge la sua attività [omissis] nei confronti di Feger.</testo>
    <testo>Gli effetti dell’Operazione</testo>
    <testo>13. L’Operazione non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza.</testo>
    <testo>14. Infatti, per quanto riguarda il mercato relativo alla lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, considerato di dimensione nazionale, secondo i dati forniti dalle parti, a seguito della concentrazione La Doria deterrà una quota, calcolata in valore, del [10-15%].</testo>
    <testo>15. Per quanto riguarda il mercato relativo alla vendita di sughi a base di pomodoro e pesto, considerato di dimensione nazionale, secondo i dati forniti dalle parti, a seguito della concentrazione La Doria deterrà una quota, calcolata in valore, del [5-10%].</testo>
    <testo>16. Con riguardo al mercato relativo alle conserve alimentari, e considerato il più ristretto segmento dei vegetali in scatola, di dimensione nazionale, secondo i dati forniti dalle Parti, a seguito della concentrazione La Doria deterrà una quota, calcolata in valore, del [10-15%].</testo>
    <testo>17. Inoltre, in tutti i predetti mercati sono in ogni caso attivi numerosi e qualificati concorrenti. Pertanto, l’Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale nei mercati in parola.</testo>
    <testo>18. Infine, per quanto riguarda l’attività di etichettaggio e stoccaggio di prodotti alimentari, non sussistono sovrapposizioni tra le Parti e la relazione verticale tra Sapori del Sole e Feger resterà immutata. Pertanto, si escludono effetti concorrenziali.</testo>
    <testo>19. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l’Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’Operazione non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;</testo>
    <testo>RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e di non sollecitazione descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio all’Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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