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<decisione id="P29859">
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    <issued>2026-07-28</issued>
    <publisher>AGCM</publisher>
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  <contenuto>
    <testo>C12406 - MIGROSS/RAMO DI AZIENDA DI L'ALCO GRANDI MAGAZZINI</testo>
    <testo>Provvedimento n. 29859</testo>
    <testo>L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</testo>
    <testo>NELLA SUA ADUNANZA del 19 ottobre 2021;</testo>
    <testo>SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;</testo>
    <testo>VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;</testo>
    <testo>VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;</testo>
    <testo>VISTA la comunicazione effettuata dalla società MIGROSS S.p.A., pervenuta in data 1° ottobre 2021;</testo>
    <testo>CONSIDERATO quanto segue:</testo>
    <testo>I. LE PARTI</testo>
    <testo>1. MIGROSS S.p.A. (di seguito anche Migross) è una società attiva nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, mediante una rete di punti vendita di varie tipologie e dimensioni, gestiti con insegna omonima e prevalentemente localizzati in Veneto e Lombardia. La società è controllata da persone fisiche, membri della famiglia Mion; essa ha sviluppato in Italia, nel 2020, un fatturato complessivo pari a circa 499 milioni di euro.</testo>
    <testo>2. Il Ramo d’azienda oggetto di acquisizione è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso con la formula "cash&amp;carry" attualmente di proprietà della società L’Alco Grandi Magazzini S.p.A. In particolare, esso comprende 8 punti vendita della tipologia “cash&amp;carry”, localizzati in Lombardia e attivi sotto l'insegna Altasfera, che hanno realizzato nel 2020 un fatturato complessivo pari a 45,7 milioni di euro.</testo>
    <testo>II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>3. L’operazione consiste nell’acquisizione, da parte di Migross, del ramo di azienda descritto, ad esito dell’aggiudicazione di una gara prevista nell’ambito di una procedura di concordato preventivo relativa alla società L’Alco Grandi Magazzini.</testo>
    <testo>III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE</testo>
    <testo>4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione di una parte d’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall’articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 511 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.</testo>
    <testo>IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE</testo>
    <testo>IV.1 Il mercato rilevante</testo>
    <testo>5. Il settore interessato dall’operazione comunicata è quello della distribuzione commerciale di generi alimentari e non alimentari all’ingrosso con la formula cash &amp; carry, prevalentemente rivolta ad operatori specializzati (rivenditori al dettaglio, grandi utilizzatori professionali, hotel, ristoranti e catering - c.d. HoReCa). Tale attività identifica un mercato rilevante distinto sia dalla distribuzione moderna al dettaglio sia dall’ingrosso tradizionale, in forza delle particolari caratteristiche che lo contraddistinguono (confezionamento, presentazione ed imballaggio dei prodotti, ampiezza e profondità della gamma dei prodotti offerti ecc.), nonché dal fatto che l’accesso ai cash &amp; carry è limitato ai titolari di una tessera di autorizzazione per lo più rilasciata ai commercianti.</testo>
    <testo>6. Sotto il profilo geografico, i mercati del cash&amp;carry sono stati generalmente considerati dall’Autorità di dimensione locale1[NOTE:1:[Cfr., tra gli altri, C11883 - GS/GROS MARKET ITALIA, provv. n. 24197 del 31 gennaio 2013.]], approssimativamente coincidente con il territorio regionale - nel caso di specie la Lombardia - posto che tali punti vendita servono un’area territoriale più estesa rispetto ai punti vendita al dettaglio. Tuttavia nella presente operazione la definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta, in quanto l’analisi degli effetti dell’operazione non varia qualunque sia la dimensione del mercato considerata.</testo>
    <testo>IV.II Gli effetti dell’operazione</testo>
    <testo>7. Atteso che Migross non è attualmente presente nel settore del cash&amp;carry, l’operazione in esame determina la mera sostituzione di un operatore con un altro nel mercato interessato, senza produrre modifiche sulla sua attuale struttura.</testo>
    <testo>8. Possono ritenersi altresì trascurabili gli effetti verticali dell’operazione, anche in considerazione del fatto che tale canale di vendita all’ingrosso incide in misura assai circoscritta sugli approvvigionamenti della GDO, i quali avvengono in larga parte direttamente dai produttori o tramite centrali di acquisto. Peraltro, il Ramo d’azienda acquisito detiene attualmente una quota inferiore al 10% nel mercato lombardo del cash&amp;carry.</testo>
    <testo>RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;</testo>
    <testo>DELIBERA</testo>
    <testo>di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.</testo>
    <testo>Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.</testo>
    <testo>Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</testo>
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